Cassazione Civile, Ordinanza n. 25940/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal protesto ritenuto ingiusto di un assegno bancario, che il soggetto attore assumeva avergli arrecato un pregiudizio all'immagine personale e professionale, anche in ragione della sua posizione di direttore o amministratore di una importante società estera. Il tribunale aveva respinto la domanda risarcitoria e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provato il danno, non essendo sufficiente la mera illegittimità del protesto. Nel ricorso per cassazione erano dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 1 e 5 della l. n. 386 del 1990, sostenendo che le conseguenze legali del protesto dell'assegno e il divieto di emettere assegni dovessero essere considerati come dannosi in sé, specie per chi rivestiva una posizione apicale in società; 2) omesso esame di censure rivolte alla banca negoziatrice e ingiustificata esclusione dei mezzi di prova; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, per mancata compensazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava a riproporre una tesi di danno in re ipsa, contrastante con un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui il danno all'immagine o alla reputazione non si presume automaticamente dalla sola illegittimità del protesto, ma richiede allegazione e prova, anche presuntiva, della gravità della lesione e della non futilità del pregiudizio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per genericità e difetto di autosufficienza, non essendo specificate le ulteriori questioni decisive asseritamente omesse. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la mancata compensazione non è censurabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere che le conseguenze legali del protesto dell'assegno fossero pregiudizievoli in sé; la Corte non ne ha tratto un automatismo risarcitorio.
Richiamato dal ricorrente in relazione al divieto di emissione di assegni conseguente al protesto; la Corte ha escluso che ciò basti, da solo, a provare il danno all'immagine.
Il motivo fondato su una tesi contrastante con un orientamento giurisprudenziale consolidato è stato reputato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il danno all'immagine, alla reputazione personale o professionale non è in re ipsa: la sola illegittimità di un protesto costituisce al più un indizio, ma non basta a fondare la liquidazione del danno senza allegazione e prova del concreto pregiudizio.
- Per il risarcimento del danno non patrimoniale o da lesione di diritti immateriali della personalità occorre dimostrare la gravità della lesione e la non futilità del danno, anche mediante presunzioni semplici.
- Chi agisce per il risarcimento deve allegare specificamente i fatti dai quali desumere l'esistenza e l'entità del danno; la mancanza di adeguata allegazione e di mezzi istruttori pertinenti può impedire la liquidazione, anche equitativa.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre una tesi già esaminata e contrastante con un orientamento consolidato, senza offrire argomenti seri per mutare indirizzo.
- La censura sulla compensazione delle spese è, di regola, non deducibile in cassazione, poiché la scelta di compensare o meno rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
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