Cassazione Civile, Ordinanza n. 25939/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da una pretesa regionale di pagamento di somme dovute per l'attività di cava: un contributo per il materiale estratto, richiesto per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 17 della legge regionale Campania n. 15 del 2005, e un ulteriore contributo per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 19 della legge regionale Campania n. 1 del 2008. La società aveva impugnato la richiesta davanti al giudice tributario, ma i giudici di merito avevano escluso la natura tributaria dei prelievi e avevano respinto le censure di illegittimità e di incostituzionalità. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., lamentando che la CTR avesse respinto in modo solo assertivo le doglianze sul contrasto con il diritto unionale e sulla discriminazione rispetto alle imprese operanti fuori regione. Con il secondo motivo ha prospettato direttamente plurime questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17 L.R. Campania 15/2005 e 19 L.R. Campania 1/2008, in riferimento agli artt. 3, 41, 117, commi 1 e 2, Cost., sostenendo che i contributi avessero natura di tributi di scopo, fossero irragionevoli, discriminatori, lesivi della libertà di iniziativa economica, della concorrenza e della competenza statale in materia ambientale, nonché contrari ai vincoli eurounitari. La Regione ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la motivazione della CTR era effettivamente presente e conteneva le ragioni logico-giuridiche della decisione, anche con richiamo al quadro normativo e giurisprudenziale in materia di contributi estrattivi. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando anzitutto che il ricorso per cassazione non può essere fondato unicamente sulla prospettazione di una questione di legittimità costituzionale, poiché la decisione di sollevare la questione spetta al giudice del merito. Nel merito, la Corte ha ricostruito la disciplina regionale delle cave e dei diversi contributi previsti dalle leggi campane, evidenziando la loro natura non tributaria e la funzione indennitaria/ambientale. Ha ribadito che non sussiste violazione degli artt. 3 e 41 Cost., né dell'art. 117 Cost. in relazione alla competenza esclusiva statale in materia ambientale, né dei principi eurounitari di concorrenza e proporzionalità, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 2024, che ha dichiarato illegittimo solo in parte l'art. 17, comma 2, L.R. 15/2005 limitatamente alle parole relative alle attività di gestione societaria dell'aeroporto di Pontecagnano. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La doglianza di nullità per motivazione apparente è stata esclusa perché la sentenza di merito conteneva una motivazione effettiva e intellegibile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per la censura di motivazione, poi respinta.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale invocata quale parametro del vizio denunciato, ma non ritenuta violata.
art. 17 L.R. Campania n. 15 del 2005
Prevede un contributo annuo a carico dei titolari di autorizzazione o concessione estrattiva; la Corte ne conferma la natura non tributaria e la finalità indennitaria/ambientale.
art. 19 L.R. Campania n. 1 del 2008
Prevede un contributo ambientale aggiuntivo a carico dei titolari di autorizzazioni e concessioni estrattive; la Corte ne conferma la natura non tributaria e la destinazione a finalità ambientali e di controllo.
art. 45 r.d. 29 luglio 1927, n. 1443
Richiamato per la disciplina generale delle cave, lasciate in disponibilità del proprietario del suolo, con possibile intervento concessorio.
art. 14 r.d. 29 luglio 1927, n. 1443
Le miniere possono essere coltivate solo previa concessione; la Corte lo richiama nel ricostruire il sistema normativo.
art. 15 r.d. 29 luglio 1927, n. 1443
La concessione richiede idoneità tecnica ed economica del richiedente.
art. 1 L.R. Campania n. 54 del 1985
La disciplina regionale delle cave è finalizzata al corretto uso delle risorse e alla rigorosa salvaguardia dell'ambiente.
art. 2 L.R. Campania n. 54 del 1985
Il piano regionale delle attività estrattive è approvato nel quadro della difesa dell'ambiente e della salute dei cittadini.
art. 4 L.R. Campania n. 54 del 1985
Distingue tra autorizzazione e concessione per la coltivazione dei giacimenti.
art. 6 L.R. Campania n. 54 del 1985
La cauzione è destinata a garantire il recupero o la ricomposizione del paesaggio naturale alterato.
art. 8 L.R. Campania n. 54 del 1985
La domanda di autorizzazione deve essere corredata anche da un progetto di recupero con piano finanziario per il recupero ambientale.
art. 9 L.R. Campania n. 54 del 1985
Definisce la ricomposizione ambientale come insieme di azioni per la salvaguardia dell'ambiente naturale e il riuso del suolo.
art. 17 L.R. Campania n. 54 del 1985
Disciplina il mancato adempimento delle opere di recupero ambientale previste dal titolo autorizzativo o concessorio.
art. 18 L.R. Campania n. 54 del 1985
Prevede un contributo dovuto ai Comuni per interventi pubblici ulteriori rispetto alla mera ricomposizione dell'area; la Corte lo considera distinto dagli altri contributi e funzionale a finalità ambientali ulteriori e indennitarie.
art. 23 L.R. Campania n. 54 del 1985
All'ultimazione dei lavori deve essere accertata la rispondenza delle opere, con particolare riferimento alla ricomposizione ambientale.
art. 36 L.R. Campania n. 54 del 1985
Le cave in regime transitorio devono rispettare gli obblighi previsti anche in materia di contributi.
art. 16 L.R. Campania n. 15 del 2005
Proroga in via transitoria le attività estrattive regolarmente autorizzate nelle more dell'approvazione del PRAE.
art. 89 NTA del PRAE
Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa transitoria perdono efficacia alla data indicata.
art. 15 L.R. Campania n. 1 del 2008
Individua le finalità del Fondo per la ecosostenibilità, di matrice ambientale.
art. 117 Cost.
comma 1; comma 2, lettera s)
Esclusa la violazione dei vincoli eurounitari e della competenza statale in materia ambientale; le regioni possono solo innalzare i livelli di tutela, non abbassarli.
art. 3 Cost.
Non sussiste irragionevolezza né disparità di trattamento, perché le situazioni poste a confronto non sono omogenee e la destinazione dei contributi risponde a finalità non arbitrarie.
art. 41 Cost.
La libertà di iniziativa economica incontra limiti di utilità sociale; la previsione di contributi non è lesiva se sorretta da finalità ragionevoli e non incongrue.
art. 191 TFUE
Richiamato quale base dei principi ambientali europei, in particolare del principio 'chi inquina paga'.
art. 23 Cost.
Richiamato nel dibattito sulla natura tributaria, ma la Corte ribadisce che i contributi non sono tributi.
art. 53 Cost.
Richiamato nel dibattito sulla natura tributaria, ma ritenuto non pertinente proprio perché i prelievi hanno natura non tributaria.
Massime di principio
- Un motivo di ricorso per cassazione non può limitarsi a prospettare in astratto una questione di legittimità costituzionale di una norma, perché la decisione se sollevarla spetta al giudice del merito; il ricorso deve investire un vizio della sentenza o della decisione concretamente impugnata.
- La motivazione è solo apparente quando manchi del tutto l'apparato argomentativo; se il giudice espone, anche sinteticamente, le ragioni logico-giuridiche della decisione e richiama il quadro normativo e giurisprudenziale, il vizio di motivazione non sussiste.
- I contributi imposti dalla legislazione regionale sulle attività estrattive possono avere natura non tributaria quando risultano finalizzati a compensare il pregiudizio arrecato al territorio e a finanziare interventi ambientali o infrastrutture idonee a bilanciare le compromissioni prodotte dall'attività di cava.
- La legittimità costituzionale di prelievi regionali collegati all'attività estrattiva va valutata distinguendo tra le diverse voci contributive e la loro specifica destinazione: possono coesistere contributi per ricomposizione ambientale, contributi per interventi pubblici ulteriori e contributi per il controllo amministrativo.
- Non viola l'art. 3 Cost. la disciplina che tratta in modo diverso le imprese estrattive rispetto ad altre imprese o rispetto a operatori collocati in altre regioni, se le situazioni poste a confronto non sono omogenee e se il prelievo è giustificato dalla specifica incidenza dell'attività estrattiva sul territorio.
- La libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. non esclude oneri imposti per finalità di utilità sociale e tutela ambientale, purché l'intervento legislativo non sia arbitrario o palesemente incongruo rispetto allo scopo perseguito.
- Le regioni non possono derogare in peius alla tutela ambientale riservata alla competenza statale, ma possono prevedere misure più rigorose o ulteriori, anche di tipo economico-indennitario, se coerenti con il rafforzamento della protezione del territorio.
- In materia ambientale, il principio eurounitario 'chi inquina paga' può giustificare la ripartizione dei costi del disagio ambientale su chi produce l'impatto, purché il collegamento con il fenomeno dannoso sia ragionevole e proporzionato.
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