Cassazione Civile, Ordinanza n. 25937/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Nel contesto di un fallimento dichiarato nel 1987, l'ultimo immobile della massa, costituito dalla casa di abitazione dei falliti, fu aggiudicato all'esito di una vendita con incanto e, successivamente al pagamento integrale del prezzo, venne emesso il decreto di trasferimento. I falliti impugnarono tale decreto con atto qualificato come opposizione ex art. 617 c.p.c., poi riqualificata dal Tribunale come reclamo ex art. 26 l.fall. I motivi di impugnazione riguardavano: la condanna alle spese in favore dell'aggiudicatario che si assumeva tardivamente costituito; l'asserita inesistenza del decreto per mancanza del timbro di deposito; la mancata acquisizione del parere del comitato dei creditori; la mancata indicazione nel decreto di titoli abilitativi, conformità catastale e certificazione energetica; la mancata indicazione delle modalità di versamento del prezzo; e, da ultimo, la declaratoria di inammissibilità del motivo relativo alla sospensione ex art. 108 l.fall. Il ricorso per cassazione censurava il decreto del Tribunale con cinque motivi, formulati in modo promiscuo ai sensi degli artt. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., e riproponeva sostanzialmente le medesime questioni già dedotte in sede di reclamo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi perché formulati in modo misto e promiscuo, cumulando indistintamente violazioni di legge, vizi processuali e vizi motivazionali senza consentire di ricondurli con chiarezza a uno specifico vizio di legittimità. Ha inoltre ravvisato, per i motivi dal secondo al quinto, difetto di specificità, poiché essi si limitavano a riprodurre censure già prospettate al giudice di merito senza confrontarsi con le autonome rationes decidendi del decreto impugnato. Quanto al primo motivo, ha anche evidenziato il difetto di autosufficienza e la non decisività della doglianza sulle spese, rilevando che dagli atti emergeva una costituzione dell'aggiudicatario in udienza e che, in ogni caso, la tardività non rende inammissibile la difesa ma limita solo la proponibilità di domande ed eccezioni nuove. La Corte ha inoltre confermato, in via argomentativa, che la sola presenza di data, firma e formula esecutiva è sufficiente per l'esistenza giuridica del decreto; che il parere del comitato dei creditori non era previsto; che le nullità urbanistiche e catastali invocate non si applicano agli atti delle procedure esecutive immobiliari; e che il motivo relativo all'art. 108 l.fall. era precluso dal principio del ne bis in idem. Condannati i ricorrenti alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La questione sollevata con l'istanza di sospensione delle operazioni di vendita non poteva essere riesaminata nel reclamo contro il decreto di trasferimento, perché già sub judice nel separato giudizio di legittimità; il relativo motivo era quindi precluso.
Il decreto del tribunale, riqualificato l'atto come reclamo ex art. 26 l.fall., costituiva il provvedimento impugnato in cassazione.
L'impugnazione originaria contro il decreto di trasferimento era stata proposta come opposizione agli atti esecutivi, ma il tribunale l'ha riqualificata come reclamo fallimentare.
Nell'esecuzione forzata immobiliare il decreto di trasferimento non richiede la comunicazione/notificazione ai falliti e al curatore, essendo soggetto a pubblicità e registrazione con efficacia erga omnes.
artt. 99, 100, 101, 102, 152, 153 c.p.c.
Richiamati nel primo motivo per contestare la statuizione sulle spese; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
I motivi di ricorso erano formulati cumulativamente e in modo promiscuo rispetto ai diversi vizi di legittimità, in violazione del requisito di specificità richiesto per il ricorso per cassazione.
Richiamato nel terzo motivo per dedurre la mancata acquisizione del parere del comitato dei creditori; la Corte ha osservato che tale parere non era previsto.
Il tribunale aveva escluso la nullità per la mancata acquisizione del parere del comitato dei creditori, trattandosi al più di irregolarità non assistita da comminatoria di nullità.
art. 46, comma 5, d.P.R. 380/2001
Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali.
Le nullità urbanistiche previste dalla norma non colpiscono gli atti di trasferimento derivanti da procedure esecutive immobiliari, anche concorsuali.
Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali
Le nullità per omessa indicazione degli estremi urbanistici non si applicano ai trasferimenti esecutivi o concorsuali.
art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985
Le prescrizioni sulla conformità catastale oggettiva si riferiscono ai soli contratti traslativi, non al decreto di trasferimento emesso nell'ambito dell'esecuzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato ritenuto sussistente il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
La parte resistente ha dato atto della chiusura del fallimento nonostante la pendenza della lite, con attribuzione di legittimazione processuale al curatore.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e immediatamente riconducibili a uno solo dei motivi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; la formulazione congiunta e indistinta di vizi diversi rende il motivo inammissibile.
- La riproposizione in cassazione di questioni già dedotte in appello o nel reclamo, senza confronto con le rationes decidendi del provvedimento impugnato, integra difetto di specificità del motivo.
- In materia di decreto di trasferimento emesso in procedura esecutiva o concorsuale, la mancanza di elementi formali ulteriori non determina invalidità quando il provvedimento reca gli elementi essenziali dell'atto e la legge non commina espressamente la nullità.
- Le nullità urbanistiche e catastali previste dalla normativa edilizia e catastale non si estendono, di regola, agli atti di trasferimento derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali.
- La tardiva costituzione dell'aggiudicatario o del resistente non comporta di per sé l'inammissibilità della difesa, ma può soltanto limitare la proponibilità di nuove domande ed eccezioni non rilevabili d'ufficio.
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