Cassazione Penale, Sentenza n. 17801/2024 del 07/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento ai capi 3) e 4) (resistenza e lesioni a pubblico ufficiale), sostenendo che due video prodotti dimostrerebbero che la sua reazione fu provocata da atti arbitrari degli operanti (presa dolorosa alla mano operata e uso sproporzionato del taser) e che i giudici non avrebbero valutato correttamente quelle riprese né applicato l'art. 393-bis c.p. Inoltre con il quinto motivo deduce violazione dell'art. 442, comma 2-bis c.p.p., chiedendo di essere rimesso in termini per chiedere al giudice dell'esecuzione la riduzione di un sesto della pena relativamente al capo 1), in ragione dell'accoglimento parziale dell'appello di secondo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il quinto motivo manifestamente infondato (l'art. 442, comma 2-bis c.p.p. è di competenza del giudice dell'esecuzione e opera solo dopo il passaggio in giudicato; la norma premia la mancata impugnazione integrale e non si applica nel caso di impugnazione parziale). Quanto ai profili di merito relativi ai capi 3) e 4), la Cassazione ha confermato che i giudici di merito hanno fornito una motivazione congrua: i video sono descritti nella sentenza di primo grado e, secondo i giudici, documentano una fase successiva rispetto alla consumazione della resistenza e delle lesioni; quindi non smentiscono il contenuto del verbale di arresto né integrano la giustificazione invocata dalla difesa. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (divieto di riesame del merito e controllo solo della motivazione) e ha escluso che vi siano contraddizioni o manifesta illogicità tali da annullare la decisione.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80 comma 2
Aggravante contestata in primo grado con riferimento a marijuana e hashish; la Corte d'appello l'ha esclusa per tali sostanze e la Cassazione ha richiamato la ricostruzione senza ribaltarla
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 commi 1 e 4
Norme sul delitto di cui al capo 1) (detenzione a fini di cessione); usate per definire il capo più grave e la relativa determinazione della pena
codice penale, art. 81 comma 2
Riferimento alla continuazione fra reati per il cumulo delle pene
Reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo 3)
codice penale, artt. 582, 585 in relazione all'art. 576 comma 1 n. 1
Reati di lesioni personali (capo 4) e loro inquadramento in relazione al fatto contestato
legge 18 aprile 1975 n. 110, art. 4
Norma relativa al porto di arma bianca; contestata per il coltello a serramanico (capo 5)
Richiamata dalla difesa come causa di giustificazione per reazione a presunta illegittimità dell'operato dei pubblici ufficiali; la Cassazione ribadisce che la causa giustificativa richiede atti arbitrari che eccedano del tutto le attribuzioni funzionali e non si applica a meri atti illegittimi o a episodi successivi alla consumazione della resistenza
codice di procedura penale, art. 442 comma 2-bis
Norma che prevede la riduzione di un sesto della pena per il rito abbreviato quando la sentenza non è impugnata; la Corte chiarisce che la norma è applicabile solo dal giudice dell'esecuzione dopo il passaggio in giudicato e non può essere invocata in sede di cassazione per ottenere la riammissione in termini
codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e)
Richiamato nel richiamo ai limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione controlla l'effettività e la logicità della motivazione ma non riesamina il merito
d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, art. 173 comma 1
Norma citata con riferimento ai limiti nell'enunciazione dei motivi d'appello (richiesta di motivazione nei limiti strettamente necessari)
Massime di principio
- La valutazione di filmati o prove audiovisive va compiuta nel loro contesto temporale: se i video documentano una fase successiva agli atti contestati, non necessariamente smentiscono il racconto del verbale di arresto.
- La causa di giustificazione per reazione a condotta di pubblico ufficiale (art. 393-bis c.p.) richiede condotte arbitrariamente persecutorie e non si applica per meri atti illegittimi o sproporzionati che seguono la consumazione del reato; spetta al giudice del merito valutare se sussistono i presupposti fattuali.
- In Cassazione il sindacato è limitato alla congruità, effettività e coerenza della motivazione: non è consentito un riesame del merito o una riconsiderazione autonoma del valore probatorio delle fonti.
- L'art. 442, comma 2-bis c.p.p. (sconto per il rito abbreviato in caso di mancata impugnazione) si applica solo dopo il passaggio in giudicato e davanti al giudice dell'esecuzione; non è strumento per ottenere riammissioni in termini in sede di Cassazione.
- Se si ritiene che l'uso della forza da parte degli agenti sia stato eccessivo e successivo ai fatti per cui si è imputati, la strada corretta è l'azione separata (querela o procedimento disciplinare/penale) contro gli operanti; tale elemento potrebbe non influire sull'estrinsecarsi della responsabilità per la resistenza già consumata.
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