Cassazione Penale, Sentenza n. 17803/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal G.I.P. per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1. I difensori hanno censurato: carenza di grave quadro indiziario circa l'esistenza e la stabilita' dell'associazione; inesistenza del ruolo attribuito al ricorrente (finanziatore/referente), travisamento delle intercettazioni e interpretazione errata dei contatti; insufficiente motivazione sulla sussistenza e attualita' delle esigenze cautelari e sulla necessita' della custodia in carcere; nuovi motivi in cassazione volti a dichiarare l'inutilizzabilita' di alcune intercettazioni per vizi nei decreti autorizzativi (uso di captatore informatico e iscrizione di fascicolo per art. 74), non dedotti nei motivi originari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi. Ha dichiarato inammissibili, per mancata connessione con i motivi originari, i primi due motivi nuovi concernenti la presunta inutilizzabilita' di alcune intercettazioni; ha invece esaminato e rigettato le restanti censure sul merito. Il Collegio ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame complessivamente congrua, logica e priva di errori giuridici: il quadro indiziario e' stato giudicato grave (intercettazioni, sequestri, appunti contabili, pedinamenti, ruoli ripartiti nel gruppo), l'identificazione del ricorrente nel soprannome "compare" ritenuta convincente, e la somma di 10.000 euro interpretata in contesto incompatibile con un semplice acquisto di auto ma coerente con una funzione di finanziamento. La Corte ha inoltre confermato la fondatezza della valutazione delle esigenze cautelari (presunzioni relative per i reati di cui all'art. 74), e ha sottolineato i precedenti penali e i carichi pendenti del ricorrente come elementi integrativi. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Disciplina l'ordinanza pronunciata in sede di riesame delle misure cautelari; qui richiamato come base formale dell'ordinanza del Tribunale che ha rigettato l'istanza di riesame.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma che sanziona i delitti connessi agli stupefacenti; imputazione principale relativa all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (commi richiamati nella motivazione).
art. 416-bis.1 cod. pen.
Richiamata come aggravante legata a forme di condizionamento o connessione con organizzazioni di tipo mafioso; usata per valorizzare la gravita' del quadro indiziario.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Riferimento alle esigenze cautelari previste dalla legge; la sentenza valuta la sussistenza e l'attualita' delle esigenze cautelari invocate dal Tribunale del riesame.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Individua la presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e la adeguatezza della custodia carceraria per alcuni reati, inclusi quelli previsti dall'art. 74 d.P.R. 309/90; la Corte sottolinea che la difesa non ha fornito elementi idonei a superare tale presunzione.
art. 311 comma 4 cod. proc. pen.
Regola la possibilita' di proporre motivi nuovi in cassazione nei ricorsi contro provvedimenti 'de libertate' fino all'inizio della discussione; la Corte ricorda pero' l'obbligo di connessione tra motivi originari e motivi nuovi, e ha dichiarato inammissibili i nuovi motivi sprovvisti di tale connessione.
art. 267 e art. 271 cod. proc. pen.
Norme sul procedimento autorizzativo delle intercettazioni e sui requisiti del decreto che le autorizza (in particolare l'obbligo di motivare l'uso del captatore informatico); le censure difensive relative a presunte carenze nei decreti sono state ritenute inammissibili per mancata connessione o comunque non decisive nel quadro complessivo.
art. 13 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. L. 12 luglio 1991 n. 203)
Norma richiamata a tutela della segretezza delle comunicazioni; invocata dalla difesa in relazione ai limiti delle intercettazioni, ma le censure non hanno avuto effetto sull'esito del ricorso.
art. 303 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai termini massimi della custodia cautelare per i reati previsti dall'art. 74 d.P.R. 309/90, a conferma della rilevanza di tale fattispecie ai fini della durata della misura.
Massime di principio
- In cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato e' limitato a vizi di legge o a manifesta illogicita' della motivazione: non e' consentita una rivalutazione dei fatti o una diversa ponderazione degli indizi a meno che non emerga un palese vizio logico-giuridico.
- I motivi nuovi ex art. 311, comma 4, devono essere connessi ai motivi originari: censure completamente nuove o che introducono profili non previamente dedotti rischiano l'inammissibilita'.
- Le contestazioni sull'interpretazione delle intercettazioni e del linguaggio cifrato costituiscono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito; la Corte di legittimita' interviene solo se vi e' manifesta illogicita' o errore di diritto.
- Nei reati previsti dall'art. 74 d.P.R. 309/90 opera una presunzione relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della custodia: la difesa, per superarla, deve offrire elementi convincenti e non meri rilievi temporali o alternative plausibili senza riscontri concreti.
- Un singolo versamento di denaro, se inserito in un quadro probatorio piu' ampio (conversazioni intercettate, contatti coordinati, conteggi/manuali sequestrati), puo' assumere valenza indiziaria rilevante rispetto a un ruolo di finanziamento all'organizzazione.
- Le impugnazioni che mirano esclusivamente a riformulare la qualificazione giuridica del ruolo svolto dall'indagato (es. promotore vs semplice partecipante) difficilmente producono un vantaggio cautelare, posto che la mera partecipazione all'associazione puo' gia' giustificare la custodia quando opera la presunzione cautelare.
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