Cassazione Penale, Sentenza n. 17800/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trento. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al nesso causale tra la condotta di Adamo e l'evento lesivo subito da Teresa Eccher. In particolare il difensore sosteneva che la Corte territoriale avrebbe travisato le prove rilevando erroneamente che la Eccher fosse la moglie di Franceschini e che fosse posizionata dietro di lui al momento dello spintonamento, mentre dall'istruttoria sarebbe emerso che la Eccher era moglie di Gianni Belluzzo, si trovava dietro a Belluzzo, indietreggiò avendo visto l'aggressione e per questo scivolò sulla rampa resa viscida dalla pioggia, sicché le lesioni non sarebbero riconducibili alla condotta di Adamo né a sua negligenza, imprudenza o imperizia.
La decisione
Il Procuratore Generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso. Successivamente il difensore ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 e delle circostanze indicate, è stato disposto a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il versamento di € 500,00 alla Cassa delle ammende. Non è stata pronunciata alcuna valutazione di merito sulla questione del nesso causale in ragione della rinuncia.
Norme richiamate
art. 590 cod. pen.
Norma invocata per la qualificazione del reato oggetto della sentenza di merito: le lesioni personali colpose sono state ritenute commesse dall'imputato nei confronti della persona offesa.
art. 582 cod. pen. e art. 61 n. 5 cod. pen.
Riferimento alla qualificazione originaria del fatto contestato (diversa qualificazione poi operata in termine di reato colposo ex art. 590).
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Prevede l'inammissibilità del ricorso quando il ricorrente rinuncia all'impugnazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tale causa.
art. 616 c.p.p.
Consente l'imposizione di una somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in ragione delle circostanze della inammissibilità; la Corte ha disposto il versamento di € 500,00.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per la determinazione dell'ammenda o per le ragioni che giustificano la misura economica a carico del ricorrente; utilizzata come parametro di riferimento nella determinazione della somma a titolo di Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso da parte del difensore comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e impedisce alla Corte di cassazione di esaminare il merito delle questioni dedotte.
- Quando l'appello è rinunciato, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; l'entità può tenere conto delle ragioni della inammissibilità.
- I profili di fatto relativi al nesso causale e alla ricostruzione delle circostanze (es. posizioni delle persone, rapporti di parentela, dinamica della caduta) sono principalmente valutati dai giudici di merito; la Corte di cassazione interviene limitatamente su vizi di diritto o travisamento del fatto quando il ricorso è esaminabile.
- Se si contesta il nesso causale, è necessario concentrare le impugnazioni su elementi probatori specifici e rendere esplicita la linea argomentativa; tuttavia, senza impugnazione valida, le questioni di fatto restano cristallizzate nella decisione di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17801/2024 del 07/05/2024
- Sentenza penale · 7 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17802/2024 del 07/05/2024
- Sentenza penale · 7 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17803/2024 del 07/05/2024
- Sentenza penale · 7 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17807/2024 del 07/05/2024
- Sentenza penale · 7 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17808/2024 del 07/05/2024
- Sentenza penale · 7 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17809/2024 del 07/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →