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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17809/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Velletri che aveva revocato l'ingiunzione a demolire emessa in esecuzione di una sentenza penale (sentenza del 18/04/2001, irr. 20/12/2001) nella parte in cui l'ordine era stato notificato e intimato anche agli attuali proprietari/non condannati. Il motivo del ricorso è l'erronea interpretazione della legge penale: l'ingiunzione a demolire, secondo il ricorrente, deve poter essere indirizzata anche a chi abbia l'attuale disponibilità/rapporto qualificato con il bene, non soltanto al condannato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza del Tribunale limitatamente alla revoca dell'ingiunzione a demolire nei confronti degli attuali proprietari non condannati. La Corte ha affermato il principio secondo cui l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale può avere come destinatario non solo il condannato ma anche l'attuale proprietario del bene, salvo che quest'ultimo faccia valere le proprie azioni civili verso il dante causa; la prospettazione che le spese della demolizione possano ricadere sull'attuale proprietario non determina la nullità dell'ingiunzione. Conseguentemente l'ingiunzione è stata ripristinata nella parte revocata e non è stato disposto il rinvio.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 31

    commi 2, 3, 4, 4-bis, 5 e 9 (norma che disciplina ingiunzione a demolire, acquisizione al patrimonio comunale, sanzioni pecuniarie e ordine del giudice penale)

    La norma impone l'ingiunzione amministrativa sia al responsabile dell'abuso sia al proprietario, individua il responsabile come soggetto primario tenuto alla demolizione e prevede l'acquisizione dell'area in caso di inottemperanza; il comma 9 attribuisce al giudice penale il potere di ordinare la demolizione nella sentenza di condanna. La Corte interpreta l'art. 31 come compatibile con l'irradiamento dell'ordine di demolizione anche verso l'attuale proprietario, in funzione reale e ripristinatoria.

  • d.lgs. n. 115 del 2002, art. 5, comma 1, lett. g

    Richiamato rispetto alla ripetibilità delle spese di demolizione: le spese per la demolizione sono ripetibili quando previste dalle norme applicabili.

  • d.lgs. n. 115 del 2002, artt. 169-170

    Regole procedurali sulla liquidazione e comunicazione del decreto di pagamento per le spese di demolizione e sui mezzi di impugnazione avverso tale decreto; la Corte osserva che il possibile recupero delle spese è disciplinato separatamente e non inficia l'ordine di demolizione.

  • d.lgs. n. 115 del 2002, art. 205, commi 2 e 2-quater

    Norme richiamate in relazione alla ripartizione della responsabilità e alla misura della ripetibilità delle spese tra i condannati; la Corte ne trae l'ulteriore distinzione tra obbligo di esecuzione dell'ordine e successivo recupero delle spese.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione emesso dal giudice penale ha natura reale e ripristinatoria: può essere rivolto non solo al condannato ma anche a chiunque abbia un rapporto qualificato con la cosa (es. l'attuale proprietario), e l'estraneità del terzo al processo penale non determina automaticamente l'illegittimità dell'ingiunzione.
  • La notifica dell'ingiunzione al proprietario non responsabile svolge funzione informativa e sollecitatoria: gli consente di provvedere autonomamente per evitare conseguenze amministrative (es. acquisizione al patrimonio comunale) e di esercitare i propri diritti di difesa e le azioni civili verso il dante causa.
  • Occorre distinguere due profili: (a) l'obbligo materiale di ottemperare all'ordine di demolizione (facoltà del giudice di rivolgere l'ordine a chi ha la disponibilità del bene) e (b) la ripetibilità/recupero delle spese di demolizione, che è regolata da specifiche norme e potrà essere esperito successivamente con le garanzie procedurali previste; la possibilità di recupero non annulla la legittimità dell'ingiunzione.
  • Il terzo proprietario in buona fede ha posizioni difensive migliori (possibilità di impugnare, dimostrare buona fede e rivalersi civilmente), mentre il terzo connivente o di mala fede può essere chiamato a rispondere in sede amministrativa o anche a sopportare conseguenze economiche.
  • Nei casi pratici, prima di eseguire/ottemperare, il proprietario non condannato dovrebbe: verificare la propria qualità di 'in buona fede', valutare l'opportunità di eseguire la demolizione per evitare l'acquisizione o l'esecuzione d'ufficio, e conservare ogni elemento utile per l'azione di rivalsa civile contro il dante causa.

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