Cassazione Penale, Sentenza n. 17802/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bevilacqua chiedeva la liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta detenzione subita dal 26/07/2013 al 26/09/2013. La custodia cautelare era stata disposta per gravi indizi di reato connessi ad associazione di tipo mafioso e estorsione (artt. 110, 416 bis, ecc.). La Corte d'appello negò l'indennizzo ritenendo che l'interessato avesse tenuto una condotta di grave colpa consistente in assidue frequentazioni con esponenti delle famiglie criminali Notarianni e Giampà, connotate da ambiguità e idonee a creare l'apparenza di complicità. Il ricorrente ha impugnato per vizio di motivazione, svolgendo che tali frequentazioni non sarebbero provate (richiamando anche dichiarazioni di collaboratori che lo scagionavano) e che l'aver frequentato persone contigue alla criminalità non costituisce di per sé illecito né dovere di diligenza specifico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudizio per l'equa riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale e va valutato ex ante se il comportamento dell'imputato abbia gravemente contribuito a creare la falsa rappresentazione della commissione di reati che ha giustificato la misura cautelare. Ha ritenuto logica e fondata la valutazione della Corte territoriale, che ha fatto riferimento a dichiarazioni concordanti di più collaboratori di giustizia (Angotti, Capo, Cosentino, Cappello) circa le frequentazioni del ricorrente con rilevanti esponenti del clan; la Cassazione aveva annullato la condanna non per inattendibilità generale dei collaboratori, ma per insufficienza probatoria rispetto alla concreta partecipazione attiva di Bevilacqua nel clan. Le frequentazioni, pur non integrando il reato, sono state ritenute macroscopicamente imprudenti e causalmente connesse alla decisione di applicare la custodia cautelare, integrando colpa grave. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata disposta la liquidazione delle spese sostenute dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
norma richiamata in relazione alla colpa grave che può escludere il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione
articoli che definivano le imputazioni iniziali (concorso e associazione mafiosa), utili per delineare il quadro indiziario che giustificò la misura cautelare
art. 61 n. 9, art. 81 comma 2, art. 629 comma 1 cod. pen.
ulteriori disposizioni penali richiamate nel capo d'imputazione (circostanze e reato di estorsione) che contribuivano al quadro indiziario
richiamata nella compagine normativa del capo d'imputazione (normativa collegata alla fattispecie contestata)
Massime di principio
- Il giudizio sulla riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale di merito: si valuta ex ante se la condotta dell'imputato abbia colposamente contribuito a creare l'apparenza del reato che giustificò la misura cautelare.
- La colpa grave può essere riconosciuta anche in assenza di condanna penale: condotte imprudenti o assidue frequentazioni con ambienti criminali, se non necessitate e se compiute consapevolmente, possono escludere il diritto all'indennizzo.
- Non è sufficiente che il comportamento sia potenzialmente sospetto: occorre che le condotte siano oggettivamente idonee a essere interpretate come complicità e che risultino causalmente connesse alla decisione cautelare.
- La valutazione tiene conto dell'insieme delle emergenze probatorie emerse in fase di cognizione, anche se poi ritenute insufficienti per la condanna; più dichiarazioni concordanti di collaboratori possono rafforzare la valutazione cautelare ex ante.
- La mera frequentazione di soggetti appartenenti ad ambienti criminali non è automatica fonte di responsabilità, ma se il contatto era evitabile e il soggetto era consapevole della caratura criminale degli altri, tale comportamento può integrare grave imprudenza.
- In situazioni simili il difensore dovrà puntare a dimostrare l'assenza di conoscenza/consapevolezza o la necessità delle frequentazioni, e a scalfire la concordanza/attendibilità delle fonti che adducono i contatti.
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