Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17807/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tofanel, amministratore unico della Service & Security s.r.l., è stato accusato di avere emesso nel 2014 una fattura per operazioni inesistenti (nr. 3 del 11/05/2014, imponibile €42.793, IVA €9.414,46) per consentire alla Ristofamily s.r.l. di evadere le imposte, reato ex art. 8 d.lgs. 74/2000. In primo grado, con rito abbreviato, è stato condannato a 8 mesi con sospensione condizionale. La Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna. In Cassazione il ricorrente ha dedotto genericamente carenza e illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe valutato le contraddizioni della sentenza di primo grado, non avrebbe verificato l'autenticità della firma sulla fattura e avrebbe indebitamente correlato la scelta del rito abbreviato con la valutazione delle sue dichiarazioni rese in udienza preliminare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito adeguata motivazione, avendo ricostruito i fatti, valutato il compendio probatorio e dato risposta alle censure; ha inoltre richiamato il divieto per la Cassazione di sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione dei fatti e delle prove. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8

    La norma disciplina il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; il fatto contestato (fattura per lavori non effettuati e attività eccentrica rispetto all'oggetto sociale) è stato ritenuto integrativo del reato.

  • codice di procedura penale, art. 606

    La Corte ha richiamato che il vizio di motivazione rilevante ai fini di cassazione deve essere effettivo e non può fondarsi su mere ricostruzioni alternative dei fatti; le censure del ricorrente erano sostanzialmente una diversa valutazione probatoria, non un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e le prove: non annulla la sentenza per mere interpretazioni alternative dei medesimi elementi probatori.
  • Un ricorso per cassazione va motivato con censure specifiche e attinenti a vizi di diritto o di motivazione rilevanti; deduzioni generiche sono dichiarate inammissibili.
  • La scelta difensiva del rito abbreviato non impedisce ai giudici di valutare le dichiarazioni dell'imputato; non può essere di per sé motivo per esigere un riesame dibattimentale della versione resa in udienza preliminare.
  • La Corte d'appello può richiamare e integrare la motivazione del primo grado se compie una valutazione autonoma e risponde alle censure: l'allineamento motivazionale tra primo e secondo grado è legittimo quando le censure non introducono elementi nuovi.
  • Questioni circa autenticità di documenti o firme (es. disconoscimento della firma su fattura) devono essere trattate e valutate nel merito dai giudici di merito; in cassazione occorre dimostrare un vizio logico-giuridico nella valutazione, non solo proporre dubbi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.