Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26133/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente impugnava la sentenza della CTR che, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009 con cui l’Ufficio aveva rideterminato in via induttiva extracontabile il reddito d’impresa e il valore della produzione netta ai fini IRES e IRAP, contestando l’indebita deduzione di costi per complessivi euro 176.957. Il presupposto dell’accertamento era la mancata risposta della contribuente a un invito ex art. 32, comma 1, n. 3, D.P.R. 600/1973, notificato per posta e ritenuto perfezionato per compiuta giacenza. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione dell’art. 32, commi 4 e 5, D.P.R. 600/1973, sostenendo che la preclusione probatoria non dovesse operare perché non aveva ricevuto l’invito e comunque la sanzione sarebbe giustificata solo da un comportamento doloso di sottrazione alla verifica; con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 6, comma 1, L. 212/2000, assumendo che la mera compiuta giacenza non bastasse, occorrendo l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la preclusione probatoria dell’art. 32 D.P.R. 600/1973 opera automaticamente per l’inottemperanza all’invito, salvo che il contribuente depositi in giudizio i documenti mancanti e dichiari contestualmente l’impossibilità di adempiere per causa non imputabile. Nel caso concreto la CTR aveva accertato in fatto la regolare notificazione dell’invito e il suo perfezionamento per compiuta giacenza; tale accertamento escludeva la dedotta mancanza di conoscenza dell’atto. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 6, comma 1, L. 212/2000, osservando che la norma impone un elevato grado di conoscibilità degli atti tributari, ma fa salve le regole legali di notifica; la notificazione postale con compiuta giacenza è compatibile con tale requisito. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva dell’Agenzia in cassazione; è stato altresì disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, lett. d-bis), D.P.R. n. 600 del 1973

    consente l’accertamento induttivo extracontabile del reddito d’impresa quando il contribuente non risponde agli inviti dell’ufficio ai sensi dell’art. 32, comma 1, nn. 3 e 4

  • art. 32, comma 1, n. 3), D.P.R. n. 600 del 1973

    prevede l’invito dell’ufficio a fornire dati e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento

  • art. 32, commi 4 e 5, D.P.R. n. 600 del 1973

    "le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente"; "le cause di inutilizzabilità [...] non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado [...] dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile"

    la inutilizzabilità dei documenti non prodotti in sede precontenziosa opera automaticamente, salvo la duplice condizione del deposito in giudizio e della dichiarazione di impossibilità non imputabile

  • art. 6, comma 1, L. n. 212 del 2000

    impone all’amministrazione di assicurare l’effettiva conoscenza degli atti destinati al contribuente, ma restano ferme le regole in materia di notificazione; non richiede la certezza assoluta della conoscenza

  • art. 1335 c.c.

    la presunzione di conoscenza della dichiarazione/atto può derivare anche dal perfezionamento della notificazione per compiuta giacenza

  • art. 8, comma 4, L. n. 890 del 1982

    la notificazione a mezzo posta si perfeziona per compiuta giacenza secondo la disciplina vigente ratione temporis

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    comporta, in caso di rigetto dell’impugnazione, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario, l’inottemperanza all’invito dell’ufficio a esibire documenti determina la loro inutilizzabilità a favore del contribuente anche nel giudizio contenzioso, salvo che il contribuente produca quei documenti con il ricorso introduttivo e dichiari contestualmente che l’omissione dipese da causa a lui non imputabile.
  • La preclusione probatoria prevista dall’art. 32 D.P.R. 600/1973 opera automaticamente e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
  • Ai fini dell’operatività delle preclusioni probatorie tributarie, è sufficiente che l’invito dell’amministrazione sia stato regolarmente notificato secondo le regole legali; la compiuta giacenza integra una presunzione di conoscenza idonea a far decorrere gli effetti dell’atto.
  • L’art. 6 dello Statuto del contribuente non impone una conoscenza effettiva in senso assoluto dell’atto, ma un elevato grado di conoscibilità; tale esigenza è compatibile con la disciplina legale delle notificazioni, inclusa quella a mezzo posta.
  • La mancata deduzione di circostanze idonee a escludere la regolarità della notificazione o a dimostrare l’impossibilità non imputabile di adempiere alla richiesta documentale impedisce di superare la preclusione probatoria.
  • L’accertamento di fatto del giudice di merito sulla regolarità della notificazione e sul perfezionamento per compiuta giacenza è insindacabile in cassazione se non specificamente censurato nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.