Sentenza del 11/06/2025 n. 15582 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento notificato il 27 dicembre 2018 per Tares 2014 su un fabbricato adibito a ristorante a Napoli. La società sosteneva che i locali fossero stati sublocati a Sire Srl e che, pertanto, non li occupasse più. Con il primo motivo lamentava che il contratto di sublocazione, prodotto in primo grado ma non reperito dai giudici di merito, non fosse stato ricostruito; con il secondo sosteneva che l’art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993 consentisse di provare in giudizio la cessazione dell’occupazione anche senza denuncia; con il terzo invocava gli artt. 115 e 116 c.p.c., affermando che il Comune non avesse contestato la sublocazione e che l’accertamento comunale del 18 maggio 2016 non provasse l’occupazione nel 2014. La CTR aveva confermato la legittimità dell’avviso, ritenendo decisiva la mancata denuncia di cessazione e rilevando che non era provato che Sire avesse assolto il tributo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché censurava la mancata acquisizione del contratto, mentre la ragione decisiva della sentenza d’appello era l’omessa denuncia di cessazione: anche accertata la sublocazione, ciò non avrebbe da solo cambiato l’esito. Il secondo motivo è stato rigettato: per ottenere l’esonero negli anni successivi alla cessazione occorreva presentare la denuncia, anche tardiva entro il termine previsto, e provare la cessazione, oppure dimostrare che il tributo fosse stato assolto dall’occupante subentrante; nessuna di queste condizioni risultava soddisfatta. Il terzo motivo è stato rigettato perché il Comune aveva contestato che l’occupazione fosse cessata, sostenendo che la società avesse continuato a occupare almeno una parte dei locali; inoltre, la mancata contestazione della sublocazione non era decisiva, né dispensava dalla denuncia. Nessuna statuizione sulle spese, data la mancata partecipazione del Comune al giudizio di cassazione. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 64, commi 3 e 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
In base all' art. 64 D.Lgs. 507/93 : "Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione. 1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza..... 3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. 4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio".
La cessazione tempestivamente denunciata dà diritto all’abbuono dal bimestre successivo alla denuncia. Se la denuncia manca nell’anno della cessazione, l’esonero per le annualità successive richiede la prova della cessazione in presenza di denuncia tardiva, oppure la prova che il tributo sia stato assolto dall’occupante subentrante. La sola dimostrazione della sublocazione o dell’occupazione da parte di terzi non basta.
Art. 64, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come interpretato da Cass. n. 13296/2013
"In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU), l' art. 64 , quarto comma, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , deve interpretarsi nel senso che, pur in caso di omissione della denuncia di cessazione di occupazione dell'immobile nell'anno in cui tale cessazione è avvenuta, la tassa non è comunque dovuta, per gli anni successivi a quello della cessazione così dichiarata, qualora: a) l'utente presenti denuncia tardiva di cessazione (comunque non oltre sei mesi dalla notifica del ruolo, ex art. 75, secondo comma, del D.Lgs. cit.) e fornisca la prova di non aver effettivamente continuato, dalla data indicata, l'occupazione o la detenzione del bene; b) oppure, anche a prescindere dalla presentazione della denuncia tardiva, risulti che la medesima tassa è stata assolta dal soggetto effettivo nuovo occupante o detentore, subentrato a seguito di denuncia od iscrizione a ruolo d'ufficio a suo carico".
L’omissione della denuncia nell’anno della cessazione non comporta necessariamente la debenza del tributo per tutti gli anni successivi: l’esonero è ammesso se ricorre una delle due condizioni precisate dalla Corte, ossia denuncia tardiva entro il termine indicato e prova della cessazione, oppure assolvimento del tributo da parte del nuovo occupante. Il tributo resta dovuto per l’intero anno in cui la cessazione è avvenuta.
Art. 75, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La disposizione è richiamata, nell’interpretazione di Cass. n. 13296/2013 applicata dalla decisione, per fissare il termine entro cui presentare la denuncia tardiva di cessazione: non oltre sei mesi dalla notifica del ruolo. La sentenza richiama anche, come applicazioni successive del principio, Cass. n. 24577/2015, n. 37420/2022 e l’ordinanza n. 2728/2023.
Inoltre, il Comune non aveva mai ammesso che la società avesse in effetti presentato la cessazione, per cui l'eventuale riconoscimento di altrui detenzione non sarebbe valsa, appunto in difetto di denuncia, a soddisfare l'imperatività dell'art. 64 co. 4° cit.
La censura fondata sulla mancata contestazione non è sufficiente quando riguarda un fatto non decisivo e non supera il presupposto autonomo individuato dal giudice, ossia la mancata denuncia della cessazione. Nel processo tributario, inoltre, la non contestazione non impone all’amministrazione di allegare fatti ulteriori rispetto a quelli già posti a fondamento dell’atto impositivo.
La società lo ha invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha rigettato la doglianza: l’eventuale prova della sublocazione non avrebbe inciso sulla ragione decisiva della pronuncia, costituita dalla mancata denuncia di cessazione. La decisione non enuncia una distinta interpretazione generale della disposizione.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La norma è richiamata quale parametro del secondo motivo di ricorso, relativo alla dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 64 del D.Lgs. 507/1993. La censura è stata ritenuta infondata perché la lettura della disciplina proposta dalla società non consentiva di superare le condizioni previste per l’esonero.
Artt. 73 e 74 disp. att. c.p.c.
La società li ha invocati sostenendo che il giudice avrebbe dovuto segnalare la mancanza del contratto di sublocazione nel fascicolo per consentirne la ricostruzione. La Corte non ha deciso nel merito la questione, dichiarando il motivo inammissibile perché non rivolto contro la ragione decisiva della sentenza d’appello.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Per i tributi legati all’occupazione o detenzione di locali, la cessazione materiale dell’uso non sempre basta a interrompere l’obbligo tributario: occorre rispettare gli adempimenti dichiarativi previsti dalla legge.
- Se la denuncia di cessazione non è presentata nell’anno in cui essa avviene, l’esonero per gli anni successivi può richiedere una denuncia tardiva entro il termine previsto e la prova della cessazione, oppure la prova che il tributo sia stato pagato dal nuovo occupante. La sola esistenza di un contratto di locazione o sublocazione non sostituisce automaticamente tali requisiti.
- Nel ricorso per cassazione occorre censurare la ragione effettivamente decisiva della sentenza impugnata. Un argomento su un fatto che il giudice ha ritenuto non dirimente può essere inammissibile o comunque inidoneo a ottenere la cassazione della decisione.
- Nel processo tributario, la mancata contestazione di un fatto da parte dell’ente non risolve una questione quando resta autonomamente decisivo un altro presupposto, come l’omessa denuncia richiesta dalla disciplina applicabile. Inoltre, l’atto impositivo costituisce già l’allegazione dei fatti posti a fondamento della pretesa, nei limiti delle contestazioni del contribuente.
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