Sentenza del 11/06/2025 n. 15565 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento Tarsu/Tia per gli anni 2010-2012, notificato il 19 aprile 2018 per un immobile destinato alla ristorazione. La società ha dedotto: (1) la violazione dell’art. 295 c.p.c. per il mancato rinvio del giudizio in attesa della decisione sulla precedente controversia relativa alla stessa pretesa; (2) e (3) l’erronea imposizione, sostenendo che l’immobile era occupato dalla subconduttrice Sire Srl in forza di un contratto del 12 ottobre 2006 e che la CTR aveva omesso di esaminare tale circostanza; (4) la nullità dell’avviso perché Ottogas Srl, componente del RTI, non era iscritta all’albo ministeriale previsto per chi accerta e riscuote tributi locali. Il Comune ha eccepito di essere estraneo al rapporto, poiché il servizio era stato affidato da Sapna Spa al RTI.
La decisione
La Corte di cassazione, con decisione del 22 gennaio 2025 depositata l’11 giugno 2025, ha accolto l’eccezione del Comune: ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla posizione del Comune di Napoli, dichiarando che il processo non poteva essere instaurato nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva, essendo l’accertamento e la riscossione affidati a soggetti distinti. Il primo motivo è stato rigettato: benché la CTR avesse ravvisato prematuramente un giudicato, la causa pregiudicante è stata poi definita da Cass. n. 2728/2023, sicché non sussisteva più una ragione attuale per sospendere il processo. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili, perché il giudicato formatosi sulla precedente controversia aveva definitivamente stabilito la legittimazione tributaria passiva della società, anche in ragione della mancata denuncia di cessazione dell’occupazione; non era quindi possibile riesaminare l’occupazione materiale dei locali da parte di Sire Srl. Il quarto motivo è stato rigettato: nel RTI misto l’iscrizione all’albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997 è richiesta alle imprese che svolgono le attività principali di accertamento e riscossione, non a quelle incaricate di attività secondarie e di mero supporto; nel caso concreto Ottogas svolgeva attività serventi, mentre l’attività principale era affidata a Geset Italia. Il ricorso è dunque complessivamente rigettato, salva la cassazione parziale in rito relativa al Comune. La società è stata condannata a pagare al Comune 6.000 euro per spese, oltre 200 euro per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge; le spese nei confronti del RTI sono state compensate per tutti i gradi. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all'esercizio della giurisdizione.
La sospensione necessaria è giustificata solo se la causa pregiudicante è ancora pendente e la sua definizione può incidere concretamente sull’altra causa. Se la controversia pregiudicante è già stata definita, viene meno l’interesse attuale a ottenere la sospensione.
In particolare, Cass.n. 2728/23 cit. ha respinto il motivo di ricorso della società contro la statuizione di merito (Commissione Tributaria Regionale Campania n. 642/19/2020 cit.) secondo la quale, indipendentemente dall'occupazione materiale dei locali, la società non aveva mai comunicato la cessazione della propria occupazione e l'inizio dell'occupazione da parte della subconduttrice Sire Srl ex art. 62 D.Lgs. 507/93.
Nel caso deciso, la mancata comunicazione della cessazione dell’occupazione ha mantenuto ferma la legittimazione passiva della società per gli anni contestati, anche se i locali erano materialmente utilizzati dalla subconduttrice. Tale questione era comunque ormai coperta dal giudicato esterno e non poteva essere riesaminata.
Art. 52, comma 5, lett. b), n. 1, e art. 53, comma 1, D.Lgs. 446/1997
Va quindi ribadito il principio di diritto secondo il quale, in tema di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate dei comuni ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il requisito soggettivo dell'iscrizione nell'apposito albo istituito presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell' art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e del D.M. n. 289 del 2000 , è richiesto solo per le imprese associate chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili; ne consegue che, quando il servizio è affidato ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo misto, la predetta qualifica soggettiva è necessaria solo per le società del raggruppamento che svolgono le attività principali concernenti l'accertamento e la riscossione dei tributi, per le quali detto requisito formale è previsto, ma non anche per quelle che svolgono attività secondarie, di mero supporto e non in rapporto di fungibilità con la prestazione principale ma solo in funzione servente, il cui accertamento è riservato al giudice del merito.
L’obbligo di iscrizione all’albo ministeriale non si estende automaticamente a ogni componente del RTI: riguarda le imprese che svolgono le attività principali e fungibili di accertamento e riscossione. Le imprese addette a prestazioni secondarie, strumentali e non fungibili non devono possedere quel requisito, purché il riparto delle attività risulti dalla gara e sia accertato dal giudice di merito.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La sospensione per pregiudizialità non può essere disposta o mantenuta quando la causa pregiudicante è già stata definita: occorre una pendenza concreta e attuale, non una mera connessione passata.
- Un giudicato formatosi tra le stesse parti sulla medesima pretesa impedisce di rimettere in discussione i fatti e i presupposti tributari già definitivamente accertati, anche mediante nuovi motivi o una diversa prospettazione dei fatti.
- Per i tributi legati all’occupazione di locali, la mancata comunicazione formale della cessazione può mantenere la posizione tributaria passiva del precedente occupante anche quando i locali siano utilizzati da un terzo; è quindi essenziale verificare gli obblighi di denuncia previsti dalla disciplina applicabile.
- Il Comune non è legittimato passivamente per una controversia relativa ad attività di accertamento e riscossione affidate, secondo la legge e con autonoma procedura, a una società provinciale e poi a un concessionario, se non è titolare del rapporto controverso né autore dell’atto impugnato.
- In un RTI misto, l’iscrizione all’albo richiesto per accertare e riscuotere tributi locali va verificata con riferimento alle imprese incaricate delle prestazioni principali e fungibili. Non è automaticamente necessaria per i componenti che svolgono soltanto attività secondarie di supporto, se tale riparto è previsto dagli atti di gara e accertato in concreto.
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