Sentenza del 11/06/2025 n. 15593 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato l’accoglimento, da parte della CTP di Milano, del ricorso contro l’avviso di accertamento relativo al 2014. L’avviso accertava un maggior reddito d’impresa in capo alla cooperativa e addebitava ad A.A., in solido quale amministratore di fatto, le sanzioni conseguenti. Con il primo motivo l’Agenzia sosteneva che, nonostante la qualifica di amministratore di fatto, A.A. dovesse rispondere personalmente delle sanzioni, denunciando la violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003. Con il secondo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente sulla carenza dell’atto impositivo quanto alla responsabilità della persona fisica. La Cassazione non ha esaminato nel merito tali censure: ha rilevato che il ricorso era tardivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia per tardività. La sentenza della CTR era stata pubblicata il 12 marzo 2019; il termine semestrale per impugnare, aggiunti i 31 giorni di sospensione feriale, scadeva il 13 ottobre 2019 e, cadendo di domenica, era prorogato a lunedì 14 ottobre. Il primo tentativo di notifica, spedito il 14 ottobre all’indirizzo del difensore indicato nella sentenza, non si è perfezionato per irreperibilità assoluta. La procedura è stata ripresa soltanto il 16 dicembre 2019, oltre il limite di 30 giorni ritenuto necessario per riattivarla tempestivamente, senza che l’Agenzia allegasse o provasse circostanze eccezionali o un ritardo nell’apprendere l’esito negativo. L’inammissibilità ha quindi impedito l’esame dei due motivi di merito. L’Agenzia è stata condannata a pagare ad A.A. le spese del giudizio di legittimità: 200 euro per esborsi e 2.300 euro per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge. Non è stato disposto l’ulteriore versamento del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 327, primo comma, c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 69/2009
Al giudizio si applica il termine semestrale di cui all' art. 327 cod. proc. civ., come novellato dall' art. 46 legge 18 giugno 2009 n. 69 , mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, applicabile, ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati a decorrere dal 4 luglio 2009.
Per i giudizi instaurati dal 4 luglio 2009 il termine lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. La Corte applica tale termine al ricorso relativo all’accertamento per il 2014.
Artt. 155, secondo e quarto comma, c.p.c., e 2963, quarto comma, c.c.
Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155 , secondo comma, cod. proc. civ., e 2963, quarto comma, cod. civ. il sistema della computazione civile, non ex numero, bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale.
I termini mensili si calcolano facendo scadere il periodo nell’ultimo istante del giorno corrispondente a quello iniziale, non contando un numero fisso di giorni. Se la scadenza cade di domenica o in giorno festivo, opera la proroga al giorno seguente non festivo.
Analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, sicché, per calcolare i termini di decadenza dal gravame, non occorre tenere conto dei giorni compresi tra il primo e il trentunesimo giorno di agosto di ciascun anno; in tal caso, infatti, al termine semestrale di decadenza dal gravame di cui all' art. 327 , primo comma, cod. proc. civ., devono aggiungersi i trentuno giorni di tale sospensione.
Nel calcolo del termine d’impugnazione si escludono i giorni dal 1° al 31 agosto, aggiungendo al termine la sospensione feriale di 31 giorni. La riduzione del periodo di sospensione si applica a partire dal periodo feriale del 2015.
Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall' art. 325 , cod. proc. civ. salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova.
Se il primo tentativo di notificazione di un’impugnazione non riesce per causa non imputabile al notificante, questi deve riattivare il procedimento con immediatezza. In via generale, la ripresa oltre la metà del termine previsto dall’art. 325 c.p.c. non è tempestiva, salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte non applica l’ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza dell’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo.
Massime di principio
- La notifica dell’impugnazione al difensore presso l’indirizzo indicato nella sentenza impugnata è corretta; il notificante non è tenuto a verificare autonomamente se lo studio abbia successivamente cambiato indirizzo.
- Se una notificazione non si perfeziona per irreperibilità assoluta non imputabile al notificante, la parte deve riattivare il procedimento senza indugio, senza necessità di una preventiva autorizzazione del giudice.
- Come criterio generale, la ripresa della notificazione oltre la metà del termine previsto per l’impugnazione è tardiva, salvo che siano allegate e rigorosamente provate circostanze eccezionali; grava sul notificante anche la prova di un’eventuale conoscenza tardiva dell’esito negativo.
- Nel calcolare il termine lungo d’impugnazione occorre applicare il termine semestrale, aggiungere la sospensione feriale applicabile e prorogare la scadenza che cada in giorno festivo. Un primo tentativo compiuto nell’ultimo giorno utile non salva l’impugnazione se il procedimento, fallito quel tentativo, viene ripreso tardivamente.
- Quando l’impugnazione è dichiarata inammissibile per tardività, le censure di merito non vengono esaminate e la parte soccombente è normalmente condannata alle spese del giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 giu 2025Sentenza del 11/06/2025 n. 15559 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 giu 2025Sentenza del 11/06/2025 n. 15565 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 giu 2025Sentenza del 11/06/2025 n. 15582 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 giu 2025Sentenza del 11/06/2025 n. 15595 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 giu 2025Sentenza del 11/06/2025 n. 15597 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 giu 2025Sentenza del 11/06/2025 n. 15599 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →