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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13307/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da diversi avvisi di rettifica emessi dall’autorità doganale per il recupero di maggiori dazi e imposte all’importazione, sul presupposto che nel valore in dogana delle merci importate dovessero essere incluse royalties dovute in forza di un contratto di licenza. Le società importatrici avevano impugnato gli atti ottenendo l’accoglimento in primo grado; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l’appello dell’Amministrazione, ritenendo insussistenti i presupposti per la daziabilità dei diritti di licenza. In Cassazione l’Amministrazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione/falsa applicazione delle norme doganali unionali e del regolamento di esecuzione, sostenendo che la CTR aveva escluso erroneamente le royalties dal valore imponibile, aveva fatto riferimento a un contratto di licenza diverso da quello rilevante e aveva confuso i presupposti della daziabilità con le modalità di determinazione delle royalties, oltre a negare il controllo penetrante della licenziante sulla licenziataria; con il secondo ha denunciato violazione di norme doganali e IVA all’importazione, ma senza specificare compiutamente il vizio dedotto. Le resistenti hanno eccepito varie inammissibilità e anche un preteso giudicato esterno, non accolti dalla Corte.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Rileva preliminarmente l’infondatezza delle eccezioni delle controricorrenti sulla sottoscrizione del ricorso e sull’acquisizione di atti; considera però inopponibile in questa sede il giudicato esterno invocato dalle società, perché relativo a decisione divenuta definitiva quando ancora il relativo giudicato poteva essere allegato nel giudizio di merito. Quanto al primo motivo, la Corte osserva che la censura, pur formalmente incardinata come violazione di legge, risulta inammissibile perché non riproduce in modo specifico il contenuto degli atti rilevanti (avviso di accertamento e difese di merito) e, soprattutto, introduce una ricostruzione fattuale fondata su elementi non localizzati nei precedenti gradi di merito; inoltre non è chiaro se la doglianza investa un errore materiale, un errore revocatorio o un travisamento della prova. Il secondo motivo viene assorbito. La Corte condanna la parte pubblica alle spese, precisando che non si applica il raddoppio del contributo unificato per la difesa erariale.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione

    Il motivo era formalmente prospettato come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che, nella sostanza, richiedeva una rivalutazione della sussunzione dei fatti e non era comunque specificamente autosufficiente.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto carente di specificità perché non riportava il contenuto degli atti e delle difese di merito necessari a verificare la dedotta erronea individuazione del contratto di licenza rilevante.

  • artt. 70, 71 e 73 CDU

    Norme richiamate per contestare l’esclusione delle royalties dal valore doganale; la Corte non entra nel merito per l’inammissibilità del motivo.

  • art. 136 R.E.

    Richiamato insieme alle disposizioni del CDU nella censura doganale sulle royalties; nessuna statuizione di merito per inammissibilità.

  • art. 34 TULD

    Richiamato nel secondo motivo, poi assorbito, senza esame di merito.

  • artt. 1, 67, 68, 69 e 70 del D.P.R. 633/1972

    Richiamati nel secondo motivo, poi assorbito, senza decisione sul merito.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Utilizzato per individuare il decorso del termine breve di impugnazione e il passaggio in giudicato della precedente decisione invocata come giudicato esterno.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e la memoria delle controricorrenti.

  • artt. 6 e 9 della L. n. 53 del 1994

    Richiamati nell’esame dell’eccezione di omessa sottoscrizione del ricorso notificato in via informatica.

  • art. 23 del D.Lgs. n. 82 del 2005

    Richiamato insieme alla normativa sulla notificazione e attestazione di conformità del ricorso informatico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura di violazione di legge è inammissibile se, sotto l’apparente deduzione di un errore di diritto, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale o introduce una diversa ricostruzione della fattispecie non coltivata nei precedenti gradi di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si contesta la sussunzione operata dal giudice di merito, occorre trascrivere o almeno localizzare con precisione gli atti e i documenti su cui la censura si fonda, altrimenti difetta il requisito di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • È inammissibile la doglianza che non consente di comprendere se si sia in presenza di mero errore materiale, errore revocatorio o travisamento della prova, quando tale distinzione sia decisiva per stabilire il corretto mezzo di impugnazione.
  • Il giudicato esterno è opponibile nel giudizio di legittimità solo se la relativa decisione è divenuta definitiva quando ancora poteva essere allegata tempestivamente nel giudizio di merito; se il giudicato si era già formato prima della scadenza del termine utile per le difese in appello, esso non è opponibile in cassazione.
  • Se il secondo motivo di ricorso non indica in modo chiaro il vizio denunciato e rimane privo di autonoma specificazione, può essere assorbito dal rilievo di inammissibilità del primo motivo o comunque non esaminato nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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