Cassazione Civile, Ordinanza n. 20637/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento integrativo emesso nei confronti di un contribuente per l’anno d’imposta 2005, successivamente alla definizione con accertamento con adesione di un precedente accertamento relativo alla medesima annualità. L’Ufficio, sulla base di nuovi elementi emersi da indagini finanziarie e da un processo verbale riferito a operazioni riconducibili a una terza persona, ha rideterminato in aumento il reddito imponibile e le imposte dovute. Il contribuente ha impugnato l’atto deducendo: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l’Amministrazione avesse indicato quale base normativa dell’atto l’art. 43, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 invece della disciplina speciale dell’accertamento con adesione; 2) violazione delle norme sulla motivazione dell’avviso di accertamento, perché il richiamo a una norma non pertinente renderebbe l’atto illegittimamente motivato; 3) nullità o motivazione apparente della sentenza d’appello per non avere adeguatamente spiegato perché l’errore nel richiamo normativo non fosse decisivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha osservato che l’atto impugnato era chiaramente un accertamento integrativo di un accertamento già definito con adesione e che, nonostante l’erroneo richiamo all’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, l’avviso indicava in modo sufficiente il presupposto sostanziale dell’integrazione, cioè la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Ha inoltre rilevato che i nuovi elementi erano specificamente individuati nel processo verbale richiamato e nella documentazione conosciuta dal contribuente, il quale era quindi messo in condizione di comprendere l’oggetto della pretesa. La motivazione della sentenza di merito è stata considerata esistente e non apparente, perché esponeva l’iter logico-giuridico seguito. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, comma 4, d.lgs. n. 218/1997
la definizione non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti ... se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi
consente l’accertamento integrativo anche dopo l’adesione, ma solo se emergono nuovi elementi e se ricorrono le condizioni quantitative previste dalla norma
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 218/1997
l’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio
la regola di intangibilità dell’atto definito con adesione subisce le eccezioni espressamente previste dal comma 4
art. 43, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
richiamato nell’avviso di accertamento
il richiamo errato a questa norma non invalida l’atto quando la motivazione sostanziale consenta di comprendere che si tratta di accertamento integrativo fondato su nuovi elementi
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato
la motivazione è sufficiente se espone i fatti e le ragioni della pretesa in modo da consentire al contribuente la piena comprensione dell’atto
art. 56, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
richiamato dal ricorrente come parametro sulla motivazione, ma la Corte non ne ravvisa la violazione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l’omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non un errore di qualificazione giuridica o l’indicazione di una norma errata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la dedotta violazione di legge non sussiste perché l’atto era comunque motivato in modo idoneo
la motivazione della sentenza d’appello non è apparente se espone il percorso argomentativo seguito
la decisione del giudice tributario è valida se contiene una motivazione comprensibile e non meramente apparente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- L’errore nell’indicazione della norma richiamata nell’avviso di accertamento non determina di per sé la nullità dell’atto, se la motivazione consente comunque di identificare chiaramente il tipo di pretesa, i presupposti fattuali e la base sostanziale del potere esercitato.
- L’omesso esame censurabile in cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede un fatto storico decisivo e non può essere fondato sulla sola erronea qualificazione giuridica di fatti pacifici.
- L’accertamento con adesione, pur comportando in linea generale l’intangibilità dell’atto definito, può essere seguito da accertamento integrativo quando sopravvengono nuovi elementi e ricorrono le condizioni quantitative previste dalla disciplina speciale.
- La motivazione dell’avviso di accertamento è sufficiente quando il contribuente è posto in condizione di comprendere l’origine e la portata della pretesa fiscale, anche se la norma citata è formalmente imprecisa.
- La sentenza tributaria non è affetta da motivazione apparente se espone in modo intelligibile il percorso logico-giuridico che sorregge la decisione, anche sinteticamente.
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