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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22991/2021 del 17/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione relativo a una dichiarazione di successione, limitatamente al valore attribuito a un immobile sito in Milano. L'Ufficio aveva rettificato il valore imponibile, contestando l'applicazione del coefficiente agevolato previsto per la "prima casa" in luogo di quello ordinario. Il contribuente sosteneva che l'errore derivasse da una svista materiale in buona fede, riconducibile all'operato del notaio rogante, e che il valore fosse stato determinato con applicazione erronea del coefficiente di calcolo. In cassazione l'Agenzia deduceva la violazione degli artt. 10 della L. n. 212/2000 e 34 e 14 del d.lgs. n. 346/1990, assumendo che non ricorressero i presupposti della buona fede e che la successiva dichiarazione integrativa, con versamento della differenza d'imposta, non potesse valere come emendamento della dichiarazione perché intervenuta solo dopo la notifica dell'avviso di rettifica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l'unico motivo dell'Ufficio perché il giudice d'appello aveva accertato che si trattava di un errore materiale di calcolo, attribuibile al notaio rogante, emerso dal contesto della dichiarazione e dall'assenza di una specifica volontà del contribuente di fruire del trattamento agevolato. Secondo la Corte, tale evidenza dell'errore giustificava un intervento correttivo officioso dell'amministrazione. Sono state compensate le spese per la peculiarità della fattispecie. È stato inoltre dato atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    art. 10, I. n. 212 del 2000

    richiamato dall'Ufficio per contestare la dedotta buona fede; la Corte non vi ravvisa ostacolo al rigetto del ricorso, valorizzando invece l'errore materiale evidente e la correttezza dell'intervento emendativo

  • art. 34 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

    artt. 34 e 14, d.lgs. n. 346 del 1990

    norma richiamata dall'Ufficio in tema di liquidazione dell'imposta di successione e rettifica del valore dichiarato; la Corte conferma la decisione di merito che ha escluso la legittimità della rettifica nel caso concreto

  • art. 14 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

    artt. 34 e 14, d.lgs. n. 346 del 1990

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro della disciplina della dichiarazione di successione; non conduce, nel caso concreto, all'accoglimento dell'impugnazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comma 1 bis dello stesso art. 13

    richiamato solo per il collegamento con l'ulteriore importo del contributo unificato

  • art. 115 c.p.c.

    non citato testualmente nel provvedimento

  • art. 2697 c.c.

    non citato testualmente nel provvedimento

Massime di principio

  • In materia di dichiarazione di successione, l'errore materiale di calcolo chiaramente desumibile dal contesto della dichiarazione può giustificare la correzione dell'errore e impedire che l'Amministrazione mantenga un'imposizione fondata su un dato manifestamente erroneo.
  • Quando dalla dichiarazione e dagli atti emerga in modo univoco che il contribuente non ha espresso una volontà specifica di avvalersi di un regime agevolativo, l'errore nell'applicazione del coefficiente può essere qualificato come errore materiale emendabile.
  • La presentazione di una dichiarazione integrativa non è decisiva, da sola, per escludere la rilevanza dell'errore originario quando il giudice di merito abbia accertato che la rettifica discende da una svista evidente e non da una scelta consapevole del contribuente.
  • In cassazione, la censura che contrapponga una diversa lettura degli accertamenti di fatto sulla natura dell'errore è infondata se la sentenza impugnata ha logicamente motivato sulla riconoscibilità dell'errore materiale e sulla sua emendabilità.

Come è indicizzato

MaterieSuccessioniContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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