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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21032/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

Una risparmiatrice aveva agito contro il promotore finanziario che le curava gli investimenti e contro la banca presso cui era aperto il rapporto, deducendo che il promotore, operando nell'interesse della banca, le aveva fatto trasferire i capitali su un conto di investimento, le aveva fatto sottoscrivere ordini in bianco, le aveva mostrato rendiconti artefatti e le aveva nascosto le perdite effettive. In primo grado la domanda risarcitoria era stata respinta; in appello la decisione era stata confermata, ritenendo non provato il nesso causale tra condotta illecita e danno e attribuendo rilievo limitato alla sentenza penale di patteggiamento del promotore. Con il ricorso per cassazione la cliente ha denunciato, in sintesi: 1) violazione delle norme sul nesso causale e sull'onere della prova, sostenendo che la Corte d'appello non avesse ricostruito il danno secondo il criterio del "più probabile che non" e che dovesse operare una presunzione di causalità; 2) errata esclusione della rilevanza della gestione abusiva/surrettizia del promotore e della falsificazione del profilo di rischio; 3) omesso riconoscimento del danno morale da reato; 4) erronea valutazione della portata probatoria degli atti penali e della sentenza di patteggiamento; 5) omessa considerazione delle prove orali dedotte sul profilo di rischio. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi quattro motivi e ha dichiarato assorbito il quinto.

La decisione

La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano. La Corte di legittimità ha affermato che, in presenza di condotte dolose del promotore finanziario dirette a dissimulare il reale andamento delle gestioni e accertate anche in sede penale con patteggiamento, tali elementi, unitamente alla violazione degli obblighi informativi, consentono di presumere il nesso causale tra illecito e perdita patrimoniale dell'investitore. Di conseguenza, non era corretto addossare integralmente alla cliente la prova del nesso causale senza richiedere alla banca e al promotore la prova contraria, cioè che il profilo di rischio fosse stato rispettato o che le perdite si sarebbero comunque verificate. La Corte del rinvio dovrà riesaminare tutte le domande di danno, patrimoniale e non patrimoniale, e verificare le allegazioni e le prove, anche presuntive, offerte dalle parti. Il quinto motivo, relativo alle prove orali, è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58/1998 (TUF)

    la banca preponente risponde dei danni arrecati dal promotore finanziario nell'esercizio delle sue funzioni

  • art. 444 c.p.p.

    la sentenza di applicazione della pena su richiesta può essere liberamente valutata dal giudice civile, senza avere efficacia di pieno accertamento dei fatti

  • art. 445, comma 1-bis, c.p.p.

    le risultanze del procedimento penale nel caso di patteggiamento sono oggetto di libera valutazione nel giudizio civile

  • art. 640 c.p.

    richiamato per descrivere il reato di truffa contestato al promotore finanziario

  • art. 1223 c.c.

    richiamato in tema di risarcibilità del danno e nesso causale

  • art. 1227 c.c.

    richiamato nel quadro delle conseguenze risarcitorie e del concorso del fatto del danneggiato

  • art. 40 c.p.

    richiamato per la causalità materiale

  • art. 41 c.p.

    richiamato per il concorso di cause

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova

  • artt. 107 e 108 Regolamento Intermediari

    richiamati come obblighi informativi e di diligenza dell'intermediario finanziario la cui violazione può fondare presunzioni sul nesso causale

  • art. 1710 c.c.

    richiamato quale parametro di diligenza nell'attività del promotore/intermediario

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    richiamato quale parametro di diligenza qualificata del professionista

  • art. 1337 c.c.

    richiamato nel quadro dei doveri di correttezza e buona fede

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa del danno

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale norma generale dell'illecito civile e dei suoi elementi costitutivi

  • art. 2059 c.c.

    richiamato per il danno non patrimoniale

  • art. 185 c.p.

    richiamato come base del danno morale da reato

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati per l'uso delle presunzioni semplici come mezzo di prova

  • art. 116, comma 2, c.p.c.

    richiamato sul valore delle prove e delle presunzioni atipiche

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati nel quinto motivo in relazione al diritto di difesa e al giusto processo

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. sul regime di valutazione della prova

Massime di principio

  • In tema di responsabilità della banca preponente per l'operato del promotore finanziario, la condotta dolosa del promotore volta a occultare il reale andamento delle gestioni e accertata anche in sede penale può costituire, insieme alla violazione degli obblighi informativi, un fatto noto idoneo a fondare una presunzione del nesso causale tra illecito e perdita dell'investitore.
  • La prova del nesso causale in materia risarcitoria finanziaria non richiede certezza assoluta, ma può essere raggiunta anche per presunzioni, secondo un giudizio di probabilità prevalente.
  • Quando il cliente alleghi una gestione infedele o truffaldina del promotore, una volta forniti elementi gravi, precisi e concordanti sulla condotta illecita e sulla violazione degli obblighi informativi, l'onere di provare il contrario grava sulla banca o sul promotore, che devono dimostrare il rispetto del profilo di rischio oppure che le perdite si sarebbero comunque verificate.
  • La mera deduzione di una generica propensione al rischio dell'investitore non basta, di per sé, a vincere la presunzione causale derivante dall'inadempimento informativo; occorre dimostrare che, con adeguata informazione, l'investitore avrebbe compiuto la stessa scelta o che il pregiudizio si sarebbe comunque prodotto.
  • La sentenza di patteggiamento non fa stato nel giudizio civile quanto all'accertamento pieno dei fatti, ma può essere liberamente valutata dal giudice insieme agli altri elementi istruttori ai fini della prova della condotta illecita e, indirettamente, del nesso causale.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaResponsabilità professionaleProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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