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Sentenza

Sentenza del 17/03/2023 n. 7900 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione del provvedimento di irrogazione di sanzioni per omessa dichiarazione come sostituto d'imposta (Mod. 770/2009) e mancato versamento delle ritenute relative al periodo d'imposta 2008. Kinetica era stata ritenuta responsabile in solido con (Omissis) Srl, cedente di un ramo d'azienda trasferito il 3/12/2008. La ricorrente ha dedotto: 1) efficacia liberatoria del certificato rilasciato dall'amministrazione (26/01/2009) che nulla segnalava sulle ritenute omesse; 2) violazione del beneficium excussionis e mancata preventiva escussione del cedente; 3) assenza di frode ai creditori e omesso esame di documenti probatori; 4) responsabilità limitata al 2008 e agli anni 2006-2007, non estensibile al 2009.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per essere generico e per la regola della 'doppia conforme', con conseguente definitivo accertamento del carattere fraudolento della cessione. Per effetto di tale accertamento (D.Lgs. n.472/1997, art.14, comma 4) alle limitazioni di responsabilità del cessionario (beneficio di preventiva escussione e efficacia liberatoria del certificato) non si applica; i primi due motivi sono infondati e il quarto è respinto: la cessionaria è solidalmente responsabile per le ritenute omesse anche relativamente agli obblighi ricognitivi/formali (Mod.770) e ai versamenti, così come determinato in primo e secondo grado. Ricorrente condannata alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14

    L'art.14 stabilisce la responsabilità solidale del cessionario per obbligazioni tributarie della cedente, i limiti di tale responsabilità (preventiva escussione del cedente) e l'efficacia liberatoria della certificazione; tuttavia, quando la cessione è compiuta in frode ai creditori (accertamento definitivo), le predette limitazioni non si applicano (comma 4), esponendo il cessionario alla piena responsabilità.

  • Codice Civile

    Norma richiamata in ricorso in relazione a diritti dei creditori e alla responsabilità per cessioni di azienda; la Corte non accoglie la prospettazione della ricorrente sul punto alla luce dell'accertamento di frode.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23

    Richiamato in relazione agli obblighi del sostituto d'imposta; la Corte sottolinea la natura ricognitiva della dichiarazione del sostituto riguardo all'effettivo assolvimento degli obblighi mensili.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87

    Richiamato in combinato disposto con le norme sull'obbligo di dichiarazione del sostituto e sui relativi effetti ai fini della responsabilità solidale.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5; art. 348-ter c.p.c., comma 5

    La Corte ricorda i limiti del sindacato in cassazione: l'art.360 n.3 riguarda violazioni di legge; il n.5 l'omesso esame di fatti decisivi richiede specificità e, nella situazione di 'doppia conforme' (art.348-ter comma 5), il ricorrente deve indicare ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    comma 1 quater e comma 1-bis

    Richiesta e liquidazione del contributo unificato in caso di ricorso; la Corte dà atto dell'eventuale obbligo di versamento aggiuntivo da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Se la cessione di azienda è accertata come effettuata in frode ai creditori, le limitazioni alla responsabilità del cessionario previste dall'art.14 D.Lgs. 472/1997 (beneficium excussionis ed efficacia liberatoria del certificato dell'ufficio) non operano e il cessionario può essere pienamente responsabile per le obbligazioni tributarie della cedente.
  • Il certificato rilasciato dall'amministrazione finanziaria non ha efficacia liberatoria quando il trasferimento è stato ritenuto fraudolento nei confronti dei creditori: l'accertamento di frode prevale sulla presunta efficacia del documento.
  • Il principio della sussidiarietà nell'azione esecutiva verso il cessionario (preventiva escussione del cedente) può essere escluso se è comprovata la frode; in tal caso l'ufficio può agire direttamente contro il cessionario.
  • In cassazione, per contestare il giudizio di merito sull'apprezzamento dei fatti (soprattutto in presenza di sentenze conformi dei due gradi), il ricorrente deve indicare specifiche e diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni; altrimenti il motivo basato su omesso esame di fatti decisivi è inammissibile.
  • La dichiarazione del sostituto d'imposta (Mod.770) ha natura ricognitiva rispetto agli assolti obblighi mensili: il cessionario solidale risponde per omissioni relative a ritenute e versamenti che dovevano essere effettuati dalla cedente, salvo che operino le limitazioni previste dalla legge e non sia stato accertato atteggiamento fraudolento.

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