Sentenza del 27/09/2022 n. 28116 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva respinto gli appelli dell'Agenzia avverso le sentenze di primo grado favorevoli alla Curatela. La controversia riguardava due avvisi di accertamento (IVA 2011 e 2012) per il recupero di IVA (Euro 23.040,00 per 2011 e Euro 46.673,00 per 2012) e il disconoscimento di una richiesta di rimborso IVA della Curatela per Euro 92.643,00. L'Ufficio sosteneva che la società appaltatrice aveva applicato erroneamente l'aliquota agevolata, mentre la Curatela aveva prodotto documentazione edilizia e catastale a sostegno dell'agevolazione. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo: (i) errata qualificazione dell'intervento come "nuova costruzione" invece che "ristrutturazione" (violazione L. 457/1978 art.31 lett. d. e norme correlate); (ii) mancata valutazione della prova relativa alla destinazione delle unità immobiliari non di lusso (art. 39 DPR 633/1972 e art.2697 c.c.); (iii) assenza di interesse dell'Agenzia a causa della mancata insinuazione nel passivo fallimentare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo di ricorso (inammissibili e comunque infondati) e ha dichiarato assorbito il terzo motivo. In particolare la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito della CTR che ha considerato, oltre al permesso edilizio originario, le successive varianti autorizzate in corso d'opera (due varianti del 2011 e 2012) dalle quali risultano l'edificazione delle cantine con aumento volumetrico e la realizzazione di una terrazza con modifica della sagoma: elementi che hanno formato, nel loro complesso, una "nuova costruzione" ai fini della normativa sull'aliquota IVA. La CTR ha inoltre fatto riferimento ai titoli abilitativi che descrivevano l'intervento come complesso residenziale di abitazioni non di lusso; la Corte ha ritenuto che le censure dell'Agenzia mirassero in realtà a rivedere valutazioni di fatto riservate ai giudici di merito, il che non è consentito in sede di legittimità. Le spese di grado sono a carico della ricorrente (Agenzia) che è stata condannata al rimborso delle spese per Euro 4.100,00 oltre oneri.
Norme richiamate
Legge n.457 del 4 agosto 1978, art. 31, lett. d)
"interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente..."
La Corte ha richiamato la definizione normativa per distinguere ristrutturazione da nuova costruzione; tuttavia, alla luce dei titoli abilitativi e delle varianti autorizzate (cantine e terrazza), ha ritenuto che nell'insieme l'intervento avesse comportato aumento di volumetria e mutamento di sagoma, configurando una nuova costruzione ai fini dell'aliquota IVA.
D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, art. 3, comma 1, lett. d)
"(definizione di ristrutturazione edilizia) ... nella versione ratione temporis includeva anche la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma..."
Richiamata dalla Corte nella versione applicabile agli anni di imposta, con riferimento alla giurisprudenza che definisce i limiti tra ricostruzione e nuova costruzione; la Corte ha valutato le varianti e l'effetto reale sull'edificio.
D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, art. 39, tab. A, parte II
Norma richiamata nel quadro delle aliquote IVA agevolate per le prestazioni edilizie; la Corte ha esaminato l'applicabilità dell'aliquota agevolata alla luce della qualificazione dell'intervento edilizio.
D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, art. 127‑quaterdecies, tab. A, parte III
Richiamata in combinato con le disposizioni sulle aliquote agevolate; la compatibilità dell'agevolazione è stata esclusa in base alla qualificazione dell'intervento come nuova costruzione.
D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, art. 30 (convertito L. n.98/2013)
La Corte ricorda che la nozione di ristrutturazione edilizia è stata modificata dal 2013, ma ai fini dei periodi impositivi contestati va applicata la previgente definizione (che includeva la demolizione e ricostruzione con stessa sagoma/volumetria).
Rilevato dalla ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ha osservato che la critica non contestava la regola di distribuzione degli oneri probatori ma l'apprezzamento dei certificati/documenti da parte del giudice di merito, valutazione che in Cassazione non è sindacabile in fatto.
Art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Dispositivo procedurale usato per inquadrare i motivi di ricorso (violazione di legge, vizio di motivazione etc.); la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o infondati perché miravano a rivedere valutazioni di fatto.
Richiamato nel terzo motivo in ordine all'interesse ad agire; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dopo il rigetto dei motivi di merito.
Massime di principio
- Per valutare l'applicabilità dell'aliquota IVA agevolata in lavori edilizi occorre considerare l'intervento nella sua globalità e nel suo sviluppo temporale: non solo il permesso originario ma anche le varianti successive che modificano volumetria o sagoma.
- La realizzazione di cantine interrate e il pagamento del costo di costruzione per esse possono essere indici della concreta computazione di aumento di volume ai fini urbanistici/tributari; analogamente una terrazza che modifica la sagoma può contribuire a trasformare una ristrutturazione in "nuova costruzione".
- In Cassazione non è possibile chiedere la riconsiderazione delle valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito: i vizi denunciabili in sede di legittimità devono riguardare la corretta applicazione del diritto o la motivazione, non una diversa valutazione probatoria.
- I certificati catastali e i titoli abilitativi (permessi/varianti) sono prove rilevanti per dimostrare la destinazione d'uso e le caratteristiche dell'intervento; se prodotti e non contestati dai contraddittori, possono essere assunti implicitamente dal giudice di merito.
- La questione dell'interesse dell'Amministrazione a recuperare un credito (es. in presenza di fallimento e mancata insinuazione nel passivo) può essere rilevante sul piano processuale, ma resta subordinata all'esito del merito: se il merito esclude il diritto al recupero, la questione dell'interesse può essere assorbita.
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