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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07489/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il titolare di un'impresa individuale aveva impugnato un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio aveva recuperato maggiori ricavi ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973. La CTP aveva annullato l'atto, mentre la CTR aveva accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia, rideterminando il reddito imponibile in euro 39.000 sulla base di vari elementi indiziari: incongruenza tra reddito dichiarato e capacità di spesa (autovetture, motociclo, premio vita), non congruità rispetto agli studi di settore, correttezza della tariffa oraria applicata ai ricavi da manodopera e incompletezza della documentazione relativa a una prestazione eseguita per un cliente. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per mancata censura di un capo della sentenza di primo grado relativo all'antieconomicità; 2) omessa pronuncia sull'illegittimità delle sanzioni per assenza dell'elemento soggettivo; 3) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente; 4) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto attendibile una percentuale di ricarico calcolata su un campione ritenuto esiguo; 5) omesso esame di un fatto decisivo, in relazione sia ai ricavi da manodopera sia a quelli da vendita di materiale.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'appello dell'Agenzia investiva in generale la corretta applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), e perché la CTR, pronunciandosi sull'incongruenza tra reddito e capacità di spesa, aveva implicitamente escluso l'inammissibilità dell'appello. Ha respinto il secondo motivo osservando che la censura era generica e, comunque, che per le sanzioni tributarie è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, essendo la colpa presunta salvo prova contraria del contribuente. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la motivazione della CTR non era apparente ma esprimeva un nucleo autonomo di valutazione idoneo a superare il minimo costituzionale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché il ricorrente non aveva indicato quali altri beni/merci fossero stati venduti e perché il campione fosse inidoneo a sorreggere la percentuale di ricarico. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, quanto alla percentuale di ricarico, riproponeva la medesima censura del quarto motivo, e, quanto ai ricavi da manodopera, mirava in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    legittima l'accertamento induttivo quando il reddito dichiarato risulti complessivamente inattendibile alla luce di elementi presuntivi e dell'incongruenza con la capacità di spesa del contribuente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare omessa pronuncia e nullità della sentenza per vizi processuali, ma la censura è infondata se la questione risulta comunque esaminata implicitamente o se il motivo originario era infondato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro per dedurre violazione di legge sostanziale; la censura richiede specificità e una precisa indicazione degli errori di diritto contestati.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme alle regole sulla motivazione della sentenza tributaria, per escludere la nullità della decisione di merito.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per verificare la sufficienza della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza è nulla solo se la motivazione è meramente apparente o mancante nei suoi contenuti minimi.

  • art. 111 Cost.

    la motivazione deve superare il minimo costituzionale ed essere intellegibile nel suo fondamento decisorio.

  • art. 2697 c.c.

    invocato in tema di riparto dell'onere probatorio nella contestazione delle percentuali di ricarico e dell'accertamento induttivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame non può essere usato per ottenere una rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di accertamento induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, la pretesa può essere sorretta da un quadro complessivo di elementi presuntivi, anche relativi alla capacità di spesa del contribuente, alla non congruità rispetto agli studi di settore e alla coerenza tra dati dichiarati e risultanze documentali.
  • L'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata impugnazione di un capo della sentenza di primo grado è infondata se l'atto di appello censura in generale il fondamento giuridico dell'accertamento e non si forma un giudicato interno sui presupposti della pretesa.
  • In materia di sanzioni tributarie, la responsabilità amministrativa richiede la coscienza e volontà della condotta, mentre la colpa si presume fino a prova contraria del contribuente; la buona fede rileva solo se l'errore è inevitabile e non superabile con l'ordinaria diligenza.
  • La motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non sussiste nullità se la decisione contiene un nucleo autonomo di valutazione idoneo a rendere intelligibile la ratio decidendi.
  • La contestazione della percentuale di ricarico in sede di accertamento induttivo deve essere specifica: chi la deduce deve indicare i dati fattuali che renderebbero inidoneo il campione utilizzato o dimostrare la disomogeneità della merce, non potendo limitarsi a una critica generica.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito quando il giudice abbia comunque esaminato la questione controversa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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