Cassazione Civile, Ordinanza n. 23119/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la consegna di una copia del contratto di fornitura di servizi telefonici e dal conseguente precetto per il pagamento delle spese liquidate nel monitorio, intimato dal difensore che aveva chiesto la distrazione. La Corte di appello aveva revocato il decreto ingiuntivo per difetto delle condizioni di ammissibilità e, venuto meno il titolo esecutivo, aveva dichiarato inefficace il precetto. In cassazione il difensore distrattario ha proposto ricorso con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 206/2005, sostenendo che nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali il professionista è obbligato a consegnare copia del contratto al consumatore; con il secondo ha lamentato la violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che il giudice d’appello avesse erroneamente posto a carico della consumatrice l’onere di provare l’invio alla società del contratto sottoscritto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del difensore distrattario. Ha rilevato preliminarmente che la parte originaria del giudizio monitorio non era stata evocata in cassazione, ma ha ritenuto superflua l’integrazione del contraddittorio perché il ricorso era comunque prima facie inammissibile. Nel merito processuale, la Corte ha ribadito che il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese è parte solo rispetto alla statuizione sulla distrazione e non può impugnare i capi della sentenza che attengono al merito della controversia o al regolamento generale delle spese tra le parti. Poiché i motivi di ricorso investivano il merito del rapporto contrattuale e non il capo sulla distrazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 50, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
richiamato dal ricorrente come norma che imporrebbe, per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali, la consegna al consumatore di copia del contratto da parte del professionista; la Corte non entra nel merito della censura perché il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione
invocato per censurare l’asserita errata distribuzione dell’onere della prova; la censura è dichiarata inammissibile perché proposta da soggetto privo di legittimazione a impugnare il merito
richiamato per il potere-dovere del giudice di evitare attività processuali superflue e accelerare la definizione del processo
richiamato insieme all’art. 175 c.p.c. quale base del potere di evitare formalità inutili e di garantire la ragionevole durata del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto la previsione del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità nei casi previsti
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in relazione alla misura del contributo unificato dovuto
artt. 2697 c.c. e 50, comma 2, d.lgs. 206/2005
fonti delle censure del ricorrente, non esaminate nel merito per difetto di legittimazione
Massime di principio
- Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese processuali è legittimato a impugnare solo i capi della sentenza che incidono sulla statuizione di distrazione, essendo parte limitatamente a tale profilo.
- Se il gravame proposto dal difensore distrattario investe il merito della controversia o il regolamento delle spese tra le parti, esso è inammissibile per difetto di legittimazione.
- La legittimazione del difensore distrattario non si estende alla contestazione della decisione che ha rigettato la domanda della parte assistita o che comunque ha inciso sul rapporto sostanziale dedotto in causa.
- In presenza di un ricorso per cassazione prima facie inammissibile, la mancata evocazione di una parte necessaria può non imporre l’integrazione del contraddittorio, quando tale adempimento si tradurrebbe in una inutile dilazione del processo.
- Il principio di ragionevole durata consente di evitare attività processuali superflue che non apportino un effettivo beneficio alla garanzia del contraddittorio.
- In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei limiti e secondo le condizioni previste dalla legge.
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