Sentenza del 23/07/2024 n. 20384 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Banca ha impugnato il diniego di rimborso del credito IRES, opposto dall’Agenzia in ragione di un controcredito erariale derivante da un accertamento divenuto definitivo perché non impugnato. In primo grado la Commissione tributaria provinciale di Ancona aveva accolto il ricorso per insufficiente motivazione del diniego, che non identificava né allegava l’accertamento. La Commissione tributaria regionale delle Marche aveva invece accolto l’appello dell’Ufficio, affermando che l’Amministrazione deve verificare esistenza e consistenza del credito e che il cessionario subentra nella posizione del cedente. In cassazione la Banca ha proposto quattro motivi: il primo e il terzo contestavano la motivazione della sentenza e del diniego; il secondo e il quarto riguardavano l’opponibilità alla cessionaria degli atti notificati soltanto alla cedente, benché la cessione fosse stata comunicata all’Amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo, perché la Banca non aveva interesse a censurare l’insufficiente motivazione della decisione sul diniego: il rigetto di una domanda di rimborso non è un atto impositivo e non richiede una motivazione esaustiva; inoltre, nel giudizio l’Ufficio può integrare le proprie argomentazioni entro l’ambito della controversia. Ha rigettato il secondo e il quarto motivo: la cessione trasferisce al cessionario l’esercizio del credito, ma non la titolarità del rapporto tributario sottostante, che resta in capo al cedente; perciò l’Amministrazione non era tenuta a notificare alla Banca l’invito documentale o l’accertamento emessi nei confronti della società cedente. Il ricorso è stato quindi respinto nel complesso e la sentenza della CTR è rimasta ferma. La Banca è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.500 euro oltre spese prenotate a debito, nonché all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 19, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 546/1992
al pari del cd. silenzio rifiuto, il provvedimento espresso reiettivo dell'istanza di rimborso del contribuente - non a caso accomunato al primo in sede di disciplina degli atti impugnabili in giudizio ( art. 19 , co. 1, lett. g, del D.Lgs. n. 546 del 1992 ) - non può in alcun modo rivestire la valenza, sia sul piano formale che su quello sostanziale, di un provvedimento impositivo.
Il diniego espresso di rimborso, come il silenzio-rifiuto, è autonomamente impugnabile, ma non ha natura di atto impositivo; questa differenza incide sul grado di dettaglio motivazionale richiesto.
Art. 7 della legge n. 212/2000
Solo nei provvedimenti costituenti esercizio della potestà impositiva (o di quella di riscossione o sanzionatoria), invero, la motivazione dell'atto - come previsto da espresse disposizioni di legge ( art. 7 della legge n. 212 del 2000 ; art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 ; art. 56 D.P.R. n. 633 del 1972 ) - deve essere esaustiva, essendo l'Amministrazione, quale parte attiva del rapporto in qualità di creditore, tenuta ad esplicitare le ragioni in fatto ed in diritto della pretesa azionata, anche in vista di una possibile impugnativa giurisdizionale dell'atto da parte del contribuente.
L’obbligo di motivazione esaustiva riguarda gli atti con cui l’Amministrazione esercita una pretesa impositiva, di riscossione o sanzionatoria. La Corte distingue tali atti dal diniego di rimborso, per il quale è sufficiente indicare gli aspetti essenziali della ragione del rigetto.
Art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992
La posizione dell'Ufficio, che si difende rispetto all'impugnazione del rigetto di una istanza di rimborso, è - difatti - diversa rispetto a quella dell'Ufficio che abbia esplicitato una pretesa impugnata dal contribuente, come un avviso di accertamento o di liquidazione o il provvedimento d'irrogazione di una sanzione, nel qual caso l'oggetto del contendere è delimitato in via assoluta dall'atto impugnato. Nel caso dell'istanza di rimborso reietta, invece, è il contribuente ad essere attore sostanziale nel giudizio di rimborso e, pertanto, l'Amministrazione ha la facoltà di controdeduzione in giudizio, di cui all' art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992 , purché nell'ambito oggettivo della controversia.
Nel giudizio promosso dal contribuente contro il diniego di rimborso, l’Amministrazione può difendersi anche con argomentazioni ulteriori rispetto a quelle espresse nel diniego, purché restino entro l’oggetto della controversia.
Art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973
L'avviso di accertamento, relativo al pagamento delle imposte e delle sanzioni, diretto al cedente dell'azienda o di un suo ramo non deve essere notificato anche al cessionario, né in caso di cessione lecita, né in quella in frode al fisco, in mancanza di espressa deroga al principio generale, desumibile dall' art. 42 , comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 , secondo cui l'avviso di accertamento è notificato al contribuente e non agli altri soggetti che, a vario titolo, possano essere tenuti al pagamento dell'imposta accertata.
L’atto di accertamento deve essere notificato al contribuente cui è diretta la pretesa, non a soggetti terzi. La Corte applica a maggior ragione questo criterio al cessionario del credito, estraneo al rapporto tributario tra cedente e Amministrazione.
Artt. 1260 e seguenti del codice civile
La cessione del credito non fa venir meno il rapporto tra cedente e debitore ceduto essendo limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente rapporto giuridico e produce, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario.
La cessione trasferisce al cessionario il potere di esercitare il credito, ma non sostituisce il cedente nella titolarità del rapporto tributario sottostante. Di conseguenza, gli atti relativi a quel rapporto non devono essere notificati al cessionario.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto integrale del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il diniego di rimborso non è equiparabile a un avviso di accertamento: è sufficiente che indichi gli elementi essenziali della ragione del rigetto, senza necessariamente contenere una motivazione analitica e completa.
- Nel giudizio avviato dal contribuente per ottenere un rimborso, l’Amministrazione può articolare o integrare le proprie ragioni difensive rispetto a quelle esposte nel diniego, purché non allarghi l’oggetto della controversia.
- La cessione di un credito tributario trasferisce al cessionario il diritto di farlo valere, ma non la titolarità del rapporto tributario originario. Il cessionario non ha quindi, per il solo fatto della cessione, diritto a ricevere gli atti impositivi indirizzati al cedente.
- La definitività dell’accertamento nei confronti del cedente può rilevare sull’esistenza o sull’esigibilità del credito ceduto; la cessione non rende il cessionario parte del rapporto d’imposta né impone all’Amministrazione di notificargli gli atti emessi contro il cedente.
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