Sentenza del 23/07/2024 n. 20401 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso di crediti IVA per complessivi 208.059 euro: 97.059 euro relativi al 2004 e 111.000 euro al 2008, richiesti mediante Modelli VR. Banca Ifis aveva impugnato sia il silenzio-rifiuto sulle istanze di rimborso sia il successivo provvedimento di sospensione fondato su carichi pendenti. Dopo una prima cassazione con rinvio, la CTR della Campania aveva nuovamente respinto l’appello, ritenendo che l’estratto di ruolo dimostrasse i carichi e il controcredito erariale compensabile e rilevando inoltre la mancata prova del credito IVA. In cassazione la banca ha contestato: (1) che l’Ufficio potesse negare per la prima volta nel giudizio di rinvio la prova del credito chiesto a rimborso; (2) che l’estratto di ruolo fosse sufficiente a provare i carichi e il controcredito; (3) vizi di motivazione sui fatti relativi alla natura del credito erariale e al riconoscimento del credito IVA.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo e rigettato il secondo. Il secondo è infondato perché, in presenza di carichi pendenti, l’Amministrazione poteva sospendere il rimborso sulla base dell’estratto di ruolo o delle risultanze dell’anagrafe tributaria, senza dover dimostrare in giudizio la notificazione degli atti contemplati dall’art. 23 del d.lgs. n. 472/1997; la sospensione può ricondursi anche al fermo amministrativo, purché vi sia un’idonea ragione di credito con fumus boni iuris. Il primo motivo è inammissibile: nelle controversie sul diniego di rimborso il contribuente è attore anche in senso sostanziale e l’Amministrazione può formulare ulteriori argomentazioni e mere difese, anche in rinvio, salvo giudicato interno sull’esistenza o entità del credito, qui insussistente. Il terzo è inammissibile sia per la doppia conforme sia perché insufficienza e contraddittorietà della motivazione non sono più denunciabili nella formulazione applicabile dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; non è stato inoltre indicato un fatto storico decisivo omesso. La banca è stata condannata a pagare alla controricorrente 7.600 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La precedente ordinanza di cassazione aveva già riconosciuto la legittimazione del cessionario a chiedere il rimborso e la giurisdizione tributaria anche sulla sospensione, ma la decisione qui riassunta ha comunque confermato il rigetto della pretesa.
Norme richiamate
Art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997
L'amministrazione finanziaria ben poteva sospendere il rimborso del presunto credito chiesto a rimborso dalla banca cessionaria sulla base dell'estratto di ruolo, ovvero delle risultanze dell'anagrafe tributaria, senza necessità di provare in giudizio l'avvenuta notificazione degli atti cui fa riferimento il citato art. 23.
Nel caso deciso, la sospensione del rimborso per carichi pendenti poteva fondarsi sulle risultanze dell’estratto di ruolo o dell’anagrafe tributaria, senza che in giudizio dovesse essere provata la notificazione degli atti previsti da questa disposizione. La Corte distingue questa sospensione dall’ipotesi in cui il fermo sia adottato in base alla disciplina generale.
Art. 69, comma 6, del r.d. n. 2440 del 1923
Nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria vanti un credito nei confronti del contribuente di cui sia a sua volta debitrice, la stessa può adottare il provvedimento di sospensione del pagamento, previsto dalla disposizione tributaria speciale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 16, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 158 del 2015, quando abbia notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione per violazioni tributarie, nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo, altrimenti, in caso di mancata notifica ovvero di controcredito non tributario, può applicare il concorrente istituto generale del c.d. fermo amministrativo di cui all'art. 69, comma 6, del r.d. n. 2440 del 1923, sospendendo il pagamento delle somme dovute al contribuente, purché vanti una idonea ragione di credito e la pretesa sia connotata dal "fumus boni iuris".
Quando non ricorrono le condizioni della sospensione speciale prevista dall’art. 23 del d.lgs. n. 472/1997, oppure il controcredito non è tributario, l’Amministrazione può ricorrere al fermo amministrativo. Occorrono però un’idonea ragione di credito e una pretesa assistita da fumus boni iuris.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis
In seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione - nella specie, peraltro, neppure dedotta - del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.
Il ricorso per cassazione non può limitarsi a lamentare insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Il controllo è circoscritto alla mancanza del minimo costituzionale della motivazione o all’omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente individuato e discusso tra le parti.
Art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione - nella specie, peraltro, neppure dedotta - del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile".
La motivazione è censurabile per violazione del parametro costituzionale solo nei casi radicali indicati: mancanza, apparenza, contraddittorietà irriducibile o incomprensibilità. Non basta una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle controversie per ottenere un rimborso, il contribuente che agisce è attore anche in senso sostanziale. L’Amministrazione può quindi opporre ulteriori argomentazioni e mere difese, anche nel giudizio di rinvio, salvo che sull’esistenza o sull’importo del credito si sia già formato un giudicato interno.
- La sospensione di un rimborso per carichi pendenti può essere sostenuta da risultanze dell’estratto di ruolo o dell’anagrafe tributaria. La scelta tra sospensione speciale tributaria e fermo amministrativo dipende dal fondamento e dalla natura del controcredito; per il fermo occorre comunque una ragione di credito idonea e un fumus boni iuris.
- In cassazione non è sufficiente contestare genericamente insufficienza o contraddittorietà della motivazione: occorre dedurre una delle anomalie motivazionali radicali riconducibili al minimo costituzionale oppure indicare puntualmente un fatto storico decisivo omesso, discusso tra le parti e risultante dagli atti.
- La doppia conforme può rendere inammissibile la censura motivazionale ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., secondo le condizioni processuali applicabili; inoltre, ogni motivo deve individuare con precisione la questione di fatto decisiva e il suo omesso esame.
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