Sentenza del 23/07/2024 n. 20306 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. aveva impugnato la cartella di pagamento notificata il 9 giugno 2011, emessa da Equitalia su ruolo dell’Agenzia delle entrate di Venezia per il recupero di un credito IVA tedesco relativo agli anni 1999, 2000 e 2001, pari a 19.181,11 euro oltre interessi e sanzioni. Sosteneva di non aver ricevuto gli atti di accertamento e che la cartella fosse il primo atto con cui aveva conosciuto la pretesa; la CTR del Veneto aveva ritenuto rilevante la mancata notifica del titolo esecutivo tedesco e riconosciuto la giurisdizione italiana su tale contestazione. L’Agenzia ha impugnato in Cassazione questa decisione, deducendo che la disciplina del recupero transfrontaliero non richiede la notifica al contribuente del titolo esecutivo straniero: il titolo deve essere trasmesso all’autorità italiana con la domanda di recupero, mentre le contestazioni sull’esistenza del credito o sul titolo spettano agli organi dello Stato richiedente.
La decisione
La Cassazione ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia. Ha stabilito che, nella procedura di recupero in Italia di un credito tributario fondato su titolo esecutivo straniero, non è richiesta la notifica al contribuente del titolo, né prima né insieme alla cartella; la domanda di recupero deve invece essere accompagnata dall’originale o da copia conforme del titolo, con traduzione in italiano, e indicarne la data di notificazione. Le contestazioni sul credito o sul titolo devono essere proposte nello Stato membro che li ha emessi. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza della CTR del Veneto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La richiesta di definizione agevolata non ha modificato l’esito: l’Agenzia aveva precisato che la controversia, relativa a un credito sorto all’estero e non spettante all’Agenzia quale ente creditore, non era definibile.
Norme richiamate
Direttiva 76/308/CEE, art. 6, successivamente trasfusa nella direttiva 2008/55/CE
La disciplina europea richiamata, letta dalla Corte insieme alle norme nazionali di attuazione, separa il recupero del credito nello Stato adito dalla contestazione del credito o del titolo, che compete allo Stato dell’autorità richiedente.
La notifica del titolo esecutivo dello Stato membro al contribuente non è prevista nell'ambito del recupero dei crediti e anche la precedente domanda di recupero inviata all'autorità adita deve solo indicare la data di notificazione del titolo esecutivo, che va allegato alla domanda e che, secondo il successivo art. 8, "....è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l'esecuzione del credito dello Stato membro in cui ha sede l'autorita adita", escludendosi però che alla cartella di pagamento debba allegarsi la traduzione del titolo esecutivo estero ( Cass. n. 4102 del 2023 ).
Il titolo straniero deve essere trasmesso con la domanda di recupero all’autorità italiana, ma non deve essere notificato al contribuente nell’ambito della procedura esecutiva italiana né allegato alla cartella. La domanda deve riportare la data della notificazione del titolo e la procedura di recupero segue, per quanto compatibile, le regole nazionali.
L'interessato che intende contestare il credito o il titolo esecutivo emesso nello Stato membro richiedente deve adire l'organo competente in tale Stato, ai sensi delle leggi ivi vigenti; in tale caso il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta notifica dell'avvenuta impugnazione dall'autorità richiedente o dall'interessato, sospende, salvo istanza contraria formulata dalla stessa autorità richiedente, la procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo.
Le contestazioni sull’esistenza del credito o sulla validità del titolo esecutivo vanno presentate all’autorità competente dello Stato che ha emesso il titolo. La procedura di recupero nello Stato adito è sospesa nei casi e alle condizioni previsti dalla norma.
La notifica del titolo esecutivo dello Stato membro al contribuente non è prevista nell'ambito del recupero dei crediti e anche la precedente domanda di recupero inviata all'autorità adita deve solo indicare la data di notificazione del titolo esecutivo, che va allegato alla domanda e che, secondo il successivo art. 8, "....è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l'esecuzione del credito dello Stato membro in cui ha sede l'autorita adita", escludendosi però che alla cartella di pagamento debba allegarsi la traduzione del titolo esecutivo estero ( Cass. n. 4102 del 2023 ).
Il titolo esecutivo dello Stato richiedente è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come strumento idoneo a consentire il recupero nello Stato adito; ciò non comporta l’obbligo di notificarlo al contribuente insieme alla cartella.
D.P.R. n. 602/1973 e D.Lgs. n. 46/1999, richiamati dall’art. 5, comma 8, del D.Lgs. n. 69/2003
La notifica del titolo esecutivo dello Stato membro al contribuente non è prevista nell'ambito del recupero dei crediti e anche la precedente domanda di recupero inviata all'autorità adita deve solo indicare la data di notificazione del titolo esecutivo, che va allegato alla domanda e che, secondo il successivo art. 8, "....è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l'esecuzione del credito dello Stato membro in cui ha sede l'autorita adita", escludendosi però che alla cartella di pagamento debba allegarsi la traduzione del titolo esecutivo estero ( Cass. n. 4102 del 2023 ).
Le norme nazionali sulla riscossione si applicano, in quanto compatibili, alla fase di recupero del credito nello Stato adito; non introducono un requisito di notifica al contribuente del titolo esecutivo estero.
Legge n. 197/2022, art. 1, commi 186 e seguenti e comma 197
La definizione agevolata e la richiesta di sospensione sono state invocate dal contribuente, ma la controversia è stata ritenuta non definibile perché relativa al recupero di un credito tributario sorto in uno Stato estero, per il quale l’Agenzia delle entrate non è ente creditore. La sentenza non formula ulteriori interpretazioni applicative di queste disposizioni.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 59, comma 1, lett. a)
La CTR aveva disposto la rimessione della causa al primo giudice dopo aver accolto l’appello; la Cassazione ha poi cassato tale sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione.
Massime di principio
- Nel recupero in Italia di crediti tributari di un altro Stato membro, occorre distinguere la fase di trasmissione della domanda e del titolo all’autorità italiana dalla successiva fase di riscossione: la disciplina non impone, come condizione per procedere, la notificazione al contribuente del titolo straniero.
- Le contestazioni relative all’esistenza del credito o alla validità del titolo esecutivo devono essere rivolte agli organi competenti dello Stato che ha emesso il titolo; nello Stato adito si contestano invece gli aspetti propri della procedura di recupero svolta secondo le regole applicabili.
- La cartella può identificare la pretesa richiamando la richiesta di recupero e gli estremi del titolo straniero senza che il titolo debba esservi allegato o nuovamente notificato al contribuente; il titolo deve però essere trasmesso all’autorità adita con la domanda secondo le formalità previste.
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