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Sentenza

Sentenza del 23/07/2024 n. 20388 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento IVA e sanzioni per gli anni 2005 e 2006 relativi a contratti di leasing nautico. L’Agenzia aveva contestato, per diverse operazioni, la riqualificazione di alcuni leasing in compravendite, l’applicazione del regime forfetario IVA e l’assenza della prova dell’utilizzo delle imbarcazioni fuori dalle acque territoriali comunitarie. La CTR della Lombardia aveva accolto l’appello dell’Agenzia e dichiarato legittimi gli avvisi. In cassazione la società ha formulato dieci motivi, tra cui la mancata considerazione dell’acquiescenza dell’Agenzia rispetto a 17 dei 23 rilievi e la contraddittorietà o apparenza della motivazione della CTR.

La decisione

La Cassazione ha accolto il sesto motivo, rilevando che la CTR non aveva considerato il giudicato parziale formatosi per acquiescenza dell’Agenzia sui contratti non inclusi nel suo appello. Ha accolto anche il nono motivo: la motivazione della CTR era contraddittoria e non permetteva di comprendere quali rilievi, contratti e regimi IVA fossero stati effettivamente esaminati e decisi. Gli altri otto motivi sono stati dichiarati assorbiti, senza decisione nel merito. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Artt. 329, 326 c.p.c. e 2909 c.c. (acquiescenza e giudicato parziale)

    La CTR, invece, ha ritenuto erroneamente che l'impugnazione riguardasse tutti i contratti di leasing oggetto di ripresa, tanto da concludere per la "piena legittimità degli avvisi di accertamento in contestazione", senza considerare il giudicato parziale per acquiescenza che si era formato con riferimento ai contratti non oggetto di appello.

    L’impugnazione limitata ad alcuni capi o rilievi non rimette in discussione quelli non appellati: su questi ultimi può formarsi un giudicato parziale per acquiescenza, che il giudice d’appello deve rispettare.

  • Art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e art. 132 c.p.c. (motivazione della sentenza)

    Deve trattarsi, dunque, di un'anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

    La motivazione è nulla quando, pur essendo graficamente presente, non rende percepibile il percorso logico seguito dal giudice, anche perché contraddittoria o incomprensibile; non può essere completata dall’interprete con congetture.

Massime di principio

  • In caso di appello limitato a determinati rilievi o rapporti, il giudice deve delimitare la decisione a quanto devoluto e riconoscere l’eventuale giudicato parziale sui capi non impugnati.
  • Nelle controversie con più contratti e diversi tipi di contestazione fiscale, la sentenza deve distinguere i singoli rilievi e indicare per ciascuno il regime giuridico e fiscale applicato; una decisione cumulativa e non intelligibile può comportare la nullità per motivazione apparente.
  • La cassazione per vizi processuali o motivazionali non determina automaticamente l’annullamento degli accertamenti nel merito: se gli altri motivi restano assorbiti, la controversia viene rinviata per un nuovo esame.

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