Sentenza del 23/07/2024 n. 20400 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso di crediti IVA per complessivi 208.059 euro: 97.059 euro relativi al 2004 e 111.000 euro al 2008, richiesti con i modelli VR. Banca Ifis aveva impugnato sia il silenzio-rifiuto sulle istanze di rimborso sia la sospensione dei rimborsi disposta per la presenza di carichi pendenti. Dopo una prima cassazione con rinvio, la CTR della Campania aveva nuovamente respinto l’appello, ritenendo che l’estratto di ruolo provasse i carichi e il controcredito erariale e che non fosse comunque provata l’esistenza del credito IVA. In Cassazione la banca ha contestato: la possibilità per l’Amministrazione di eccepire nel giudizio di rinvio la mancata prova del credito; l’idoneità dell’estratto di ruolo a dimostrare i carichi e il controcredito; e vizi di motivazione sui fatti rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo e ha rigettato il secondo, lasciando ferma la decisione sfavorevole della CTR. Ha ritenuto legittimo sospendere il rimborso, in presenza di carichi pendenti, sulla base delle risultanze dell’estratto di ruolo o dell’anagrafe tributaria, senza che fosse necessario provare in giudizio la notificazione degli atti indicati dall’art. 23 del D.Lgs. n. 472/1997. Ha inoltre rilevato che, nelle controversie sul diniego di rimborso, il contribuente è attore anche in senso sostanziale e l’Amministrazione può formulare difese ulteriori, anche in sede di rinvio, salvo che si sia formato un giudicato interno sul credito; nella specie tale giudicato non sussisteva. Il terzo motivo era inammissibile anche per la doppia conforme e per avere denunciato vizi motivazionali non più deducibili nei termini prospettati, senza indicare un fatto storico decisivo omesso. Banca Ifis è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.600 euro oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 69, comma 6, del R.D. n. 2440/1923
Nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria vanti un credito nei confronti del contribuente di cui sia a sua volta debitrice, la stessa può adottare il provvedimento di sospensione del pagamento, previsto dalla disposizione tributaria speciale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 16, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 158 del 2015, quando abbia notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione per violazioni tributarie, nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo, altrimenti, in caso di mancata notifica ovvero di controcredito non tributario, può applicare il concorrente istituto generale del c.d. fermo amministrativo di cui all'art. 69, comma 6, del r.d. n. 2440 del 1923, sospendendo il pagamento delle somme dovute al contribuente, purché vanti una idonea ragione di credito e la pretesa sia connotata dal "fumus boni iuris".
In mancanza della notificazione richiesta per la sospensione prevista dall’art. 23 del D.Lgs. n. 472/1997, oppure quando il controcredito non è tributario, l’Amministrazione può ricorrere al fermo amministrativo, purché abbia un’idonea ragione di credito connotata da fumus boni iuris.
Art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997
Nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria vanti un credito nei confronti del contribuente di cui sia a sua volta debitrice, la stessa può adottare il provvedimento di sospensione del pagamento, previsto dalla disposizione tributaria speciale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 16, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 158 del 2015, quando abbia notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione per violazioni tributarie, nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo, altrimenti, in caso di mancata notifica ovvero di controcredito non tributario, può applicare il concorrente istituto generale del c.d. fermo amministrativo di cui all'art. 69, comma 6, del r.d. n. 2440 del 1923, sospendendo il pagamento delle somme dovute al contribuente, purché vanti una idonea ragione di credito e la pretesa sia connotata dal "fumus boni iuris".
La sospensione speciale del pagamento presuppone la notificazione di un atto di contestazione o di irrogazione di sanzioni tributarie e opera entro i limiti quantitativi indicati dalla norma; se tali presupposti mancano, può venire in rilievo il fermo amministrativo generale.
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
In seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione - nella specie, peraltro, neppure dedotta - del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia.
Dopo la riformulazione della norma, non sono autonomamente denunciabili insufficienza o contraddittorietà della motivazione: occorre dedurre una delle anomalie motivazionali radicali riconducibili al minimo costituzionale, oppure l’omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo.
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (preclusione della doppia conforme)
Il terzo motivo è del pari inammissibile sia per la preclusione derivante dalla sussistenza di una cd. doppia conforme, considerato che la pronuncia della CTR ha integralmente confermato la decisione del giudice di primo grado, sia perché viene dedotto il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione non più denunciabile ai sensi della versione del n. 5 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.
La censura motivazionale è stata dichiarata inammissibile, tra l’altro, perché la decisione d’appello aveva confermato integralmente quella di primo grado e ricorreva quindi la doppia conforme.
Art. 63 del D.Lgs. n. 546/1992
E ciò può avvenire anche nel giudizio di rinvio, fatta eccezione per l'ipotesi, nella specie insussistente, della formazione dell'eventuale giudicato interno sull'esistenza e sull'entità del credito.
Nel giudizio di rinvio l’Amministrazione può svolgere difese ulteriori sulla sussistenza del credito, purché non si sia formato un giudicato interno sull’esistenza o sull’entità dello stesso.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti processuali, il rigetto integrale o l’inammissibilità del ricorso comportano l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle controversie sul diniego di rimborso, il richiedente è attore anche in senso sostanziale: l’Amministrazione può contestare la sussistenza o la qualificazione del credito con difese ulteriori rispetto alla motivazione amministrativa, anche nel giudizio di rinvio, salvo un giudicato interno sul credito.
- La sospensione di un rimborso per carichi pendenti può essere fondata sulle risultanze dell’estratto di ruolo o dell’anagrafe tributaria; per la specifica fattispecie esaminata, la Corte ha escluso che fosse necessario provare in giudizio la notificazione degli atti richiamati dall’art. 23 del D.Lgs. n. 472/1997.
- La scelta tra sospensione speciale ex art. 23 del D.Lgs. n. 472/1997 e fermo amministrativo ex art. 69 del R.D. n. 2440/1923 dipende dalla natura e dai presupposti del controcredito: la prima richiede la notificazione degli atti previsti dalla norma; il fermo può operare in mancanza di tale notifica o per crediti non tributari, purché la pretesa abbia un’idonea ragione e fumus boni iuris.
- In Cassazione non basta lamentare che la motivazione sia insufficiente o contraddittoria: occorre indicare un’anomalia motivazionale radicale oppure un fatto storico, discusso e decisivo, che il giudice abbia omesso di esaminare.
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