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Sentenza

Sentenza del 23/07/2024 n. 20301 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Lombardia che aveva respinto il suo gravame e confermato l’annullamento, disposto dalla CTP di Brescia, dell’avviso di accertamento relativo al 2007. L’avviso recuperava IRES, IVA e IRAP, contestando alla società l’utilizzo, quale cessionaria, di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode intracomunitaria. Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l’Agenzia ha denunciato la violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 e dei principi europei sulla detrazione dell’IVA: a suo avviso, la CTR aveva preteso erroneamente la prova che la contribuente conoscesse effettivamente la frode, mentre è sufficiente che potesse riconoscerla usando la normale diligenza commerciale. Il Fallimento ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto vari profili.

La decisione

La Cassazione ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità: la censura non riguardava il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. precluso dalla doppia conforme; non ricorreva l’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.; non era necessaria la produzione dei fascicoli di parte tributari già acquisiti al fascicolo d’ufficio e il ricorso era sufficientemente autosufficiente e non mirava a un riesame dei fatti. Ha inoltre escluso che le questioni assorbite dalla CTR fossero coperte da giudicato, precisando che potranno essere esaminate in sede di rinvio. Nel merito, ha accolto l’unico motivo: per negare la detrazione dell’IVA in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare la frode del cedente e che il cessionario ne fosse connivente o potesse accorgersene usando la diligenza richiesta a un operatore commerciale medio; la prova può fondarsi su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Una volta fornita tale prova, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile nel caso concreto. La CTR ha quindi applicato un criterio giuridico errato pretendendo la prova dell’effettiva conoscenza della frode. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per i necessari accertamenti e per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla debenza delle imposte.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.P.R. n. 633/1972

    nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria, che intenda negare il diritto alla detrazione dell'I.V.A. assolta in rivalsa, deve provare sia la frode del cedente, sia la connivenza del cessionario o almeno la possibilità che lo stesso si avveda con l'uso della diligenza richiesta all'operatore commerciale medio di avvedersi della frode, anche per presunzioni semplici (purché gravi, precise e concordanti), incombendo sul contribuente, a fronte di siffatte dimostrazioni, la prova contraria

    La detrazione può essere negata se l’Amministrazione dimostra la frode del cedente e che il cessionario ne fosse consapevole oppure avrebbe potuto riconoscerla usando la normale diligenza commerciale. In tal caso il contribuente deve provare di avere adottato la massima diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete.

  • Art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    La preclusione relativa alla cosiddetta doppia conforme riguarda il ricorso per cassazione fondato sul vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; non impedisce una censura di violazione o falsa applicazione di legge come quella esaminata.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto la censura investiva il criterio giuridico usato dalla CTR per valutare l’elemento soggettivo, non una richiesta di riesame dei fatti.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio relativo all’omesso esame di un fatto decisivo è quello al quale si riferisce la preclusione della doppia conforme richiamata dalla decisione; non era il paradigma della censura proposta dall’Agenzia.

  • Art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    La causa di inammissibilità non ricorre quando il ricorso lamenta che la decisione impugnata abbia risolto una questione di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza costante della Corte.

  • Art. 25, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, ex art. 25, secondo comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., della produzione del proprio fascicolo

    Poiché i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio delle commissioni tributarie, il ricorrente in cassazione non è tenuto a produrre nuovamente il proprio fascicolo e gli atti in esso contenuti, salvo che lo abbia ottenuto irritualmente in restituzione.

  • Art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Nel particolare regime dei ricorsi contro le sentenze tributarie, l’obbligo di produzione degli atti e documenti non comporta la produzione del fascicolo di parte già acquisito al fascicolo d’ufficio, secondo il principio richiamato dalla Corte.

  • Art. 369, comma 3, c.p.c.

    Il ricorrente può chiedere la trasmissione alla Corte di cassazione del fascicolo d’ufficio; se il fascicolo di parte è già acquisito a quello d’ufficio, non occorre produrlo autonomamente.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, non è necessario dimostrare che il cessionario sapesse effettivamente di partecipare alla frode: può essere sufficiente provare che avrebbe potuto riconoscerla usando la diligenza normalmente richiesta a un operatore commerciale medio.
  • L’Amministrazione deve provare la frode del cedente e la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, anche attraverso presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Solo dopo tale dimostrazione passa al contribuente l’onere di provare la propria diligenza.
  • La prova contraria del contribuente va valutata in concreto, secondo ragionevolezza e proporzionalità. La regolarità contabile e dei pagamenti, o l’assenza di un vantaggio dalla rivendita, non sono di per sé sufficienti a dimostrare la diligenza richiesta.
  • In cassazione, una sentenza conforme a quella di primo grado non preclude una censura di violazione di legge: la preclusione della doppia conforme riguarda il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
  • Le questioni assorbite nei gradi di merito non diventano per ciò solo coperte da giudicato implicito; possono essere riproposte e decise nel giudizio di rinvio.

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