Cassazione Civile, Ordinanza n. 20798/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva presentato domanda di definizione della lite pendente ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, per chiudere il giudizio di cassazione promosso dall'Agenzia contro le sentenze di merito che avevano annullato una cartella esattoriale relativa a IRPEG, IRAP e IVA per l'anno 2003. L'Ufficio aveva rigettato la domanda ritenendo la lite non definibile perché avente ad oggetto una cartella di mera riscossione emessa a titolo definitivo, essendo l'avviso di accertamento presupposto non impugnato. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) nullità del diniego per difetto di motivazione, richiamando gli artt. 7 L. 212/2000, 3 L. 241/1990 e 42 d.P.R. 600/1973; 2) violazione dell'art. 39, comma 12, d.l. 98/2011, sostenendo che la lite riguardava la possibilità di fruire di agevolazioni fiscali collegate ad eventi sismici e vulcanici e, quindi, era definibile.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato che il giudizio presupposto, cioè quello relativo alla cartella esattoriale, era già stato definito da altra decisione di legittimità con declaratoria di estinzione per definizione della lite pendente ai sensi dell'art. 11 L. n. 96 del 2017. Di conseguenza, il diniego della definizione agevolata impugnato nel presente giudizio è rimasto assorbito dalla definizione del rapporto tributario sottostante e la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere anche in questo processo. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011
"definizione delle liti fiscali pendenti"
invocato come base normativa della domanda di definizione agevolata della lite; la Corte non lo interpreta nel merito perché il giudizio viene definito per cessazione della materia del contendere.
art. 16, comma 8, legge n. 289 del 2002
richiamato dalla ricorrente quale rimedio contro il diniego della definizione; non è oggetto di specifica interpretazione decisoria.
richiamato come parametro di motivazione degli atti tributari, in relazione al primo motivo di ricorso.
art. 3 legge n. 241 del 2000
richiamato per censurare il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di nullità per difetto di motivazione.
indicato come base della definizione della lite nel giudizio presupposto, già estinto con sentenza della Corte.
richiamato per affermare l'effetto riflesso della definizione agevolata sul presente giudizio, in ragione della valenza pregiudicante del giudizio definito.
Massime di principio
- In materia di condono o definizione agevolata delle liti fiscali, la decisione che definisce il giudizio presupposto sul medesimo rapporto tributario può determinare la cessazione della materia del contendere anche nel giudizio avente ad oggetto il diniego della definizione agevolata.
- La definizione agevolata della lite tributaria opera come fatto estintivo della pretesa fiscale sul piano sostanziale e processuale e può spiegare effetti riflessi sui giudizi collegati, ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c., in presenza di rapporto pregiudicante.
- Quando la controversia principale è già stata definita con esito che incide sul rapporto impositivo, la censura avverso il diniego di accesso alla definizione agevolata può restare assorbita, rendendo inutile l'esame dei motivi di ricorso.
- La cessazione della materia del contendere, ove derivante da sopravvenuta definizione del giudizio presupposto, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
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