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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28952/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatrice)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto nel quale una cliente aveva sottoscritto, tramite un sub-intermediario operante per un'agenzia assicurativa, una richiesta di apertura di conto corrente e diverse polizze assicurative. Secondo la prospettazione della danneggiata, il sub-intermediario aveva poi fatto riscattare anticipatamente le polizze senza autorizzazione, aveva alimentato il conto della cliente con la provvista così ottenuta e aveva successivamente trasferito, sempre senza autorizzazione, le somme su conti a lui riconducibili, per un importo complessivo rilevante. In primo grado era stata accolta la domanda risarcitoria nei confronti del sub-intermediario e dell'agenzia, con rigetto della manleva verso l'assicuratore; in appello la condanna era stata ridotta nel quantum. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato il rigetto della domanda di manleva, sostenendo che la polizza di responsabilità civile avrebbe dovuto coprire i danni arrecati dal collaboratore nell'esercizio dell'attività assicurativa e che la Corte d'appello avrebbe erroneamente limitato il rischio garantito, oltre ad avere male qualificato l'attività del sub-intermediario come intermediazione finanziaria; con il secondo ha contestato la condanna risarcitoria ex art. 2049 c.c., assumendo che, se la condotta fosse stata davvero estranea all'attività assicurativa, sarebbe mancato il nesso di occasionalità necessaria, mentre se fosse stata ricondotta all'attività di intermediazione assicurativa allora avrebbe dovuto operare anche la polizza. La ricorrente ha inoltre richiamato il comportamento della danneggiata, per avere consegnato o consentito l'uso delle credenziali home banking, quale possibile fattore interruttivo del nesso o di concorso colposo. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte manifestamente infondati: ha confermato l'accertamento di merito secondo cui il sub-intermediario aveva svolto, nei rapporti con la cliente, una complessa attività di promozione di operazioni di investimento finanziario mediante polizze, abusando della posizione ricoperta; ha ribadito che la responsabilità del preponente sussiste quando l'esercizio delle incombenze abbia esposto il terzo all'ingerenza dannosa del preposto, anche se questi abbia abusato dell'incarico e agito per fini illeciti; ha escluso che la condotta della cliente integrasse, nel caso concreto, un comportamento anomalo idoneo a spezzare quel nesso. Quanto alla manleva, ha ritenuto plausibile e quindi non sindacabile in cassazione l'interpretazione della polizza secondo cui la garanzia copriva solo i danni derivanti dall'attività assicurativa e non quelli connessi alla specifica attività di promotore finanziario. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con conseguente statuizione sull'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito sia quanto alla responsabilità solidale dell'agenzia ex art. 2049 c.c. per il fatto del sub-intermediario, sia quanto al rigetto della domanda di manleva verso l'assicuratore, ritenendo corretta l'esclusione della copertura assicurativa per i danni derivanti dall'attività di promozione finanziaria e, comunque, non censurabile in sede di legittimità l'accertamento di fatto e l'interpretazione del contratto compiuti dalla Corte territoriale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società ricorrente in favore di entrambe le parti controricorrenti, con atto anche della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 106 d.lgs. n. 209/2005

    Richiamato per delimitare l'attività assicurativa e le attività connesse svolte dall'intermediario; la Corte ne ha escluso l'estensione ai fatti riconducibili alla specifica attività di promozione finanziaria.

  • artt. 1362, 1364, 1366 c.c.

    Citate dalla ricorrente per contestare l'interpretazione della polizza; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché mirava solo a sostituire una diversa lettura del contratto a quella compiuta dai giudici di merito.

  • art. 2049 c.c.

    La responsabilità del preponente sussiste quando l'esercizio delle incombenze affidate al preposto abbia reso possibile o agevolato l'ingerenza dannosa, anche se il preposto ha abusato della posizione o agito oltre i limiti dell'incarico.

  • art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998

    La norma è richiamata come base della responsabilità solidale dell'intermediario per i danni arrecati dal promotore finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli.

  • art. 31, comma 2-bis, d.lgs. n. 58 del 1998

    Richiamato come divieto normativo la cui violazione può costituire indice di anomalia del comportamento dell'investitore, specie in relazione alla consegna di somme in contanti; nel caso concreto è stato evocato solo in via generale.

  • art. 108 del regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 2007

    Richiamato insieme all'art. 31, comma 2-bis, TUF quale fonte del divieto di consegna di contanti all'agente/promotore.

  • art. 1227, primo comma, c.c.

    La Corte ricorda che il comportamento anomalo del danneggiato può rilevare come concorso colposo ai fini della riduzione del risarcimento, ma nel caso concreto ha confermato il mancato accertamento di un concorso idoneo a escludere il nesso di occasionalità necessaria.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Ai fini della responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. e della corrispondente responsabilità dell'intermediario per il promotore finanziario, non è necessario che il danno derivi direttamente dall'esercizio formale delle incombenze affidate: è sufficiente che quelle incombenze abbiano creato l'occasione dell'ingerenza dannosa sul terzo.
  • L'abuso della posizione da parte del preposto, anche se doloso o persino delittuoso, non esclude di per sé la responsabilità del preponente quando l'illecito si innesta nell'ambito di un'attività che ha esposto il terzo al rischio.
  • Il nesso di occasionalità necessaria può essere escluso solo da una condotta del danneggiato connotata da anomalie significative, tali da evidenziare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione; altrimenti il semplice affidamento fiduciario o l'incauta collaborazione non bastano a interrompere il nesso.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova interpretazione del contratto o una diversa ricostruzione del fatto se la Corte di merito ha motivato in modo plausibile e non illogico; tali censure si risolvono in doglianze inammissibili.
  • La polizza di responsabilità civile dell'intermediario va interpretata secondo il suo tenore testuale e può essere limitata, anche in presenza di fatti commessi da collaboratori, ai soli danni derivanti dall'attività assicurativa istituzionalmente coperta, restando esclusi quelli collegati a una diversa attività, come la promozione finanziaria.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaRisarcimento e indennizzoResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioAssicurazioniResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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