Sentenza del 08/04/2015 n. 6963 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento IVA per il 1996, emesso dopo che la dichiarazione annuale era stata presentata con oltre trenta giorni di ritardo e il contribuente non aveva risposto al questionario dell’Ufficio. L’Agenzia aveva determinato induttivamente un maggior volume d’affari applicando i parametri previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181, e valorizzando anche l’antieconomicità desunta dalle scritture contabili. L’Agenzia ha proposto sei motivi di ricorso: i primi tre contestavano l’esclusione dell’accertamento induttivo e la valutazione dell’onere della prova e degli elementi presuntivi; il quarto e il quinto denunciavano la motivazione carente sull’idoneità del prospetto delle lavorazioni ultrannuali, nonostante le contestate lacune e l’assenza della scheda di lavorazione o di cantiere; il sesto censurava la motivazione sulla coincidenza tra l’attività di trasporto merci per conto terzi indicata nella dichiarazione e quella di movimento terra dichiarata nel ricorso introduttivo.
La decisione
La CTP di Rieti aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR del Lazio aveva respinto l’appello dell’Agenzia con sentenza n. 135/29/07, depositata il 17 gennaio 2008, ritenendo non adeguatamente provati i maggiori ricavi e privi di valore presuntivo gli indici applicati. La Cassazione ha accolto tutti i motivi esaminati: ha affermato che la dichiarazione IVA presentata oltre trenta giorni è considerata omessa e consente l’accertamento induttivo; che indizi qualificati, tra cui l’antieconomicità, possono fondare la pretesa e spostare sul contribuente l’onere della prova contraria; e che l’inerzia rispetto all’invito al contraddittorio o al questionario può essere valutata a carico del contribuente. Ha inoltre rilevato l’insufficienza della motivazione della CTR sul prospetto delle lavorazioni ultrannuali e sull’incompatibilità tra i diversi codici e le attività dichiarate. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio per un nuovo esame; al giudice di rinvio è stata rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione. Non è stata quindi definita in via definitiva la debenza dell’imposta.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 37
La presentazione della dichiarazione annuale delle operazioni imponibili, oltre il termine di trenta giorni previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 37, comporta che detta dichiarazione deve ritenersi omessa a tutti gli effetti.
La dichiarazione IVA presentata oltre il termine di trenta giorni è equiparata, ai fini dell’accertamento, a una dichiarazione omessa.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55
La presentazione della dichiarazione annuale delle operazioni imponibili, oltre il termine di trenta giorni previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 37, comporta che detta dichiarazione deve ritenersi omessa a tutti gli effetti, con la conseguenza che, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 1, il contribuente è esposto alla determinazione in via induttiva dell'ammontare imponibile e della relativa aliquota, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'Ufficio.
Quando la dichiarazione annuale è omessa, l’Ufficio può ricostruire induttivamente l’imponibile e l’aliquota sulla base dei dati e delle informazioni comunque disponibili.
Codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729
In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, infatti, l'accertamento induttivo dell'imposta può essere fondato dall'Amministrazione finanziaria, non solo su prove documentali, ma anche su indizi aventi i caratteri di gravità, precisione e concordanza per ricavarne una valida presunzione ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 53, 54 e 55 e art. 2727 c.c.. La presunzione in parola ha, dunque, il valore autonomo di prova della pretesa fiscale e produce, di conseguenza, l'effetto di spostare sul contribuente l'onere della prova contraria.
L’Amministrazione può provare la pretesa mediante presunzioni semplici fondate su indizi gravi, precisi e concordanti; una volta fornita tale prova, spetta al contribuente offrire prova contraria. L’art. 2697 è richiamato nel quadro della contestazione relativa alla ripartizione dell’onere probatorio.
L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181
Ne discende che, nel caso concreto, in presenza di un comportamento inattivo del M., che non ha neppure dato risposto al questionario inviatogli dall'Ufficio, del tutto legittimo si palesa il ricorso, da parte dell'Amministrazione ai parametri presuntivi di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181.
I parametri possono essere utilizzati per l’accertamento induttivo nel caso concreto, considerata l’inerzia del contribuente rispetto alle richieste dell’Ufficio. In generale, gli standard non rendono automaticamente grave, precisa e concordante la presunzione per il solo scostamento: la loro valenza va valutata nel contraddittorio e alla luce delle circostanze del caso.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 53 e 54
In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, infatti, l'accertamento induttivo dell'imposta può essere fondato dall'Amministrazione finanziaria, non solo su prove documentali, ma anche su indizi aventi i caratteri di gravità, precisione e concordanza per ricavarne una valida presunzione ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 53, 54 e 55 e art. 2727 c.c..
Nel quadro dell’accertamento IVA considerato, le disposizioni sono richiamate a fondamento dell’utilizzo di indizi qualificati e presunzioni nell’accertamento induttivo.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 60, nel testo applicabile ratione temporis
A fronte dell'allegazione dettagliata da parte dell'Amministrazione finanziaria, nel proprio atto di appello (trascritto nei suoi punti essenziali ai fini dell'autosufficienza), delle carenze del prospetto delle lavorazioni ultrannuali, e della mancanza della scheda di lavorazione o di cantiere, richiesta dalle predette circolari, la CTR - benchè abbia dato atto della contrarietà del prospetto in parola con le norme succitate - non ha speso al riguardo una sola parola, neppure per contestarli, in ordine agli elementi addotti dall'Ufficio.
La disciplina del prospetto delle lavorazioni ultrannuali era rilevante per valutare la documentazione prodotta. La Cassazione non decide direttamente se il prospetto fosse sufficiente, ma censura la CTR per non avere esaminato in modo motivato le specifiche carenze dedotte dall’Ufficio.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
La motivazione omessa o insufficiente è configurabile in qualsiasi ipotesi nella quale dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che ha indotto il giudicante, sulla base degli elementi acquisiti, al convincimento espresso nella decisione emessa.
Il vizio motivazionale ricorre se il giudice trascura elementi potenzialmente decisivi o se la motivazione non rende comprensibile il percorso logico seguito. La pronuncia esamina inoltre le denunce di violazione di legge ai sensi del n. 3.
Massime di principio
- Una dichiarazione annuale IVA presentata oltre trenta giorni dal termine previsto può essere considerata omessa e legittimare l’accertamento induttivo dell’imponibile.
- L’accertamento induttivo può basarsi anche su presunzioni semplici, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti; una volta fornita una base presuntiva adeguata, il contribuente deve contrastarla con elementi specifici, non con mere affermazioni generiche sulla regolarità contabile.
- L’antieconomicità complessiva della gestione e le incongruenze emergenti dalle scritture possono giustificare dubbi sull’attendibilità delle operazioni dichiarate. In tale situazione, la sola regolarità formale dei documenti contabili non è necessariamente sufficiente a dimostrarne la sostanza.
- I parametri e gli studi di settore sono strumenti presuntivi: lo scostamento, da solo, non determina automaticamente una presunzione qualificata. Occorre il contraddittorio con il contribuente, che può allegare e provare le peculiarità della propria attività; l’inerzia rispetto alle richieste dell’Ufficio può essere valutata nel quadro probatorio e, nei termini precisati dalla sentenza, consentire la motivazione dell’accertamento sulla base degli standard.
- La decisione non stabilisce in via definitiva l’importo dell’imponibile o dell’imposta dovuta: dopo la cassazione con rinvio, spetta al giudice tributario di rinvio riesaminare il merito applicando i principi indicati e liquidare le spese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 6946 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 6949 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 6950 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 6951 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 6954 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 apr 2015Sentenza del 08/04/2015 n. 6955 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →