Cassazione Civile, Ordinanza n. 21974/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Un cittadino del Gambia aveva impugnato dinanzi al Giudice di pace un decreto del Prefetto di Milano che disponeva la sua espulsione dal territorio nazionale. Il giudice di merito aveva rigettato l'opposizione ritenendo che non operasse il divieto di espulsione previsto dall'art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, poiché alla data del decreto era già stato comunicato al datore di lavoro un preavviso di rigetto della domanda di emersione del rapporto di lavoro irregolare e non erano pervenute osservazioni. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 103, commi 11, lett. b), 13 e 17, del d.l. n. 34 del 2020, sostenendo che la sospensione del procedimento espulsivo perdurava sino alla conclusione della procedura di emersione e che il solo preavviso di rigetto non bastava a far cessare la sospensione; con il secondo ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè la pendenza non ancora definita della procedura di emersione e la trasmissione al Prefetto della sentenza penale di assoluzione invocata a sostegno della propria posizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e ha rinviato la causa al Giudice di pace di Milano, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. In via preliminare ha dichiarato inammissibile la costituzione del Ministero dell'interno, perché effettuata tardivamente e solo per partecipare alla discussione orale, senza controricorso tempestivo. Nel merito ha affermato che il preavviso di rigetto della domanda di emersione non equivale a rigetto o archiviazione della domanda e non fa cessare né la sospensione del procedimento espulsivo né il divieto di emissione del decreto di espulsione previsto dall'art. 103, comma 17, del d.l. n. 34 del 2020. Ha quindi ritenuto illegittimo il decreto di espulsione emesso quando la procedura di emersione non era ancora conclusa con un provvedimento finale.
Norme richiamate
Il deposito tardivo di un atto finalizzato solo alla partecipazione alla discussione orale non vale come valida costituzione dell'intimato nel procedimento camerale di cassazione; la partecipazione alla fase decisoria deve avvenire in forma scritta mediante tempestivo controricorso.
art. 103, commi 11, lett. b), 13 e 17, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in L. 17 luglio 2020, n. 77
La procedura di emersione del rapporto di lavoro irregolare sospende i procedimenti penali e amministrativi per ingresso e soggiorno illegale e impedisce l'espulsione dello straniero fino alla definizione della procedura; la sospensione cessa solo in caso di mancata presentazione, rigetto o archiviazione della domanda, non con il mero preavviso di rigetto.
art. 10-bis L. 7 agosto 1990, n. 241
Il preavviso di rigetto è un atto partecipativo endoprocedimentale che consente all'istante di presentare osservazioni e sospende il termine di conclusione del procedimento, ma non conclude il procedimento né produce di per sé gli effetti del rigetto.
art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
È richiamato quale parametro di esclusione dalla procedura di emersione per alcuni illeciti; la Corte lo menziona nel delineare i casi in cui la sospensione non opera o viene meno.
La Corte richiama i reati inclusi tra quelli che, se oggetto di condanna anche non definitiva, precludono l'accesso alla procedura di emersione e rilevano ai fini della disciplina dell'espulsione.
Massime di principio
- Nel procedimento di emersione del lavoro irregolare, la sospensione dei procedimenti di espulsione permane fino a un provvedimento finale di rigetto o archiviazione della domanda; il preavviso di rigetto non è sufficiente a far cessare la sospensione.
- Quando si contesta un decreto di espulsione emesso in pendenza di una procedura di regolarizzazione, il giudice deve verificare l'effettiva presentazione della domanda e la data di inoltro, senza formulare prognosi sull'esito della procedura.
- Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. n. 241 del 1990 ha funzione partecipativa e non equivale a decisione conclusiva del procedimento, salvo che la legge gli attribuisca espressamente un diverso effetto.
- Nel procedimento camerale di cassazione, la costituzione dell'intimato è valida ai fini della partecipazione alla decisione solo se avviene tempestivamente e nelle forme del controricorso; il solo deposito tardivo di un atto per la discussione orale è inidoneo.
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