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Sentenza

Sentenza del 24/02/2023 n. 5800 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'avviso di liquidazione per imposte di successione e donazioni sostenendo che la costituzione del trust e il conferimento dei beni al trustee non costituiscono un trasferimento reale di ricchezza imponibile, ma atti meramente strumentali e segregativi; quindi l'imposta dovuta, se applicabile, doveva essere nella misura fissa prevista per atti a titolo gratuito/registro/ipotecaria/catastale e non nella misura proporzionale (aliquota 8%) applicata dall'Ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo: ha cassato la sentenza della CTR (che aveva ritenuto legittimo l'avviso con applicazione dell'aliquota dell'8%) e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario dei co-trustees. Sono stati rigettati il primo e il secondo motivo e assorbito il quarto; le spese sono compensate. In sostanza la Corte ha stabilito che la costituzione del trust e il conferimento dei beni, se privi di un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza ai beneficiari, sono fiscalmente neutrali ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, che trova applicazione solo al momento dell'effettivo trasferimento ai beneficiari.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5

    Norma processuale richiamata per le censure di cassazione: la Corte valuta la nullità/omessa pronuncia/violazione di legge secondo le fattispecie tassative previste.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in tema di obbligo di motivazione delle sentenze, come parametro costituzionale per valutare la completezza della motivazione giudiziaria.

  • Convenzione dell'Aja 1.7.1985

    Definisce il trust come rapporto in cui il disponente pone beni sotto il controllo del trustee per un fine; utile per chiarire che il trust istituisce un patrimonio destinato e non sempre personalità giuridica.

  • L. n. 364/1989

    Legge di recepimento della Convenzione dell'Aja; richiamata per definire l'assetto giuridico del trust in Italia e le sue conseguenze fiscali.

  • D.L. n. 262/2006 conv. L. n. 286/2006

    Norma che ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni includendo i 'vincoli di destinazione'; la Corte interpreta tali disposizioni in senso restrittivo, collegando l'imposizione a un effettivo trasferimento di ricchezza (capacità contributiva) e non alla mera costituzione del vincolo.

  • D.Lgs. n. 346/1990 (Testo Unico imposte successioni e donazioni)

    Stabilisce il presupposto dell'imposta (la liberalità/trasferimento reale); la Corte afferma che questo presupposto resta centrale anche per i vincoli di destinazione richiamati dal D.L. 262/2006.

  • art. 53 Cost.

    Principio di capacità contributiva: la Corte lo utilizza per escludere un'imposizione basata solo sulla costituzione formale del vincolo quando manca un reale incremento patrimoniale del soggetto imponibile.

  • D.Lgs. n. 347/1990

    art. 1; art. 4 allegata tariffa; art. 10 comma 2

    Riferito in relazione alle imposte di registro, ipotecaria e catastale: la Corte osserva che il trasferimento a titolo gratuito al trustee può essere assoggettato a imposte fisse di registro/ipotecaria/catastale secondo queste disposizioni.

  • TUIR

    Richiamato per l'indicazione che, in specifici casi, il trust può essere soggetto passivo IRES; la Corte precisa però che tale riconoscimento fiscale limitato non equivale a personalità giuridica generalizzata del trust per ogni imposta.

  • Codice Civile

    Art. 2740 (responsabilità patrimoniale) e art. 2645-ter (atti destinazione/patrimoni vincolati) sono richiamati per spiegare l'effetto segregante dei vincoli di destinazione e la nozione di patrimoni destinati.

Massime di principio

  • La costituzione del trust e il conferimento dei beni al trustee sono, di regola, fiscalmente neutrali ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni: l'imposizione per questa imposta sorge solo al momento dell'effettivo e stabile trasferimento di ricchezza ai beneficiari (indice di capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 Cost.).
  • Per le imposte di registro, ipotecaria e catastale il trasferimento dei beni al trustee a titolo gratuito può essere assoggettato a imposta in misura fissa; occorre distinguere tra le diverse imposte e i rispettivi presupposti.
  • Il trust, pur potendo essere riconosciuto soggetto passivo per specifici fini tributari (es. talune ipotesi IRES), non acquista per ciò stessa personalità giuridica; il trustee è generalmente il soggetto di riferimento nei rapporti esterni e in giudizio.
  • L'interpretazione delle norme che includono i 'vincoli di destinazione' nell'ambito dell'imposizione deve essere coerente con il principio di capacità contributiva: non è sufficiente la mera costituzione del vincolo perché si realizzi il presupposto impositivo per imposte proporzionali basate su liberalità.
  • In caso di dubbio, valutare la natura concreta dell'operazione (se si tratta di segregazione temporanea/strumentale o di trasferimento definitivo di ricchezza) prima di applicare imposte proporzionali; la distinzione operativa tra atto istitutivo/dotazione e atto di attribuzione finale ai beneficiari è decisiva.

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