Sentenza del 24/02/2023 n. 5766 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della C.T.R. Lombardia che aveva confermato la pronuncia di primo grado favorevole alla contribuente, relativa al silenzio-rifiuto circa la richiesta di rimborso per il credito d'imposta (Euro 10.964.257,00) spettante per costi sostenuti in attività di ricerca e sviluppo commissionate dalla controllante Numonyx B.V.. La questione centrale era se il requisito soggettivo previsto dalla normativa agevolativa (residenza o localizzazione del committente in Stati UE/SEE o in Stati con adeguato scambio di informazioni) potesse essere escluso quando l'attività fosse stata effettivamente commissionata e svolta tramite una stabile organizzazione (branch) ubicata in Svizzera, Stato non incluso all'epoca nell'elenco per lo scambio di informazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della C.T.R. che aveva riconosciuto il diritto al rimborso in favore di M. Semiconductor Italia Srl. La Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione della normativa secondo cui la norma agevolativa prevede in via alternativa il requisito della residenza del committente (qui la casa madre residente in uno Stato membro) oppure la localizzazione dell'attività tramite stabile organizzazione in uno degli Stati inclusi; quindi la mera sussistenza di una stabile organizzazione in Svizzera non escludeva l'agevolazione se il committente era comunque residente in uno Stato membro e, soprattutto, quando esistono concrete possibilità di controllo e di acquisizione delle informazioni (dalla documentazione di bilancio della casa madre). La Corte ha inoltre escluso l'esistenza di un ostacolo connesso allo scambio di informazioni nel caso concreto e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 280 a 283
art. 1, commi da 280 a 283
Disciplina il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo; la norma è stata interpretata nella sentenza come avente carattere alternativo: il requisito soggettivo per il committente può essere soddisfatto dalla residenza del committente in uno Stato incluso oppure dalla localizzazione dell'attività tramite stabile organizzazione in uno Stato incluso.
D.L. 19 novembre 2008, n. 185, art. 17, comma 2 (conv. L. 28 gennaio 2009, n. 2)
Interpretazione autentica che estende l'agevolazione anche ai casi in cui le attività siano commissionate da soggetti non residenti qualora questi operino tramite stabili organizzazioni localizzate in Stati membri/SEE o in Stati con adeguato scambio di informazioni; la Corte ha letto la disposizione come alternativa rispetto alla residenza, non come prevalenza della localizzazione della stabile organizzazione.
D.M. 4 settembre 1996 (elenco Stati per scambio di informazioni)
elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996
Fornisce la lista degli Stati/territori con cui è considerato attuabile lo scambio di informazioni; la mancata inclusione di uno Stato nell'elenco può giustificare, in astratto, la difficoltà di controllo, ma nel caso concreto la possibilità di controllo è stata ritenuta sufficiente.
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (es. causa C‑30/04 Fournier e causa C‑101/05)
Richiamate per il principio che le restrizioni agli incentivi fiscali possono essere giustificate solo nella misura in cui sono necessarie per garantire la effettiva possibilità di controllo e scambio di informazioni; la Corte di Cassazione ha applicato tali principi per escludere un divieto automatico dell'agevolazione quando il committente è residente in uno Stato membro.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E (par. 2.5) e n. 46/E del 13 giugno 2008
Documentazione amministrativa che attribuisce rilievo alla stabile organizzazione quale possibile soggetto committente e chiarisce che il credito non è limitato alle attività commissionate da soggetti residenti in Italia; citate e valutate nel contesto dell'interpretazione del requisito soggettivo.
Massime di principio
- La disposizione che riconosce il credito d'imposta per attività di R&S opera in base a due requisiti alternativi: residenza del committente in uno Stato incluso (UE/SEE o Stato con adeguato scambio di informazioni) oppure localizzazione tramite stabile organizzazione in tali Stati; basta che si realizzi almeno una delle due condizioni.
- La presenza di una stabile organizzazione in un Paese terzo non esclude automaticamente il beneficio se il committente è residente in uno Stato membro e sussistono concrete possibilità di controllo e reperimento delle informazioni necessarie per verificare la spettanza dell'agevolazione.
- Il tema dello 'scambio di informazioni' è centrale: ove lo Stato terzo non sia nell'elenco o non garantisca adeguati strumenti di cooperazione, l'Amministrazione può legittimamente nutrire dubbi; tuttavia tali dubbi vanno valutati concretamente e non possono costituire motivo automatico di esclusione se la documentazione e le circostanze dimostrano l'effettiva possibilità di verifica.
- La valutazione è fattuale e caso per caso: è rilevante la trasparenza della capogruppo (bilanci depositati, evidenze dei rapporti con la stabile organizzazione) e la possibilità per l'Amministrazione di ricostruire i flussi di pagamento e la corrispondenza economica tra committente e prestatore.
- In situazioni analoghe è opportuno (a) acquisire e documentare chiaramente le prove della residenza del committente, (b) fornire bilanci e documentazione che rendano trasparente l'attività della stabile organizzazione, e (c) valutare preventivamente eventuali rischi legati allo scambio di informazioni con lo Stato della stabile organizzazione.
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