Sentenza del 24/02/2023 n. 5777 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento TARI per l'anno (---). La società contestava che i rifiuti prodotti (in particolare imballaggi secondari e terziari) fossero rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e deduceva l'insussistenza del presupposto impositivo perché il Comune non avrebbe istituito il servizio; inoltre contestava i limiti e le condizioni previste dal regolamento comunale per ottenere la riduzione tariffaria (termine e modalità di presentazione della domanda) e prospettava violazioni di norme nazionali e principi comunitari (proporzionalità, principio chi inquina paga).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per inammissibilità. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata (che si fondava sulla mancata produzione della domanda entro i termini regolamentari), fossero generici o tendessero a rimettere in discussione valutazioni di fatto proprie dei giudici di merito. Alcuni profili non erano neppure esaminabili perché il giudice di appello li aveva considerati assorbiti dall'eccezione pregiudiziale (decadenza per mancata domanda). La Corte ha condannato la ricorrente alle spese di lite in favore del procuratore antistatario per complessivi Euro 2.200,00 oltre Euro 200,00 per spese vive, spese generali 15% e accessori di legge, e ha disposto l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Regolamento del Comune di Marcianise n. 38 del 2014
art. 30 (agevolazione da richiedere entro il 31 gennaio dell'anno successivo)
Il regolamento prevede che la riduzione tariffaria debba essere richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento con allegazione della documentazione; la mancata tempestiva domanda determina la perdita dell'agevolazione e la questione è rilevante in punto di prova e procedura.
D.Lgs. n. 152 del 2006
La disciplina sui rifiuti è invocata dalla ricorrente per sostenere che alcuni imballaggi non possono essere assimilati agli urbani; la Corte ha rilevato che la qualificazione della natura dei rifiuti e la valutazione probatoria relativa all'assimilazione sono valutazioni di merito non rivedibili in cassazione se non dedotte con specifici vizi di diritto.
D.Lgs. n. 22 del 1997
Richiamato in relazione alla materia dei rifiuti; analogamente alla normativa successiva, le questioni sulla natura dei rifiuti sono questione di fatto e di merito.
D.Lgs. n. 507 del 1993
Norme sul tributo comunale (materia tariffaria); le doglianze sulla presunta insussistenza del potere impositivo per mancata istituzione del servizio richiedono prova e valutazione di fatto, non riducibili a censure di diritto generiche in sede di legittimità.
D.Lgs. n. 221 del 1997
Riferimento normativo menzionato nei motivi; la Corte non ha accolto la pretesa di censura per violazione di tali disposizioni perché le censure non erano specifiche e tendevano a rimettere in discussione fatti.
L. n. 147 del 2013
Richiamata dalla ricorrente in relazione ai limiti delle agevolazioni tariffarie; la Corte ha ritenuto la censura generica e non specifica rispetto al contrasto con la disciplina comunale.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
Citato dalla ricorrente per profili comunitari; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non specifica nel dimostrare un contrasto concreto tra normativa interna e principio comunitario.
Direttiva n. 2006/15/CE
Invocata dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto la doglianza insufficiente, priva di specificazione dei profili di contrasto e quindi inammissibile.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5; artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 2697 c.c.
Art. 360: i motivi di cassazione devono essere specifici e di diritto; la Corte ha dichiarato inammissibili molte censure per difetto di specificità o perché miravano a rivedere valutazioni di fatto. Le norme sul processo civile e sull'onere della prova sono state richiamate per sottolineare che la ricorrente non ha contestato adeguatamente la carenza probatoria rispetto al rispetto delle regole procedurali richieste dal regolamento comunale.
D.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1 quater (contributo unificato)
Applicazione delle disposizioni sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'obbligo del versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Per ottenere agevolazioni tariffarie comunali occorre rispettare strettamente termini e modalità stabiliti dal regolamento comunale; la mancata presentazione della domanda nei termini previsti determina decadenza e impedisce l'agevolazione.
- In Cassazione non è possibile rimettere in discussione valutazioni di fatto e la valutazione delle risultanze processuali compiute dai giudici di merito; il ricorso per cassazione deve concernere vizi di diritto specifici e circostanziati.
- Se il giudice di merito respinge un ricorso per ragione pregiudiziale (es. decadenza per mancata domanda), le questioni ritenute assorbite non possono essere sollevate in Cassazione.
- Le censure ispirate a principi generici (es. proporzionalità o principio comunitario 'chi inquina paga') devono indicare con precisione il profilo di contrasto rispetto alla normativa interna e la fattispecie concreta per essere ammissibili.
- L'onere di provare il rispetto delle condizioni per ottenere esenzioni o riduzioni tariffarie gravita sul contribuente; l'assenza di prova documentale o procedurale è motivo decisivo per il rigetto della richiesta.
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