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Sentenza

Sentenza del 24/02/2023 n. 5775 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento TARI anno 2014 per presunta produzione di rifiuti speciali (imballaggi secondari/terziari) e per mancata istituzione/attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti speciali nella zona. La società deduceva la specialità dei rifiuti e, in subordine, l'assenza/insufficienza del servizio comunale volto a giustificare una riduzione o esenzione della parte variabile della tariffa.

La decisione

La CTR aveva rigettato il ricorso della contribuente affermando che la stessa non aveva provato con certezza di produrre rifiuti speciali non assimilabili e che, ai fini dell'agevolazione prevista dal regolamento comunale e dalla novella legislativa, era necessario provare l'avvio al riciclo (non sufficiente il mero recupero). La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi del ricorso (inammissibili perché miravano a rimettere in discussione fatti valutati in sede di merito o non rilevanti) ma ha accolto il quarto e il quinto motivo: ha ritenuto che per la TARI relativa al 2014 si applicava la formulazione originaria della l. n. 147/2013 (commi 649 e 661) che prevedeva riduzioni/esoneri in relazione all'avvio al recupero dei rifiuti assimilati, non richiedendo invece l'avvio al riciclo. Pertanto la CTR ha errato nel negare la riduzione sulla base della prova del solo recupero. La Corte ha cassato la sentenza nei limiti indicati e ha rinviato la causa alla Corte Tributaria Regionale di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 152 del 2006

    art. 183, art. 195, artt. 221 e 226

    Definisce recupero e riciclo: il riciclo è una specie del più ampio recupero. Le definizioni servono a distinguere le operazioni ammissibili ai fini di riduzioni TARI.

  • Legge n. 147 del 2013

    art. 1, commi 649, 656, 657, 661 (formulazione originaria applicabile al 2014)

    Nella formulazione originaria (ante modifiche 2014) prevedeva riduzioni/esoneri proporzionali alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostrasse di avere avviato al recupero; quindi l'avvio al recupero era sufficiente ai fini della riduzione/esonero per il periodo impugnato.

  • Legge n. 68 del 2 maggio 2014 (legge di conversione D.L. n. 16/2014)

    modifica comma 649 e abroga comma 661 della l. n. 147/2013

    Ha cambiato il requisito da 'recupero' a 'riciclo' e ha abrogato il comma che escludeva il tributo per le quantità avviate al recupero; le modifiche si applicano dal periodo d'imposta successivo alla loro entrata in vigore (non retroattive).

  • Legge n. 212 del 2000

    Principio di irretroattività delle norme tributarie: le modifiche si applicano dal periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore, ragion per cui per la TARI 2014 si applicava la disciplina previgente.

  • D.P.R. n. 158 del 1999

    Norma citata nella doglianza relativa alla disciplina applicabile: impatta sulla qualificazione e gestione di rifiuti/imballaggi in relazione alla normativa ambientale e tributaria.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993

    Richiamato in tema di disciplina tributaria locale e rapporti con le agevolazioni previste per particolari categorie di produttori di rifiuti.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., artt. 112, 113, 115, 116, 118 disp. att. c.p.c.

    Richiami processuali sul sindacato in Cassazione (limiti della revisione del merito, onere di allegazione e di prova in giudizio).

  • Codice civile

    Regola dell'onere della prova: chi afferma un fatto ha l'onere di provarlo; applicata per stabilire che il contribuente deve dimostrare i presupposti per le agevolazioni.

Massime di principio

  • Verificare la normativa temporale applicabile: modifiche legislative in materia tributaria si applicano dal periodo d'imposta successivo alla loro entrata in vigore; valutare sempre la disciplina vigente nell'anno di imposta contestato.
  • Distinguere 'recupero' da 'riciclo': il riciclo è una specie del recupero; se la norma dell'anno rilevante richiede l'avvio al recupero, la prova del mero recupero può essere sufficiente per ottenere la riduzione/esonero prevista.
  • Onere della prova: il comune deve provare l'istituzione del servizio generale di raccolta (quando rilevante), ma il contribuente ha l'onere di provare i presupposti per ottenere riduzioni o esenzioni (agevolazioni tecniche o individuali).
  • Contestazioni parziali del servizio (es. solo per rifiuti speciali o per una zona) non determinano automaticamente l'assenza del presupposto impositivo generale; la mancata contestazione dell'istituzione del servizio urbano generale limita l'effetto scusante dell'ente.
  • I regolamenti comunali non possono derogare alla disciplina nazionale: se la legge impone riduzioni/esoneri per l'avvio al recupero, un regolamento che richieda invece il riciclo è illegittimo e deve essere disapplicato per il periodo in cui vigeva la normativa statale diversa.
  • In giudizio tributario la Corte di merito valuta fatti e prove; in Cassazione non è ammessa la riesamina del merito probatorio, salvo errori di diritto nell'interpretazione della normativa applicabile.

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