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Sentenza

Sentenza del 24/02/2023 n. 40 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Verifica fiscale sulla aaaaa S.r.l. dopo indagini penali che avevano evidenziato una contabilità parallela e quattro conti correnti di cui solo uno risultava in contabilità. In tre conti erano incassate fatture non registrate (duplicazioni, numerazioni anomale), con consistenti versamenti e prelievi in contanti riconducibili ai fratelli ccccc e ddddd e alla madre bbbbb. L'Ufficio ha ritenuto sussistente, per il periodo 2008-2013, una societa di fatto (SDF) tra i soci finalizzata all'occultamento di ricavi tramite l'interposizione della aaaaa S.r.l., ha imputato alla SDF i ricavi non dichiarati ai fini IRES/IRAP/IVA e ha ripartito pro quota (50% ciascuno) il maggior reddito ai soci ai fini IRPEF, irrogando sanzioni. I ricorrenti hanno contestato tra l'altro l'illegittimità degli atti per uso dei dati penali, la decadenza dell'accertamento, l'assenza di motivazione, l'inesistenza della societa di fatto e la errata determinazione degli imponibili e dell'IVA.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando le pronunce di primo grado che avevano annullato gli avvisi. Il Collegio ha ritenuto provata l'esistenza della societa di fatto e la riconducibilita dei ricavi ai soci sulla base delle risultanze bancarie, delle fatture non contabilizzate e della sentenza penale che ha condannato i fratelli per distrazione di somme. È stato quindi confermato l'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 37 DPR 600/73 e delle norme correlate; i contribuenti non hanno fornito prova contraria. Le spese di lite sono poste a carico dei contribuenti per entrambi i gradi, liquidate in 7.000 euro per il primo grado e 7.000 euro per l'appello, oltre al contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973

    Consente l'accertamento induttivo e l'imputazione dei ricavi al soggetto effettivo titolare del reddito anche tramite l'individuazione di interposizione; non distingue tra interposizione fittizia e reale e richiede presunzioni gravi, precise e concordanti per rivelare la gestione uti dominus dei redditi.

  • art. 41-bis, D.P.R. 600/1973

    Strumento per l'accertamento parziale e per l'esame mirato di singoli elementi di reddito emersi da indagini, utilizzato per ricostruire componenti reddituali non evidenziati in contabilità.

  • art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973

    Norma che consente metodi induttivi di determinazione del reddito quando mancano o sono inattendibili i documenti contabili; applicata per quantificare imponibili sulla base degli addebiti bancari e altre risultanze.

  • art. 55, D.P.R. 633/1972

    Riguarda accertamenti IVA mediante presunzioni e induttivi; utilizzata insieme all'art. 39 DPR 600/73 per la determinazione del volume d'affari e dell'IVA non dichiarata.

  • art. 37, commi 24-26, D.L. 223/2006

    Prevede il raddoppio dei termini di accertamento quando è obbligatoria la denuncia per reati tributari ai sensi del D.Lgs. 74/2000; motivazione usata dall'Ufficio per estendere il periodo accertato.

  • art. 5 TUIR

    Consente l'imputazione pro quota del reddito della società di fatto ai soci; applicato per attribuire il maggior reddito ai singoli soci nella misura del 50% ciascuno.

  • art. 331 c.p.p. e D.Lgs. 74/2000

    Richiamati in relazione all'obbligo di denuncia in caso di reati tributari e all'allungamento dei termini di accertamento; rilevanza rispetto alla legittimità dell'uso dei dati emersi da indagine penale.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 5276/2022

    Conferma che l'art. 37 DPR 600/73 ammette presunzioni per dimostrare l'interposizione e che il contribuente ha l'onere di fornire la prova contraria.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 9604/2017

    Sottolinea che l'esistenza di una societa di fatto può essere desunta da manifestazioni esteriori e comportamentali che rivelano una struttura consociativa nella gestione dell'impresa, rilevante nei rapporti esterni.

Massime di principio

  • La presenza di conti correnti formalmente intestati a una società ma utilizzati in pratica da terzi o soci, unitamente a fatture non registrate e consistenti prelievi/versamenti senza giustificativi, costituisce un forte elemento indiziario per l'esistenza di una società di fatto o di interposizione.
  • L'art. 37 DPR 600/73 non richiede che l'interposto sia 'fittizio': anche soggetti reali e operativi possono essere strumenti di interposizione se emerge che altri ne gestiscono uti dominus i redditi.
  • La prova del fisco può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti (movimenti bancari, duplicazione fatture, uso di conti non contabilizzati); spetta poi al contribuente fornire prova contraria plausibile e documentata.
  • Decisioni penali e sentenze di condanna che attestano la riconducibilità di prelievi ai singoli soggetti costituiscono elemento di rafforzamento delle presunzioni in sede tributaria e possono essere utilizzate dall'Amministrazione.
  • In assenza di documentazione che giustifichi l'irrilevanza reddituale dei flussi, accrediti e prelevamenti sono legittimamente considerati come ricavi imponibili riconducibili all'attività esercitata.
  • L'accertamento induttivo richiede comunque motivazione e collegamento logico tra gli elementi di fatto e la ricostruzione degli imponibili; tuttavia, una CTP non può escludere la ricostruzione quando gli elementi esteriori sono concreti e circostanziati.
  • Quando l'Ufficio dà per sussistente una societa di fatto, può imputare pro quota ai soci i maggiori redditi ai sensi dell'art. 5 TUIR; i soci devono provare che non hanno beneficiato dei redditi.

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