Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05170/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per IRES, ritenute alla fonte e sanzioni, originata dal controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2009. In cassazione ha dedotto, con tre motivi strettamente connessi, che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sull’effettiva domanda circa l’obbligo dell’amministrazione di inviare preventivamente la comunicazione di irregolarità prima dell’iscrizione a ruolo; ha inoltre denunciato la violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 462/1997, sostenendo che la mancata comunicazione comportasse anche l’impossibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni al 10%; infine, ha prospettato l’omesso esame di un fatto decisivo. La tesi difensiva si fondava sull’assunto che il contraddittorio preventivo e la comunicazione fossero dovuti in ogni caso di iscrizione a ruolo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi perché l’art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 non impone il contraddittorio preventivo in tutti i casi di controllo automatizzato, ma solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Nel caso concreto la cartella derivava dal mero mancato pagamento di quanto risultante dalle dichiarazioni, senza incertezze dichiarative; pertanto non era dovuta la comunicazione di irregolarità e la sua omissione non poteva determinare né la non debenza né la riduzione di sanzioni e interessi ex art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, la comunicazione di irregolarità non è dovuta in via generale, ma soltanto quando l’esito del controllo evidenzi incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
  • Se la cartella deriva dal mero mancato pagamento di importi già risultanti dalla dichiarazione, l’amministrazione può iscrivere a ruolo senza previa comunicazione al contribuente.
  • L’omissione della comunicazione di irregolarità, in assenza dei presupposti per il contraddittorio preventivo, non comporta automaticamente né l’illegittimità della cartella né la riduzione delle sanzioni e degli interessi.
  • La denuncia di omessa pronuncia o di omesso esame è infondata quando il giudice di merito ha implicitamente o esplicitamente deciso la questione giuridica centrale che si assume non esaminata, e tale questione è comunque priva di fondamento in diritto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.