Cassazione Civile, Ordinanza n. 05170/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per IRES, ritenute alla fonte e sanzioni, originata dal controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2009. In cassazione ha dedotto, con tre motivi strettamente connessi, che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sull’effettiva domanda circa l’obbligo dell’amministrazione di inviare preventivamente la comunicazione di irregolarità prima dell’iscrizione a ruolo; ha inoltre denunciato la violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 462/1997, sostenendo che la mancata comunicazione comportasse anche l’impossibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni al 10%; infine, ha prospettato l’omesso esame di un fatto decisivo. La tesi difensiva si fondava sull’assunto che il contraddittorio preventivo e la comunicazione fossero dovuti in ogni caso di iscrizione a ruolo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi perché l’art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 non impone il contraddittorio preventivo in tutti i casi di controllo automatizzato, ma solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Nel caso concreto la cartella derivava dal mero mancato pagamento di quanto risultante dalle dichiarazioni, senza incertezze dichiarative; pertanto non era dovuta la comunicazione di irregolarità e la sua omissione non poteva determinare né la non debenza né la riduzione di sanzioni e interessi ex art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base del controllo automatizzato delle dichiarazioni ai fini dell’iscrizione a ruolo
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato in relazione al controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA
art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212
non prevede un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo; lo impone solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
art. 2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
la riduzione delle sanzioni non spetta per la sola omissione della comunicazione quando non ricorrono incertezze dichiarative
invocato come parametro del dedotto vizio di omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
parametro del motivo per nullità della sentenza per omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il presupposto del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, la comunicazione di irregolarità non è dovuta in via generale, ma soltanto quando l’esito del controllo evidenzi incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
- Se la cartella deriva dal mero mancato pagamento di importi già risultanti dalla dichiarazione, l’amministrazione può iscrivere a ruolo senza previa comunicazione al contribuente.
- L’omissione della comunicazione di irregolarità, in assenza dei presupposti per il contraddittorio preventivo, non comporta automaticamente né l’illegittimità della cartella né la riduzione delle sanzioni e degli interessi.
- La denuncia di omessa pronuncia o di omesso esame è infondata quando il giudice di merito ha implicitamente o esplicitamente deciso la questione giuridica centrale che si assume non esaminata, e tale questione è comunque priva di fondamento in diritto.
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