Cassazione Civile, Ordinanza n. 27970/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un ordine di demolizione di un immobile abusivamente realizzato, adottato in sede penale e seguito da un decreto di liquidazione delle spese di demolizione e da una successiva ingiunzione di pagamento emessa dalla società concessionaria incaricata della riscossione per conto del Comune. Il destinatario ha proposto opposizione contro l'ingiunzione, contestando, tra l'altro, la procedura di riscossione, l'illegittimità del coinvolgimento del Comune e la pretesa insussistenza del potere di riscossione. La Corte d'appello ha rigettato l'opposizione rilevando, in via preliminare, la carenza di interesse in quanto il destinatario non aveva impugnato nel giudizio penale il decreto di liquidazione, benché impugnabile, e comunque ha ritenuto infondate le ulteriori doglianze. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo ed errata applicazione degli artt. 212 d.P.R. 115/2001, 32, comma 12, d.l. 269/2003 e 3 r.d. 639/1910, sostenendo che la censura sulla riscossione mediante iscrizione a ruolo non fosse nuova; 2) violazione degli artt. 655 e ss. c.p.p. e dei principi in tema di giudicato penale ed esecuzione penale, assumendo che il pubblico ministero avesse illegittimamente delegato al Comune la riscossione e che il decreto di liquidazione fosse autonomamente impugnabile; 3) censura sul capo spese. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della ratio decidendi autonoma fondata sulla carenza di interesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto decisiva e non censurata la ratio decidendi della sentenza impugnata relativa alla carenza di interesse a dolersi dell'ingiunzione, poiché il ricorrente non aveva impugnato tempestivamente il decreto di liquidazione nel procedimento penale, nonostante fosse espressamente previsto il rimedio. Ha inoltre osservato che la censura sulla modalità di riscossione era nuova e quindi inammissibile. Sul piano sostanziale ha richiamato l'art. 32, comma 12, d.l. 269/2003, evidenziando che il Comune anticipa le spese di demolizione tramite il fondo della Cassa Depositi e Prestiti e poi le recupera, sicché l'ingiunzione era coerente con il sistema. Ha anche richiamato la giurisprudenza penale sulla legittimità della collaborazione del Comune nell'esecuzione della demolizione, escludendo che si tratti di delega illegittima. In ragione della radicale inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese e, ravvisata la soccombenza temeraria/ingiustificata ai fini dell'art. 96, comma 3, c.p.c., anche al pagamento di euro 2.000 in favore della controparte.
Norme richiamate
art. 212 d.P.R. 115/2001
richiamato dal ricorrente in relazione alla procedura di riscossione delle spese di giustizia; la Corte non accoglie la censura perché nuova o comunque non decisiva rispetto alla ratio decidendi
art. 32, comma 12, d.l. 269/2003
prevede che i Comuni anticipino, tramite il fondo della Cassa Depositi e Prestiti, le spese di demolizione delle opere abusive e le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse, con obbligo di restituzione; legittima l'ingiunzione di pagamento
art. 3 r.d. 639/1910
invocato per contestare la procedura di riscossione; la censura è ritenuta nuova e quindi inammissibile
richiamati per sostenere l'illegittimità della delega al Comune e l'autonoma impugnabilità del decreto di liquidazione; la Corte non accoglie l'assunto
menzionati nel richiamo alla giurisprudenza penale per escludere che l'affidamento dell'intervento al Comune integri una delega in senso proprio
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore a titolo sanzionatorio per l'inammissibilità del ricorso
non espressamente citato nel testo, ma rileva solo in via generale nella logica della decisione; dal testo non emerge un'applicazione diretta
art. 32 d.l. comma 12 d.l. n. 269 del 2003
"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ..."
la disposizione è letta nel senso che l'ente locale si avvale del fondo della Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento delle spese di demolizione e procede poi al recupero delle somme
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile se non censura tutte le rationes decidendi autonome e ciascuna di esse è idonea da sola a sorreggere la decisione impugnata.
- Le censure nuove, non dedotte nei precedenti gradi o non veicolate nei motivi di ricorso, non possono essere introdotte utilmente con la memoria, che ha solo funzione illustrativa.
- Nel sistema delle demolizioni di opere abusive disposto in sede penale, il Comune del territorio in cui insiste l'opera può essere chiamato ad anticipare le spese tramite il meccanismo previsto dalla legge, con successivo recupero delle somme.
- Una volta divenuto definitivo il provvedimento presupposto emesso in sede penale, non può essere rimessa in discussione in fase di riscossione la legittimazione dell'autorità che lo ha emesso o il relativo assetto procedimentale se non nei limiti delle impugnazioni tempestivamente esperite.
- L'affidamento al Comune dell'intervento demolitorio non integra necessariamente una delega illegittima, ma può costituire una forma di collaborazione prevista dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27952/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27954/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27955/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27956/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27957/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27958/2021 del 14/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →