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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27970/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un ordine di demolizione di un immobile abusivamente realizzato, adottato in sede penale e seguito da un decreto di liquidazione delle spese di demolizione e da una successiva ingiunzione di pagamento emessa dalla società concessionaria incaricata della riscossione per conto del Comune. Il destinatario ha proposto opposizione contro l'ingiunzione, contestando, tra l'altro, la procedura di riscossione, l'illegittimità del coinvolgimento del Comune e la pretesa insussistenza del potere di riscossione. La Corte d'appello ha rigettato l'opposizione rilevando, in via preliminare, la carenza di interesse in quanto il destinatario non aveva impugnato nel giudizio penale il decreto di liquidazione, benché impugnabile, e comunque ha ritenuto infondate le ulteriori doglianze. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo ed errata applicazione degli artt. 212 d.P.R. 115/2001, 32, comma 12, d.l. 269/2003 e 3 r.d. 639/1910, sostenendo che la censura sulla riscossione mediante iscrizione a ruolo non fosse nuova; 2) violazione degli artt. 655 e ss. c.p.p. e dei principi in tema di giudicato penale ed esecuzione penale, assumendo che il pubblico ministero avesse illegittimamente delegato al Comune la riscossione e che il decreto di liquidazione fosse autonomamente impugnabile; 3) censura sul capo spese. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della ratio decidendi autonoma fondata sulla carenza di interesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto decisiva e non censurata la ratio decidendi della sentenza impugnata relativa alla carenza di interesse a dolersi dell'ingiunzione, poiché il ricorrente non aveva impugnato tempestivamente il decreto di liquidazione nel procedimento penale, nonostante fosse espressamente previsto il rimedio. Ha inoltre osservato che la censura sulla modalità di riscossione era nuova e quindi inammissibile. Sul piano sostanziale ha richiamato l'art. 32, comma 12, d.l. 269/2003, evidenziando che il Comune anticipa le spese di demolizione tramite il fondo della Cassa Depositi e Prestiti e poi le recupera, sicché l'ingiunzione era coerente con il sistema. Ha anche richiamato la giurisprudenza penale sulla legittimità della collaborazione del Comune nell'esecuzione della demolizione, escludendo che si tratti di delega illegittima. In ragione della radicale inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese e, ravvisata la soccombenza temeraria/ingiustificata ai fini dell'art. 96, comma 3, c.p.c., anche al pagamento di euro 2.000 in favore della controparte.

Norme richiamate

  • art. 212 d.P.R. 115/2001

    richiamato dal ricorrente in relazione alla procedura di riscossione delle spese di giustizia; la Corte non accoglie la censura perché nuova o comunque non decisiva rispetto alla ratio decidendi

  • art. 32, comma 12, d.l. 269/2003

    prevede che i Comuni anticipino, tramite il fondo della Cassa Depositi e Prestiti, le spese di demolizione delle opere abusive e le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse, con obbligo di restituzione; legittima l'ingiunzione di pagamento

  • art. 3 r.d. 639/1910

    invocato per contestare la procedura di riscossione; la censura è ritenuta nuova e quindi inammissibile

  • artt. 655 e ss. c.p.p.

    richiamati per sostenere l'illegittimità della delega al Comune e l'autonoma impugnabilità del decreto di liquidazione; la Corte non accoglie l'assunto

  • artt. 61 e 62 d.P.R. 115/2002

    menzionati nel richiamo alla giurisprudenza penale per escludere che l'affidamento dell'intervento al Comune integri una delega in senso proprio

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore a titolo sanzionatorio per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente citato nel testo, ma rileva solo in via generale nella logica della decisione; dal testo non emerge un'applicazione diretta

  • art. 32 d.l. comma 12 d.l. n. 269 del 2003

    "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ..."

    la disposizione è letta nel senso che l'ente locale si avvale del fondo della Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento delle spese di demolizione e procede poi al recupero delle somme

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile se non censura tutte le rationes decidendi autonome e ciascuna di esse è idonea da sola a sorreggere la decisione impugnata.
  • Le censure nuove, non dedotte nei precedenti gradi o non veicolate nei motivi di ricorso, non possono essere introdotte utilmente con la memoria, che ha solo funzione illustrativa.
  • Nel sistema delle demolizioni di opere abusive disposto in sede penale, il Comune del territorio in cui insiste l'opera può essere chiamato ad anticipare le spese tramite il meccanismo previsto dalla legge, con successivo recupero delle somme.
  • Una volta divenuto definitivo il provvedimento presupposto emesso in sede penale, non può essere rimessa in discussione in fase di riscossione la legittimazione dell'autorità che lo ha emesso o il relativo assetto procedimentale se non nei limiti delle impugnazioni tempestivamente esperite.
  • L'affidamento al Comune dell'intervento demolitorio non integra necessariamente una delega illegittima, ma può costituire una forma di collaborazione prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveInadempimento
RamiProcesso civileEsecuzioniObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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