Cassazione Civile, Ordinanza n. 02757/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA maturato nell’anno d’imposta 2015 a una società agricola, ritenuta dall’Ufficio società non operativa ai sensi dell’art. 30 della l. n. 724 del 1994 per mancato superamento del test di operatività. La società aveva ottenuto in primo grado l’annullamento del diniego; la CTR aveva poi rigettato sia l’appello principale dell’Agenzia sia l’appello incidentale della società. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, ha denunciato motivazione apparente e per relationem della sentenza d’appello, sostenendo che la CTR non avesse risposto alle censure sull’assenza di prova delle circostanze oggettive che avrebbero impedito il raggiungimento dei ricavi minimi; secondo, ha denunciato violazione dell’art. 30 l. n. 724 del 1994, assumendo che la CTR avesse equiparato a causa oggettiva una scelta imprenditoriale di investimento e valorizzazione dell’immobile (con interventi edilizi e installazione di una piscina), mentre la disapplicazione della disciplina delle società di comodo richiederebbe fatti indipendenti dalla volontà dell’imprenditore.
La decisione
La Corte ha respinto entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse apparente: il giudice d’appello aveva espresso una sia pur sintetica valutazione autonoma, richiamando i motivi di gravame e qualificandoli come generici e infondati, così da assolvere l’obbligo motivazionale al di sopra del minimo costituzionale. Quanto al secondo, la Corte ha ritenuto infondato il richiamo all’art. 30 l. n. 724 del 1994, valorizzando l’orientamento della Corte di giustizia UE sulla neutralità dell’IVA e affermando che non può essere negato il diritto alla detrazione/rimborso a una società che eserciti effettivamente un’attività economica e impieghi beni e servizi per operazioni imponibili, anche se non raggiunge la soglia nazionale di ricavi. La Corte ha quindi ritenuto la decisione di merito conforme ai principi unionali, rilevando che la prova di situazioni oggettive che impediscano il superamento della soglia non era decisiva nel caso concreto, a fronte dell’accertata esistenza e inerenza del credito IVA e del nesso tra acquisti e attività svolta. Il ricorso è stato dunque rigettato; la società contribuente è rimasta intimata e non è stata indicata nel dispositivo una pronuncia sulle spese nel testo fornito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione del modello legale di motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la motivazione non può essere meramente apparente.
richiamato in tema di requisiti della motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 30, comma 1, l. n. 724 del 1994
disciplina il test di operatività delle società considerate non operative quando ricavi, incrementi di rimanenze e proventi non raggiungono la soglia determinata per coefficienti.
art. 30, comma 4, l. n. 724 del 1994
il mancato superamento del test comporta, ai fini IVA, l’impossibilità di chiedere a rimborso, compensare o cedere l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione.
art. 30, comma 4-bis, l. n. 724 del 1994
prevede la disapplicazione della disciplina antielusiva in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi o l’effettuazione delle operazioni IVA rilevanti.
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come veicolo procedurale dell’interpello/disapplicazione delle disposizioni antielusive.
art. 17, d.lgs. n. 241 del 1997
richiamato quale norma sulla compensazione del credito IVA.
art. 5, comma 4-ter, d.l. n. 70 del 1988, conv. in l. n. 154 del 1988
richiamato quale norma sulla cessione del credito IVA.
art. 9, paragrafo 1, direttiva IVA
osterebbe a una normativa nazionale che neghi la qualità di soggetto passivo IVA solo perché il valore delle operazioni imponibili non raggiunge una soglia nazionale di ricavi, essendo decisivo l’effettivo esercizio di attività economica.
art. 167 direttiva IVA
osta a una normativa nazionale che privi il soggetto passivo del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per il solo importo insufficiente delle operazioni a valle.
Massime di principio
- In tema di motivazione della sentenza d’appello, la motivazione resa per relationem è legittima se il giudice del gravame, sia pure sinteticamente, indica le ragioni della conferma o l’identità delle questioni già esaminate, in modo da consentire un percorso argomentativo complessivo coerente tra primo e secondo grado; è invece nulla solo la motivazione meramente adesiva e acritica.
- La disciplina italiana delle società di comodo non può essere applicata in modo da negare automaticamente il diritto alla detrazione o al rimborso IVA per il solo mancato superamento di una soglia di ricavi prefissata, se il soggetto esercita effettivamente un’attività economica e gli acquisti a monte sono inerenti alle operazioni imponibili svolte.
- Il contribuente può superare la presunzione di non operatività dimostrando, anche in giudizio, l’esistenza di circostanze oggettive che hanno impedito il conseguimento dei ricavi minimi; tuttavia, alla luce del diritto unionale in materia di IVA, il dato decisivo resta l’effettivo esercizio dell’attività economica e il nesso diretto o immediato tra acquisti e operazioni imponibili.
- Il diritto alla detrazione IVA può essere negato solo in presenza di elementi oggettivi di frode, evasione o abuso; il mero esito economico sfavorevole dell’attività o l’assenza di ricavi sufficienti non bastano, da soli, a privare il soggetto passivo del beneficio fiscale.
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