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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20658/2021 del 20/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Sicilia che aveva confermato l'annullamento, disposto dalla CTP di Catania, di una cartella di pagamento emessa nei confronti di un contribuente per l'anno d'imposta 2002. La cartella era stata emessa sul presupposto che il contribuente non avesse rispettato il piano di rateizzazione previsto dalla disciplina agevolativa per i soggetti residenti in comuni colpiti dagli eventi calamitosi in Sicilia orientale, non avendo versato regolarmente entro il 30.6.2007 il 50% delle imposte dovute, con conseguente debenza anche delle sanzioni. La CTR aveva ritenuto illegittima la cartella perché emessa durante un periodo di sospensione delle attività accertative. Con il ricorso per cassazione l'Ufficio ha dedotto: 1) nullità del procedimento per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non aveva considerato l'omesso regolare versamento; 2) violazione dell'art. 1, comma 1011, L. 296/2006, dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e dell'art. 54-bis d.P.R. 633/1972, perché il pagamento non sarebbe stato effettuato nei termini; 3) violazione dell'art. 13 d.lgs. 471/1997 e degli artt. 2-6 d.lgs. 472/1997, per la debenza della sanzione; 4) omessa o insufficiente motivazione sulla decadenza dal beneficio agevolativo in caso di mancato rispetto del piano di rateazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha rilevato che la sentenza impugnata era carente perché non aveva affrontato il punto decisivo del regolare o irregolare versamento delle rate iniziali, questione fattuale dirimente alla luce dell'interpretazione della disciplina agevolativa già fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo la Corte, la normativa invocata consente la definizione agevolata entro il 30 giugno 2007, con riduzione al 50% degli importi dovuti, ma richiede comunque il corretto adempimento degli oneri fiscali e non incide sull'attività di accertamento/riscossione dell'Amministrazione finanziaria. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla CTR Sicilia per nuovo esame di fatto e per la regolazione delle spese. In sede di rinvio, il giudice dovrà anche considerare la successiva decisione della Commissione UE del 14/08/2015 sugli aiuti di Stato, verificando se il caso concreto rientri o meno nelle ipotesi compatibili con il diritto UE, incluse eventuali fattispecie de minimis.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia dedotto dall'Ufficio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura relativa alla mancata considerazione dei fatti allegati.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Invocato per il vizio processuale denunciato nel primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Invocato per le censure di violazione di legge sui termini e sulle sanzioni.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Invocato per il vizio di motivazione insufficiente o omessa su punti decisivi.

  • art. 1, comma 1011, L. 296/2006

    "Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442... e' consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007... corrispondendo l'ammontare dovuto... diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalita' di rateizzazione"

    La norma consente la definizione agevolata delle posizioni tributarie dei soggetti colpiti dagli eventi calamitosi, ma la Corte ritiene che il beneficio presupponga il corretto rispetto del piano di versamenti; il ritardato versamento è assoggettato a ravvedimento operoso.

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    Richiamato dall'Ufficio come base del controllo automatizzato e della cartella.

  • art. 54-bis d.P.R. 633/1972

    Richiamato dall'Ufficio come base del controllo automatizzato in materia IVA.

  • art. 13 d.lgs. 471/1997

    Richiamato per sostenere la debenza delle sanzioni per omesso/tardivo versamento.

  • artt. 2, 3, 4, 5 e 6 d.lgs. 472/1997

    Richiamati in relazione al sistema sanzionatorio applicabile.

  • art. 13 d.lgs. 472/1997

    La Corte richiama che per il ritardato versamento si applica il ravvedimento operoso anche se siano già state notificate cartelle esattoriali.

  • art. 108, par. 3, TFUE

    Richiamato nel passaggio relativo alla decisione della Commissione UE sugli aiuti di Stato illegittimi.

Massime di principio

  • Quando una controversia riguarda una definizione agevolata di debiti tributari con pagamento rateale, il giudice di merito deve verificare in concreto il rispetto delle rate e non può arrestarsi alla sola constatazione dell'esistenza della sospensione dei termini o della proroga del beneficio.
  • La disciplina agevolativa che riduce l'importo dovuto non elimina, di per sé, le conseguenze del mancato o irregolare pagamento delle rate: la decadenza dal beneficio può derivare dai principi generali di corretto adempimento degli oneri fiscali e dalle regole di accesso all'agevolazione.
  • La sospensione dei termini prevista per i contribuenti colpiti da calamità naturali riguarda gli adempimenti fiscali del contribuente, ma non impedisce all'Amministrazione finanziaria di attivare il recupero delle somme quando il piano di definizione agevolata non sia stato correttamente osservato.
  • In cassazione, è censurabile per omessa pronuncia la sentenza che non esamini un fatto decisivo specificamente dedotto, quale il regolare adempimento dei versamenti rateali da cui dipende la legittimità della cartella.
  • In sede di rinvio, il giudice nazionale deve considerare anche eventuali sopravvenienze del diritto dell'Unione sugli aiuti di Stato, verificando se la misura agevolativa rientri in ipotesi compatibili o debba essere disapplicata per contrasto con la decisione europea.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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