Sentenza del 02/06/2025 n. 14823 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli eredi hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3541/2022, depositata il 3 agosto 2022, che aveva confermato il rigetto della domanda di rimborso dell’imposta di donazione versata per il superamento delle franchigie, calcolato cumulando le donazioni pregresse (coacervo). Con il primo motivo hanno contestato l’applicazione degli artt. 8, comma 4, e 57 del D.Lgs. n. 346/1990, sostenendo che il coacervo donativo dovesse ritenersi abrogato, che il cumulo producesse un’irragionevole disparità di trattamento e che le donazioni rilevanti erano state effettuate dal 2016, non nel periodo 25 ottobre 2001-28 novembre 2006 richiamato dalla sentenza d’appello. Con il secondo motivo hanno denunciato motivazione apparente o contraddittoria, ai sensi dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992, perché la decisione avrebbe trattato un periodo e una questione non pertinenti alla controversia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi e, quindi, il ricorso. Ha respinto il secondo motivo perché, pur contenendo un riferimento alle donazioni effettuate nel periodo in cui l’imposta era stata soppressa, la sentenza d’appello rendeva comunque comprensibile la ragione della decisione: il giudicato relativo all’abrogazione del coacervo successorio non si estende al coacervo delle donazioni. Ha respinto anche il primo motivo: il cumulo tra donazioni e beni ereditari ai fini dell’aliquota progressiva dell’imposta di successione è stato ritenuto implicitamente abrogato dopo il passaggio alle aliquote fisse; invece, ai fini dell’imposta sulle donazioni, il coacervo rileva per calcolare la franchigia in base all’art. 57 del D.Lgs. n. 346/1990, anche dopo la reintroduzione dell’imposta nel 2006. La Corte ha ritenuto che la differenza tra la disciplina del coacervo successorio e quella del coacervo donativo non sia, di per sé, costituzionalmente intollerabile. Nessuna liquidazione delle spese di legittimità, poiché l’Agenzia non ha svolto attività difensiva. Ha dato atto dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 57
Il coacervo (tra relictum e donatum) così inconfigurabile secondo la disciplina dell'imposta sulle successioni trova (diversamente) fondamento, ai fini del calcolo della franchigia di esenzione, nella disciplina dell'imposta sulle donazioni anche a seguito della nuova introduzione del tributo ad opera del D.L. n. 262 del 2006, conv. con modif. dalla L. n. 286 del 2006, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 57 del D.Lgs. n. 346 del 1990.
Per l’imposta sulle donazioni, le donazioni pregresse possono essere cumulate ai fini del calcolo della franchigia di esenzione, anche dopo la reintroduzione del tributo nel 2006.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 8, comma 4
Fermo restando che - come poc'anzi evidenziato - il cumulo non sortiva effetto impositivo del donatum, ma soltanto effetto determinativo dell'aliquota progressiva, si ritiene logica e coerente conseguenza che, eliminata quest'ultima in favore di un sistema ad aliquota fissa sul valore non dell'asse globale ma della quota di eredità o del legato, non vi fosse più spazio per dar luogo al coacervo.
Il coacervo tra donatum e relictum ai fini dell’imposta di successione è venuto meno perché serviva esclusivamente a determinare l’aliquota progressiva, sostituita da aliquote fisse. Questa conclusione riguarda il coacervo successorio e non elimina quello previsto per l’imposta sulle donazioni.
Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 69, comma 1, lettera c)
Il sistema impositivo mediante aliquote progressive era tuttavia già venuto meno... in forza della L. n. 342 del 2000, art. 69, comma 1, lett. c) (recante aliquote fisse in ragione del grado di parentela).
La sostituzione delle aliquote progressive con aliquote fisse, determinate in base al rapporto di parentela, ha fatto venir meno la funzione del cumulo tra donazioni e successione ai fini dell’aliquota successoria.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
Si è, quindi, ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.
La motivazione è apparente quando, pur essendo materialmente presente, non consente di comprendere il percorso logico della decisione né di verificarne la correttezza. Un riferimento non pertinente non determina automaticamente tale vizio se le ragioni della decisione restano riconoscibili.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 5
La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie gravi che incidono sull’esistenza stessa della motivazione; non basta un mero difetto di sufficienza o una valutazione diversa delle risultanze processuali.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proposto ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Quando il ricorso è rigettato, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La disciplina del coacervo va valutata separatamente per imposta di successione e imposta di donazione: l’eliminazione del cumulo successorio non comporta automaticamente l’abrogazione del cumulo donativo.
- Nel regime descritto dalla decisione, le donazioni pregresse rilevano per determinare la franchigia dell’imposta sulle donazioni; occorre quindi verificare il testo normativo applicabile alle date delle donazioni e del trasferimento, senza estendere per analogia la soluzione relativa all’imposta di successione.
- Una sentenza non è affetta da motivazione apparente solo perché contiene un riferimento temporale o argomentativo impreciso, se dal testo si possono comunque comprendere le ragioni che sostengono la decisione.
- In cassazione, la censura sulla motivazione non può ridursi a contestarne l’insufficienza o a contrapporre una diversa lettura dei fatti: deve individuare un’anomalia radicale, quale l’assenza materiale, l’apparenza, il contrasto irriducibile o l’incomprensibilità obiettiva della motivazione.
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