Sentenza del 02/06/2025 n. 14820 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli avvisi di liquidazione dell’imposta di successione dovuta per la successione di F.F., apertasi l’8 marzo 2011. L’Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva ritenuto estinti per confusione i crediti erariali in seguito alla confisca dei beni del de cuius. Con il ricorso principale, l’Agenzia ha dedotto che l’estinzione prevista dagli artt. 45 e 50 del D.Lgs. n. 159/2011 presuppone la definitività della confisca, che non sussisteva quando si era pronunciato il giudice di merito. A.A. ha proposto ricorso incidentale sostenendo che la controversia dovesse essere definita per effetto dell’accoglimento dell’istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018; tale questione era stata assorbita dalla decisione sull’estinzione dei crediti.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso principale: la definitività della confisca è presupposto necessario dell’estinzione per confusione dei crediti erariali e la sua mancanza, nella fase di merito, rendeva erronea l’applicazione della norma. La definitività è stata documentata dai controricorrenti soltanto nel giudizio di cassazione, tramite la sentenza penale del 28 febbraio 2022, che aveva rigettato i ricorsi contro il decreto di confisca del 20 maggio 2020. Occorrono tuttavia accertamenti di fatto sull’oggetto della confisca e sui beni interessati dagli avvisi di liquidazione; la Cassazione non li ha compiuti. Il ricorso incidentale di A.A. è stato dichiarato assorbito, con possibilità di riproporre la questione davanti al giudice di rinvio. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Norme richiamate
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 50, comma 2
La definitività del provvedimento di confisca dei beni caduti in successione costituisce il presupposto dell'effetto che, espressamente previsto con riferimento ai crediti erariali, determina l'estinzione di quei crediti per confusione ( art. 1253 cod. civ.), così che postulare l'effetto estintivo in difetto di detta definitività equivale ad incorrere in un error iuris relativamente alla identificazione della fattispecie di cui s'è data applicazione.
L’estinzione per confusione dei crediti erariali si produce soltanto quando la confisca dei beni sequestrati è definitiva. Non basta che sia stato emesso un provvedimento di confisca ancora impugnabile o suscettibile di essere annullato.
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 45
A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV.
La confisca definitiva determina l’acquisizione dei beni al patrimonio dello Stato; la disciplina collega a tale consolidamento gli effetti previsti dalla legge, compresa, nei limiti in cui ricorre la confusione, l’estinzione dei crediti erariali.
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 27, comma 2
La definitività in discorso, difatti, è replicata dalla specifica disciplina processuale del provvedimento che dispone la confisca (v. l' art. 27 , comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011 , secondo il cui disposto "I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.").
Il provvedimento di confisca diventa esecutivo con la definitività della pronuncia. Prima di quel momento la confisca resta provvisoria e non può fondare l’estinzione dei crediti erariali.
La definitività del provvedimento di confisca dei beni caduti in successione costituisce il presupposto dell'effetto che, espressamente previsto con riferimento ai crediti erariali, determina l'estinzione di quei crediti per confusione ( art. 1253 cod. civ.), così che postulare l'effetto estintivo in difetto di detta definitività equivale ad incorrere in un error iuris relativamente alla identificazione della fattispecie di cui s'è data applicazione.
La confusione estingue l’obbligazione quando le qualità di creditore e debitore si riuniscono nella stessa persona; nel caso esaminato, l’effetto sui crediti erariali richiede che la confisca definitiva abbia consolidato i beni in capo allo Stato.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3
È la disposizione processuale in base alla quale l’Agenzia ha denunciato in cassazione la violazione e falsa applicazione delle norme sulla confisca e sull’estinzione per confusione. La Corte ha accolto il motivo principale.
Massime di principio
- L’estinzione dei debiti erariali per confusione conseguente alla confisca presuppone che la confisca sia definitiva; un provvedimento ancora impugnabile non produce tale effetto.
- La definitività della confisca va verificata con riferimento al momento rilevante per la decisione impugnata. Se viene documentata solo in cassazione, non elimina automaticamente la necessità di accertare in fatto quali beni siano stati confiscati e quali siano oggetto degli atti tributari.
- L’effetto estintivo opera soltanto nei limiti in cui si verifica effettivamente la confusione e, quindi, con riferimento ai crediti e ai beni coinvolti nella fattispecie concreta.
- Se una questione è stata assorbita perché il giudice ha ritenuto estinto il credito per una ragione poi censurata, la questione assorbita può dover essere esaminata nel giudizio di rinvio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 giu 2025Sentenza del 02/06/2025 n. 14817 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 2 giu 2025Sentenza del 02/06/2025 n. 14818 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 2 giu 2025Sentenza del 02/06/2025 n. 14821 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 2 giu 2025Sentenza del 02/06/2025 n. 14823 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 giu 2025Sentenza del 03/06/2025 n. 3993 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
- Sentenza · 3 giu 2025Sentenza del 03/06/2025 n. 701 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →