Sentenza del 02/06/2025 n. 14818 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasceva dagli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato i valori dichiarati nell’atto notarile del 5 marzo 2007, relativo all’immobile di Roma e a un appartamento, attribuendo loro valori maggiori. I contribuenti contestavano l’incongruità della stima, fondata anche sui valori OMI, rilevando che gli immobili erano locati con contratti trentennali, in pessime condizioni e bisognosi di ingenti ristrutturazioni. In Cassazione deducevano inoltre: (1) la violazione della legge comunitaria n. 88/2009, che avrebbe escluso la possibilità di fondare la rettifica sul solo scostamento dal valore normale; (2) la nullità della sentenza o del procedimento; (3) l’omesso esame delle condizioni dell’immobile, fatto ritenuto decisivo. La Corte non ha esaminato questi motivi, perché la lite era stata definita in via agevolata.
La decisione
La CTP di Roma aveva accolto parzialmente i ricorsi, riducendo il valore accertato. In appello, la CTR del Lazio aveva confermato il valore dell’appartamento e ridotto a 1.276.170 euro il valore dell’immobile di via (------), inizialmente accertato dall’Agenzia. In Cassazione la Corte ha rilevato che i contribuenti avevano presentato il 31 maggio 2019 domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del D.L. 119/2018 e che l’Agenzia aveva attestato il regolare pagamento delle rate. Poiché la definizione si era perfezionata e non era stata presentata istanza dell’Agenzia per la prosecuzione del processo, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, senza decidere nel merito i motivi di ricorso. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate; non è dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili o improcedibili.
Norme richiamate
Art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136
Nel caso di specie, tempestivamente presentata, il 31 maggio 2019, la domanda di definizione, accolta dall'Agenzia che dà altresì atto del regolare pagamento delle rate previste, la definizione s'è perfezionata con la stessa presentazione della domanda a seguito del pagamento della prima rata, ragion per cui, in difetto di istanza agenziale per la prosecuzione, il processo s'è estinto "ex lege".
La definizione agevolata di una controversia tributaria si perfeziona con la presentazione tempestiva della domanda e il pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità previste dalla legge. Se, una volta definita la lite, non viene presentata l’istanza di trattazione richiesta entro il termine previsto, il processo si estingue.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell' art. 13 , comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ( Cass. n. 25485 del 12/10/2018 ).
L’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per definizione agevolata: la sua applicazione è collegata alle pronunce di rigetto nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- La definizione agevolata può chiudere il processo senza una decisione sui motivi di merito, purché siano rispettati i requisiti di legge, inclusi la domanda tempestiva e i pagamenti dovuti.
- Quando la definizione è perfezionata e nessuna parte presenta nei termini un’istanza di prosecuzione o trattazione, il giudizio si estingue; non si può quindi considerare la pronuncia come un accoglimento o un rigetto nel merito delle contestazioni tributarie.
- In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate e non vengono liquidate dal giudice.
- La dichiarazione di estinzione non comporta l’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte, inammissibili o improcedibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 giu 2025Sentenza del 02/06/2025 n. 14817 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 2 giu 2025Sentenza del 02/06/2025 n. 14820 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 2 giu 2025Sentenza del 02/06/2025 n. 14821 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 2 giu 2025Sentenza del 02/06/2025 n. 14823 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 giu 2025Sentenza del 03/06/2025 n. 3993 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
- Sentenza · 3 giu 2025Sentenza del 03/06/2025 n. 701 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →