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Sentenza

Sentenza del 02/06/2025 n. 14817 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di successione emesso per l'omessa dichiarazione della partecipazione totalitaria del de cuius nella società lussemburghese C. SA e di un credito per finanziamento soci verso la stessa. Gli eredi avevano sostenuto, anche nell'ambito della collaborazione volontaria avviata il 30 settembre 2015 per gli anni 2009-2013, che la società estera fosse interposta e che le relative poste contabili non rappresentassero beni effettivamente appartenenti all'asse. Dopo l'accoglimento del ricorso da parte della CTP di Modena, la CTR dell'Emilia-Romagna aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo non sufficientemente provata l'esistenza del credito. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2377 e 2709 c.c., sostenendo che le risultanze del bilancio approvato avessero valore probatorio vincolante; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c., lamentando che la CTR avesse rivalutato liberamente tali risultanze e preferito la ricostruzione dei contribuenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dai contribuenti: la questione delle scritture contabili era stata discussa nel merito e l'assenza di riferimenti ai bilanci nell'avviso non impediva alle parti di produrre elementi probatori nel giudizio. Il primo motivo è stato ritenuto ammissibile ma infondato: le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore, ma non costituiscono prova legale insuperabile; la presunzione di veridicità che ne deriva può essere contrastata e le registrazioni sono valutabili dal giudice insieme agli altri elementi. La censura dell'Agenzia mirava in realtà a contestare la valutazione di fatto e il peso attribuito alle prove, riservati al giudice di merito. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la violazione dell'art. 116 c.p.c. non ricorre per il solo fatto che il giudice abbia attribuito maggiore forza persuasiva ad alcune prove, ma richiede, tra l'altro, l'uso di prove non introdotte dalle parti fuori dai poteri officiosi o la mancata osservanza del regime delle prove legali. La CTR aveva motivato la valutazione delle poste di bilancio alla luce della ricostruzione secondo cui le società erano fittizie. L'Agenzia è stata condannata a rifondere ai contribuenti 10.000 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge. Non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, poiché l'Agenzia è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito. Decisione della Cassazione del 9 aprile 2025, depositata il 2 giugno 2025.

Norme richiamate

  • Art. 2709 c.c.

    Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 2709 c.c., nello statuire che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, pone in essere una presunzione (semplice), in sfavore di quest'ultimo, della veridicità di quanto ivi affermato, il cui apprezzamento è affidato alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa ed il relativo apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se sufficientemente motivato.

    Le scritture contabili fanno sorgere a carico dell'imprenditore una presunzione di veridicità, ma non una prova legale insuperabile: l'interessato può fornire prova contraria e il giudice valuta le registrazioni insieme agli altri elementi di causa.

  • Art. 2377, comma 1, c.c.

    La sentenza riporta la disposizione sul vincolo delle deliberazioni assembleari per tutti i soci, ma non la applica autonomamente alla decisione: il principio decisivo riguarda la portata probatoria delle scritture contabili.

  • Art. 116 c.p.c.

    Una violazione dell'art. 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione.

    La norma non consente di censurare in Cassazione la semplice valutazione delle prove o la preferenza accordata ad alcuni elementi rispetto ad altri. La violazione è configurabile quando il giudice travalica le regole legali di acquisizione o valutazione delle prove.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le disposizioni individuano i vizi di legittimità invocati dall'Agenzia, rispettivamente per violazione o falsa applicazione di legge e per nullità della sentenza o del procedimento. Nel caso concreto, le doglianze non hanno superato il vaglio: una è risultata infondata e l'altra inammissibile.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per il ricorso rigettato, poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • L'iscrizione di un credito nei libri o nel bilancio dell'impresa è un elemento probatorio favorevole alla sua esistenza, ma non dimostra in modo incontestabile che il credito esista realmente o appartenga all'asse ereditario.
  • La presunzione derivante dalle scritture contabili può essere contrastata con elementi contrari; il giudice di merito deve valutarli complessivamente e motivare perché attribuisce maggiore attendibilità a una ricostruzione.
  • In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova ponderazione delle prove sostenendo che il giudice avrebbe dovuto attribuire maggior peso al bilancio o a un altro elemento istruttorio.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. non coincide con una valutazione della prova ritenuta erronea: occorre indicare una concreta inosservanza delle regole legali di acquisizione o valutazione delle prove.
  • La mancata menzione di un documento nell'atto impositivo non impedisce, di per sé, alle parti di produrre e discutere quel documento nel successivo giudizio di merito.

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