Sentenza del 03/06/2025 n. 3993 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di accertamento esecutivo notificato via PEC il 9 marzo 2023, con cui le venivano richiesti 4.104 euro, oltre sanzioni, interessi e oneri, per IMU 2017 relativa a tre immobili in via Roma 53. Ha sostenuto che gli immobili erano beni-merce esenti e che aveva presentato al Comune, il 30 giugno 2014, la dichiarazione IMU indicante tale qualifica; ha inoltre contestato il difetto di motivazione dell’avviso. La concessionaria ha opposto che per il 2017 occorreva una nuova dichiarazione annuale. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli (sentenza n. 4903/24), la società ha appellato sostenendo che la dichiarazione già presentata conserva efficacia negli anni successivi, salvo variazioni rilevanti, e che la norma non impone un rinnovo annuale.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo di appello e annullato l’avviso di accertamento. Ha stabilito che la dichiarazione presentata tempestivamente per beneficiare dell’esenzione IMU dei beni-merce resta efficace per gli anni successivi, purché non intervengano modifiche dei dati o dei requisiti che incidano sull’imposta; non è quindi necessario ripresentarla ogni anno. La dichiarazione del giugno 2014 era stata presentata e i requisiti di esenzione risultavano sussistenti anche nel 2017. È stato ritenuto non pertinente il precedente Cass. n. 5191/2022, relativo a un caso di dichiarazione omessa; la Corte ha invece condiviso l’orientamento di Cass. n. 28931/2023. La contestazione del difetto di motivazione non ha richiesto un’autonoma pronuncia, essendo l’atto annullato per insussistenza dell’imposta. Spese e competenze di entrambi i gradi compensate per i contrasti giurisprudenziali.
Norme richiamate
Art. 2, comma 5-bis, D.L. n. 102/2013, convertito dalla L. n. 124/2013
In definitiva, deve ritenersi che il contribuente, il quale abbia tempestivamente presentato la (prima) dichiarazione con la quale comunica al Comune che l'immobile presenta i requisiti per beneficiare della esenzione IMU ex art. 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102/2013, non sia tenuto a presentare ulteriori e successive comunicazioni, se non quando intervengano variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La dichiarazione richiesta per l’esenzione dei beni-merce non deve essere rinnovata annualmente: rimane efficace negli anni successivi finché non intervengano variazioni rilevanti ai fini dell’imposta.
Art. 13, comma 12-ter, D.L. n. 201/2011, nel testo vigente ratione temporis
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
La dichiarazione IMU ha efficacia ultrannuale in assenza di modifiche rilevanti. La Corte applica tale regola anche alla dichiarazione necessaria per l’esenzione prevista dall’art. 2, comma 5-bis, D.L. n. 102/2013.
Art. 13, comma 9-bis, D.L. n. 201/2011
La disposizione è richiamata quale riferimento normativo del beneficio IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, ma il testo fornito non riporta il contenuto della norma né un passaggio interpretativo autonomo.
Art. 1, comma 769, L. n. 160/2019
Peraltro, l'ultrattività della dichiarazione è stata confermata anche dall'art. 1, comma 769, della l. n. 160 del 2019, vigente dall'anno di imposta 2020, che la giurisprudenza ha riferito anche alla dichiarazione di esonero dal pagamento dell'IMU per gli immobili cd. beni-merce.
La disciplina, applicabile dal 2020, conferma l’efficacia della dichiarazione negli anni successivi e la giurisprudenza richiamata la riferisce anche all’esenzione IMU per i beni-merce.
Massime di principio
- Quando una norma richiede una dichiarazione per ottenere un’esenzione IMU ma non prescrive espressamente il rinnovo annuale, la dichiarazione tempestivamente presentata può continuare a produrre effetti negli anni successivi, se i requisiti e i dati dichiarati restano invariati.
- Il contribuente deve presentare una nuova dichiarazione quando intervengono variazioni rilevanti che modificano i presupposti o l’importo dell’imposta; la permanenza dei requisiti dell’agevolazione, da sola, non impone una comunicazione annuale.
- È essenziale distinguere l’omessa dichiarazione dalla mancata reiterazione di una dichiarazione già presentata: i precedenti che negano l’esenzione in caso di omissione non risolvono automaticamente i casi in cui la dichiarazione originaria è stata regolarmente presentata.
- In caso di accertamento fondato esclusivamente sulla mancata presentazione annuale, il contribuente può contestarlo dimostrando la tempestività della dichiarazione iniziale e la continuità dei requisiti di esenzione.
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