Sentenza del 03/06/2025 n. 701 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Capitaneria ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Sassari, sezione I, n. 9/2024, depositata il 3 gennaio 2024, che aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento d'ufficio TARI 2016 n. 282056 del 3 dicembre 2021, notificato il 29 dicembre 2021, per complessivi 27.181 euro. Ha dedotto, in primo luogo, violazione della legge n. 84/1994, travisamento dei fatti e falsa applicazione del d.lgs. n. 232/2017: per l'annualità 2016, a suo avviso, la gestione dei rifiuti nell'area portuale spettava all'Autorità portuale secondo la disciplina previgente, non al Comune. Ha inoltre lamentato omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essere una mera articolazione periferica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, priva di autonoma soggettività giuridica. Il Comune ha chiesto il rigetto dell'appello. La Corte ha riunito a questo giudizio l'appello RGA 606/2024, relativo agli avvisi TARI per il 2017, 2018 e 2019, complessivamente pari a 30.501 euro, concernenti la stessa area portuale.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, sezione III, con decisione del 26 maggio 2025, ha riunito i giudizi per connessione oggettiva e soggettiva ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 546/1992. Ha accolto l'appello della Capitaneria e rigettato quello del Comune, riformando integralmente le decisioni di primo grado: ha ritenuto che, essendo stata istituita nel porto di Olbia l'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci con D.P.R. 29 dicembre 2000, la competenza per la gestione dei rifiuti nell'area portuale spettasse a tale Autorità e che il Comune fosse privo del potere impositivo TARI in relazione a quella gestione. Ha quindi dichiarato illegittimi gli avvisi TARI per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019. Il motivo sulla competenza dell'Autorità portuale è stato accolto; la questione del difetto di legittimazione passiva della Capitaneria non è stata espressamente decisa. Il Comune è stato condannato alle spese di entrambi i gradi, liquidate in 4.000 euro oltre accessori per il primo grado e 4.000 euro oltre accessori per il secondo, con riduzione del 20% per il primo grado ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 29 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Ciò premesso, il Collegio ritiene sussistere i presupposti di connessione oggettiva e soggettiva, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 546/92, per la riunione con il presente appello R.G.A. 43/2024 dell'appello promosso con R.G.A. 606/2024.
La connessione sia oggettiva sia soggettiva tra le controversie, riguardanti la stessa area e le medesime parti, giustifica la riunione degli appelli.
Art. 6, comma 1, lettera c), della legge 28 febbraio 1994, n. 84
Nell'ambito dell'area portuale, intesa come spazio territoriale nel quale svolge i suoi compiti l'Autorità portuale, l'attività di gestione dei rifiuti appartiene alla competenza di quest'ultima, che non si limita al servizio di pulizia all'interno del porto, ma è tenuta, ai sensi dell'art. 62, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dell'art. 21, comma 8, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e dell'art. 6, comma 1, lett. c), della legge 28 febbraio 1994, n. 84, ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica.
Nel perimetro territoriale di competenza dell'Autorità portuale, a questa spettano le attività di gestione dei rifiuti, inclusa la raccolta e il trasporto fino alla discarica; la decisione applica tale principio al porto di Olbia.
Art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
condanna il Comune di Olbia al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che liquida, tenuto conto della riduzione del 20% ex art. 15 comma 2-sexies del D.Lgs. n. 546/1992, per il primo grado del giudizio, in € 4.000,00 oltre accessori come per legge e, per il secondo grado del giudizio, in € 4.000,00 oltre accessori come per legge.
La liquidazione delle spese di primo grado è stata ridotta del 20% in applicazione della disposizione richiamata; il Comune soccombente è stato condannato anche alle spese del secondo grado.
Massime di principio
- Se un'area portuale ricade nella competenza di un'Autorità portuale istituita e investita ex lege della gestione dei rifiuti, il Comune non può pretendere la TARI per il servizio che compete a tale Autorità: secondo la decisione, il potere impositivo non spetta a un ente diverso da quello competente a svolgere il servizio.
- La competenza va verificata in concreto in base al perimetro territoriale e alle funzioni dell'autorità competente: la decisione distingue l'area in cui opera l'Autorità portuale dagli spazi territoriali in cui svolge i propri compiti l'Autorità marittima, per i quali può permanere la competenza comunale.
- Quando più controversie tributarie riguardano le stesse parti e la medesima area, ma annualità o avvisi diversi, la connessione oggettiva e soggettiva può giustificarne la riunione.
- La pronuncia non risolve espressamente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Capitaneria: l'esito favorevole deriva dall'accertata incompetenza impositiva del Comune nell'area portuale.
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