Cassazione Civile, Ordinanza n. 05371/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della documentazione relativa alla definizione agevolata della controversia e ha dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei tre motivi di ricorso, né la correttezza dell’accertamento o della motivazione della sentenza impugnata. Le spese sono state compensate.
Esito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria le aveva richiesto maggiori imposte dirette e indirette, interessi e sanzioni, per oltre 3,3 milioni di euro. L’accertamento si fondava, per quanto rilevante in cassazione, su anomalie contabili e in particolare su saldi negativi dei conti "cassa contanti" e "cassa assegni" presenti per gli anni 2007 e 2008 e poi riappianati a fine esercizio mediante accredito sul conto "soci c/finanziamenti infruttiferi"; secondo l’Ufficio, tali scoperti dimostravano l’immissione di ricavi non fatturati. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la società proponeva tre motivi di ricorso per cassazione: 1) difetto di motivazione e violazione delle norme processuali sulla motivazione della sentenza; 2) nullità della sentenza per violazione delle regole sulla valutazione delle prove e sull’onere probatorio, lamentando che la CTR avesse aderito acriticamente alla tesi dell’Ufficio senza considerare perizia contabile, consulenza tecnica e una sentenza penale assolutoria relativa alle medesime vicende; 3) erronea applicazione di legge per violazione delle norme sulla prova presuntiva e sulla determinazione del reddito d’impresa. Successivamente, tuttavia, l’Avvocatura dello Stato comunicava che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. 119/2018 e aveva effettuato il pagamento previsto; la società depositava poi documentazione della domanda telematica e del versamento della prima rata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato come parametro di deduzione dell’erronea applicazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro per la deduzione della nullità della sentenza per vizi processuali.
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
Invocato dalla ricorrente quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
Invocato quale norma sulla struttura e motivazione della sentenza.
Invocato quale parametro della motivazione della decisione.
Richiamati in relazione alla valutazione delle prove e all’asserita adesione acritica alle tesi dell’Ufficio.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova.
Richiamato in tema di presunzioni semplici.
Richiamato come norma sostanziale asseritamente mal applicata in relazione alla determinazione del reddito d’impresa.
Richiamato per il deposito della memoria in cassazione.
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
Applicato quale base della definizione agevolata della controversia e dell’estinzione del processo.
Massime di principio
- Quando risulta perfezionata la definizione agevolata della controversia tributaria prevista dalla legge, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- La sopravvenuta definizione della lite rende irrilevanti, ai fini della decisione, le censure di motivazione, valutazione delle prove e violazione di norme sostanziali o processuali proposte contro la sentenza di merito.
- Nel processo tributario, la documentazione della presentazione dell’istanza di definizione e del pagamento previsto è idonea a dimostrare la cessazione del contenzioso nei limiti della disciplina speciale richiamata.
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