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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05371/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della documentazione relativa alla definizione agevolata della controversia e ha dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei tre motivi di ricorso, né la correttezza dell’accertamento o della motivazione della sentenza impugnata. Le spese sono state compensate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria le aveva richiesto maggiori imposte dirette e indirette, interessi e sanzioni, per oltre 3,3 milioni di euro. L’accertamento si fondava, per quanto rilevante in cassazione, su anomalie contabili e in particolare su saldi negativi dei conti "cassa contanti" e "cassa assegni" presenti per gli anni 2007 e 2008 e poi riappianati a fine esercizio mediante accredito sul conto "soci c/finanziamenti infruttiferi"; secondo l’Ufficio, tali scoperti dimostravano l’immissione di ricavi non fatturati. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la società proponeva tre motivi di ricorso per cassazione: 1) difetto di motivazione e violazione delle norme processuali sulla motivazione della sentenza; 2) nullità della sentenza per violazione delle regole sulla valutazione delle prove e sull’onere probatorio, lamentando che la CTR avesse aderito acriticamente alla tesi dell’Ufficio senza considerare perizia contabile, consulenza tecnica e una sentenza penale assolutoria relativa alle medesime vicende; 3) erronea applicazione di legge per violazione delle norme sulla prova presuntiva e sulla determinazione del reddito d’impresa. Successivamente, tuttavia, l’Avvocatura dello Stato comunicava che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. 119/2018 e aveva effettuato il pagamento previsto; la società depositava poi documentazione della domanda telematica e del versamento della prima rata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando risulta perfezionata la definizione agevolata della controversia tributaria prevista dalla legge, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
  • La sopravvenuta definizione della lite rende irrilevanti, ai fini della decisione, le censure di motivazione, valutazione delle prove e violazione di norme sostanziali o processuali proposte contro la sentenza di merito.
  • Nel processo tributario, la documentazione della presentazione dell’istanza di definizione e del pagamento previsto è idonea a dimostrare la cessazione del contenzioso nei limiti della disciplina speciale richiamata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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