Cassazione Civile, Ordinanza n. 11459/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso nei confronti di un imprenditore individuale, titolare di un'officina meccanica, un avviso di accertamento con cui rettificava in aumento il reddito d'impresa per l'anno 2008 ai fini IRPEF, IRAP e IVA, applicando il metodo analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973. Il contribuente aveva ottenuto in primo e in secondo grado un esito favorevole, fino all'annullamento integrale dell'atto da parte della CTR Lombardia. In cassazione l'Agenzia ha censurato la sentenza regionale con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della decisione per motivazione solo apparente, in violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992, lamentando che la CTR non aveva esaminato in modo intelligibile le presunzioni poste a base dell'accertamento; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 10 L. 146/1998, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente applicato le soglie del comma 4-bis dell'art. 10 L. 146/1998 ai costi indeducibili ripresi a tassazione, invece che ai maggiori ricavi/attività non dichiarati accertati.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha rilevato che la sentenza della CTR era viziata da motivazione apparente, anapodittica e in parte incomprensibile, perché non dava conto delle concrete presunzioni utilizzate dall'Ufficio né spiegava la loro incidenza sull'accertamento. Ha inoltre affermato che, ai fini del comma 4-bis dell'art. 10 L. 146/1998, le soglie del 40% e di euro 50.000 riguardano l'ammontare delle attività non dichiarate e i ricavi o compensi dichiarati, non i costi indeducibili. Per tale ragione la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973
Consente la rettifica del reddito d'impresa mediante presunzioni semplici in presenza dei presupposti di legge; nella vicenda è richiamato come base dell'accertamento analitico-induttivo.
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve essere sorretta da motivazione idonea e comprensibile; la mancanza di un effettivo apparato argomentativo integra nullità della decisione.
Disciplina l'utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento fiscale; il comma 4-bis, applicabile ratione temporis, limita l'uso delle presunzioni al ricorrere di specifiche soglie.
È richiamato nel ricorso come parametro sul riparto dell'onere probatorio, ma la decisione di accoglimento poggia soprattutto sull'erronea applicazione della disciplina sulle soglie e sulla motivazione apparente.
È evocato dalla parte ricorrente quale norma sulla valutazione delle prove e dei fatti non contestati, ma la Corte decide in base ai vizi della motivazione e alla corretta lettura della norma tributaria.
Indica la trattazione camerale del ricorso per cassazione.
Consente la cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame della causa alla luce dei principi affermati.
Attribuisce al giudice di rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
art. 111, comma 6, Cost.
Impone il "minimo costituzionale" della motivazione; la decisione regionale ne è risultata priva per motivazione apparente e criptica.
Massime di principio
- La sentenza tributaria è nulla quando la motivazione sia solo apparente, cioè priva di un effettivo collegamento intelligibile con le doglianze delle parti e con gli elementi di fatto e di prova posti a base della decisione.
- Nel giudizio sull'accertamento analitico-induttivo, il giudice di merito deve esaminare le presunzioni utilizzate dall'Ufficio sia singolarmente sia complessivamente, spiegando in modo concreto perché esse siano inattendibili o inidonee a sorreggere la ripresa.
- Le soglie previste dall'art. 10, comma 4-bis, L. 146/1998 riguardano l'ammontare delle attività non dichiarate e il confronto con i ricavi o compensi dichiarati; non possono essere riferite ai soli costi indeducibili recuperati a tassazione.
- Quando la norma tributaria collega un limite quantitativo alla rettifica presuntiva, il parametro di confronto va individuato in modo letterale e coerente con l'oggetto della disposizione, senza traslare il calcolo su grandezze economiche diverse da quelle espressamente previste.
- La cassazione con rinvio è appropriata quando il vizio motivazionale e l'errore di diritto impongano un nuovo esame di merito da parte di un diverso giudice, con motivazione conforme ai principi enunciati.
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