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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04036/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un automobilista ha proposto opposizione contro un verbale di accertamento per presunta violazione dell'art. 146, comma 2, c.d.s., contestando che il tratto stradale indicato nel verbale fosse in realtà rettilineo e non curvo e sostenendo quindi l'insussistenza del sorpasso in curva descritto dal verbalizzante. Nel corso del giudizio ha anche promosso querela di falso incidentale contro il verbale, assumendone la non veridicità. Il giudice di pace ha sospeso il giudizio e rimesso la causa al Tribunale per la querela di falso; il Tribunale ha dichiarato inammissibile la querela nei confronti del verbalizzante per difetto di legittimazione passiva e l'ha rigettata nei confronti del Ministero. La Corte d'appello ha confermato, ritenendo corretta l'individuazione del solo Ministero quale parte legittimata passivamente, la non fondatezza delle contestazioni sulla veridicità del verbale e la corretta liquidazione delle spese come causa di valore indeterminabile. In cassazione il ricorrente ha denunciato: violazione degli artt. 2699, 2700, 1362 c.c., 12 disp. prel. c.c. e 221 c.p.c. per avere la Corte letto in modo interpretativo i fatti attestati dal pubblico ufficiale; nullità della sentenza per motivazione insufficiente e violazione dell'art. 342 c.p.c.; violazione degli artt. 221 e 105 c.p.c. per il difetto di legittimazione passiva del verbalizzante; violazione delle norme tariffarie del DM n. 55/2014 per la liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione della sentenza d'appello, reputandola adeguata e specifica, e inammissibile la doglianza ex art. 342 c.p.c. perché mirava in sostanza a contestare la mancata pronuncia su tutti i motivi, questione riconducibile semmai all'art. 112 c.p.c. Ha inoltre confermato che, in tema di querela di falso, il soggetto che redige il verbale non è legittimato passivamente in proprio, essendo legittimato solo l'ente che intende avvalersi del documento, cioè il Ministero della Giustizia. Sul merito della querela di falso, ha osservato che la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato il contenuto del verbale e le circostanze accertate, escludendo che il pubblico ufficiale fosse incorso in falsità ideologica e riconoscendo l'efficacia probatoria ex art. 2700 c.c. Infine ha confermato la corretta qualificazione della querela di falso incidentale come causa di valore indeterminabile ai fini delle spese. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 146, comma 2, c.d.s.

    Norma sostanziale posta a base della contestazione amministrativa per sorpasso vietato in curva.

  • art. 148, comma 16, c.d.s.

    Richiamato come disposizione sanzionatoria per la violazione accertata.

  • art. 201 c.d.s.

    Usato per escludere la necessità della contestazione immediata nel caso concreto, ritenuta non praticabile per l'allontanamento del veicolo.

  • art. 383 reg. esec. c.d.s.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla contestazione differita della violazione.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato come norma sull'atto pubblico e sulla sua forza probatoria.

  • art. 2700 c.c.

    Il verbale di accertamento è stato ritenuto assistito dalla fede privilegiata per i fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, salvo querela di falso.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel tentativo di censurare l'interpretazione del contenuto del verbale.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della critica ermeneutica al contenuto del verbale.

  • art. 221 c.p.c.

    Norma processuale sulla querela di falso, richiamata in relazione sia alla legittimazione passiva sia all'ammissibilità della querela.

  • art. 105 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla partecipazione del verbalizzante al giudizio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente o mancante, ritenendo la sentenza di appello adeguatamente motivata.

  • art. 342 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà tendeva a dedurre la mancata decisione su alcuni motivi, vizio diverso e non dedotto correttamente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte come vizio eventualmente pertinente se il giudice non avesse pronunciato su tutti i motivi, ma non dedotto dal ricorrente.

  • DM n. 55/2014

    Utilizzato per la liquidazione delle spese secondo i parametri professionali, trattandosi di causa di valore indeterminabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto dal ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di querela di falso relativo a un verbale di accertamento, la legittimazione passiva spetta al soggetto pubblico che intende avvalersi del documento e non al pubblico ufficiale che lo ha formato, il quale al più può intervenire nel giudizio se non evocato come parte principale.
  • L'efficacia probatoria dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c. copre i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza; la contestazione della loro falsità richiede un'effettiva querela di falso e non può risolversi in una mera rilettura del documento o in una diversa interpretazione delle circostanze riportate.
  • La censura per violazione dell'art. 342 c.p.c. è pertinente solo quando si contesti la specificità dei motivi di appello; se si lamenta invece l'omessa pronuncia su alcuni motivi, il vizio da dedurre è quello di cui all'art. 112 c.p.c.
  • Ai fini delle spese processuali, la querela di falso incidentale ha valore indeterminabile perché tende all'eliminazione della verità del documento e produce effetti che eccedono il singolo giudizio in cui è insorta.
  • Nel giudizio di cassazione, una motivazione di appello che affronti in modo coerente i temi decisivi della controversia esclude il vizio di nullità per motivazione mancante o apparente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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