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Sentenza

Sentenza del 16/01/2018 n. 46 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2005-2008, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP sulla base delle movimentazioni dei conti correnti bancari, nonché un maggior reddito imponibile derivante dall'indicazione, nel quadro RF, di una variazione in diminuzione di 150.000 euro. La società sosteneva l'illegittimità delle indagini bancarie, l'arbitrarietà e il difetto di motivazione degli accertamenti, l'avvenuta giustificazione delle movimentazioni, la corretta applicazione dell'art. 88, comma 4, del TUIR alla rinuncia dei soci a un finanziamento e l'illegittimità o eccessività delle sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che, in presenza di accertamenti fondati sulle movimentazioni bancarie, l'Amministrazione assolva il proprio onere mediante i dati dei conti correnti e che spetti al contribuente fornire una prova analitica, riferita a ciascun versamento o prelevamento, dell'irrilevanza fiscale delle operazioni. La società non ha fornito tale prova. È stata inoltre confermata la ripresa fiscale relativa alla variazione in diminuzione di 150.000 euro: la rinuncia dei soci al credito non costituisce una sopravvenienza attiva rilevante a conto economico, ma un incremento di una riserva di capitale, e non giustificava quindi la deduzione utilizzata per generare una perdita fiscale. La contestazione sulle sanzioni è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre IVA e contributo previdenziale.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973

    Il risultato delle indagini bancarie costituisce presunzione legale relativa circa la sottrazione di imponibile alla tassazione.

    I dati risultanti dai conti correnti possono fondare l'accertamento presuntivo. Una volta utilizzati dall'Amministrazione, il contribuente deve superare la presunzione con una prova specifica e analitica per ogni singola movimentazione, dimostrando che essa non si riferisce a operazioni imponibili o è fiscalmente irrilevante.

  • Art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633/1972

    Presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nella movimentazione bancaria.

    La presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie opera anche ai fini IVA; il contribuente deve fornire una giustificazione puntuale delle operazioni contestate.

  • Art. 25 del D.Lgs. n. 446/1997

    La norma è stata richiamata in relazione all'accertamento dei maggiori componenti rilevanti ai fini IRAP, confermato in quanto fondato sulle risultanze bancarie non adeguatamente contestate.

  • Art. 88, comma 4, del TUIR

    Non si considerano sopravvenienze attive ... la rinuncia dei soci ai crediti.

    La rinuncia del socio al proprio credito verso la società non costituisce sopravvenienza attiva imponibile, ma, sul piano contabile, determina un incremento delle riserve di capitale e non una variazione fiscale in diminuzione da utilizzare per abbattere il reddito imponibile.

  • Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992

    In appello non possono essere introdotte domande o eccezioni nuove. La richiesta di riduzione delle sanzioni, non proposta tempestivamente in primo grado, è stata quindi dichiarata inammissibile.

  • Cassazione civile n. 711/2017

    Il contribuente deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono privi di rilevanza fiscale.

    La sentenza richiama il principio secondo cui l'onere probatorio del contribuente, dopo un accertamento bancario, deve essere dettagliato, documentato e riferito a ogni singola operazione, non potendo consistere in spiegazioni generiche o riepilogative.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento fiscale si basa su movimentazioni bancarie, il contribuente deve contestare e giustificare analiticamente ogni singolo versamento o prelevamento, indicando origine, destinatario, causale e documentazione di supporto.
  • Le scritture contabili generiche o la mera affermazione che le operazioni sono già state contabilizzate possono non essere sufficienti a superare la presunzione legale relativa: occorre collegare concretamente ogni movimento alla relativa operazione fiscalmente dichiarata.
  • La rinuncia di un socio a un finanziamento normalmente incide sul patrimonio netto come riserva di capitale e non costituisce, di per sé, una variazione in diminuzione del reddito imponibile.
  • Le poste indicate nella dichiarazione dei redditi devono essere adeguatamente documentate e coerenti con bilancio, contabilità e disciplina fiscale; una rappresentazione contabile incoerente può giustificare la rettifica dell'Amministrazione.
  • In appello non è normalmente possibile introdurre per la prima volta nuove richieste, come una domanda di riduzione delle sanzioni non formulata in primo grado.
  • La cancellazione della società dal Registro delle Imprese non impedisce necessariamente la prosecuzione del processo, che può essere riassunto dai soggetti legittimati, come gli ultimi soci, secondo le regole processuali applicabili.

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